Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3796 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3796 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16167/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n. 33/09/24 depositata il 08/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 33/09/24 del 08/01/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 3113/06/22 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano (di seguito CGT1), che aveva rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti di due avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2016 e 2017.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’utilizzazione, da parte di CD, di fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, emesse dai fornitori RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
1.2. La CGT2 respingeva l’appello della società contribuente evidenziando che: a) la sentenza impugnata era ampiamente motivata e le questioni non affrontate dovevano ritenersi implicitamente rigettate in quanto incompatibili con la decisione assunta; b) erano «stati accertati e ricostruiti numerosi elementi e indicatori sintomatici della struttura meramente cartolare delle società fornitrici e del meccanismo frodatorio posto in essere. Non solo le suddette società presentavano assenza di struttura, mezzi, uomini e strumenti necessari allo svolgimento dell’attività, irreperibilità dei legali rappresentanti, totale irregolarità fiscale sia sotto il profilo della mancata presentazione delle dichiarazioni sia sotto il profilo delle omissioni di versamento ma, soprattutto, i suddetti fornitori rivendevano ad un imponibile più basso rispetto a quello a cui acquistavano la merce per circa il 15% (agendo sostanzialmente in perdita)»; c) non rilevava, invece, «né che la merce stata effettivamente ordinata e consegnata, né che stata pagata in modo tracciabile perché non si contesta in questa sede l’inesistenza oggettiva delle operazioni ma la loro inesistenza sotto il profilo soggettivo»; d) «l’Ufficio certamente assolto l’onere della prova a suo carico dal momento che esistno plurimi e univoci elementi (…)
che dimostrano il carattere fittizio e meramente cartolare dei soggetti fornitori creati apposta per perfezionare acquisti intracomunitari senza IVA e concentrare su di essi tutto il debito IVA»; e) la società contribuente non aveva assolto all’onere sulla stessa incombente di «provare o che le operazioni commerciali state effettivamente e sostanzialmente poste in essere da quei fornitori o che fosse completamente (e incolpevolmente) inconsapevole di essere un ingranaggio del meccanismo fraudolento, del quale neppure si sarebbe potuta accorgere usando la diligenza ordinariamente esigibile da un accorto e avveduto operatore commerciale»; f) CD si era limitata, da un lato, «a sottolineare la regolarità formale delle operazioni (fatture, registrazioni contabili, merce effettivamente consegnata, pagamenti effettuati e tracciati bancariamente)», dato del tutto irrilevante a fini decisori, e, dall’altro, ad affermare una buona fede che non poteva dirsi incolpevole, «in quanto avrebbe potuto agevolmente accorgersi della esistenza della frode».
CD impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
NOME resisteva con controricorso.
Con decreto del 25/10/2024 questa Corte formulava proposta di definizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Con istanza del 05/12/2024 la ricorrente chiedeva la fissazione dell’udienza per la decisione della causa.
CD depositava, infine, memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso CD deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine al primo motivo di appello, in violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., nonché dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CGT2 omesso di pronunciarsi in
ordine al primo motivo di appello, concernente il difetto di motivazione della sentenza di primo grado.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « l’omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un motivo di ricorso avverso l’atto impositivo non può comportare la riforma dell’impugnata sentenza, né tampoco la retrocessione del processo al grado inferiore, ma impone al giudice d’appello di pronunciare sul motivo pretermesso; ne consegue che il ricorso per cassazione può essere proposto solo per contestare la motivazione resa dai giudici di appello sul motivo di merito o la mancanza di motivazione, ma non invece per contestare l’omessa motivazione o, comunque, la motivazione resa dal giudice di grado superiore sulla censura di omessa pronuncia del giudice di grado inferiore » (Cass. n. 18373 del 05/07/2025).
1.3. In buona sostanza, la sentenza di primo grado viene sostituita dalla motivazione della sentenza di secondo grado, avverso la quale la società contribuente avrebbe dovuto fare valere le proprie contestazioni, non avendo interesse a sollevare eventuali omissioni della sentenza di primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 cod. proc. civ. ( rectius , Cost.), dell’art. 132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CGT2 motivato per relationem al contenuto del processo verbale di constatazione (PVC), dell’avviso di accertamento (cui presterebbe implicita adesione) e alla sentenza di primo grado ovvero alla mancata prova idonea a vincere la presunzione alla base dell’accertamento, omettendo del tutto, non solo di riprodurre o riferire le parti essenziali di detti atti, ma anche di esplicitare il ragionamento critico volto a giustificare la adesione ed il rifiuto delle opposte ragioni di diritto
espresse, rimanendo impedita, pertanto, la verifica delle premesse in fatto ed in diritto del decisum , che viene ad essere fondato esclusivamente su affermazioni meramente assertive.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016).
2.3. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è ampia, logica e rispettosa del minimo costituzionale, come può facilmente evincersi dal riassunto fattone in premessa. Del resto, il richiamo agli atti di causa e alla sentenza di primo grado non impedisce al giudice di appello di chiarire puntualmente le ragioni della decisione presa, indicata come più liquida.
Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la
CGT2 ritenuto provata da AE la partecipazione della contribuente anche in termini di conoscibilità circa l’inesistenza soggettiva delle fatture emesse. In buona sostanza, si evidenzia che AE non avrebbe dimostrato che la società contribuente sapesse o potesse sapere della presunta frode in atto, atteso che gli accertamenti nei confronti dei fornitori recherebbero una data successiva alla esecuzione delle operazioni contestate alla ricorrente negli anni 2016 e 2017.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di IVA « l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta; la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi » (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873
del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020).
3.3. Orbene, la CGT2 -al di là di qualche affermazione non propriamente puntuale in relazione alla ripartizione dell’onere della prova tra le parti (spetta, invero, all’Amministrazione finanziaria fornire la prova indiziaria dell’elemento soggettivo) ha evidenziato la sussistenza della conoscenza o conoscibilità della frode in capo alla società contribuente non solo in ragione della ritenuta natura di cartiere delle società fornitrici, ma anche del prezzo inferiore a quello di mercato al quale i beni sono stati venduti.
3.4. Trattasi di accertamento in fatto logico e coerente, al quale la ricorrente mira a contrapporre -inammissibilmente, con la proposizione di una censura di violazione di legge -una diversa valutazione dei medesimi fatti presi in considerazione dal giudice di appello, così realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).
In conclusione, il ricorso, conformemente a quanto indicato nella PDA, va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite superiore ad euro 520.000,00.
4.1. La società contribuente va, altresì, condannata, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 bis cod. proc. civ., al pagamento delle somme aggiuntive pure liquidate in dispositivo.
4.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 11.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito e alla somma di euro 5.500,00 a titolo di responsabilità aggravata; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento della somma di euro 2.750,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 18/09/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME