Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31868 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31868 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23890/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) e domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, DIREZIONE PROVICIALE DI COSENZA
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA n. 2324/2024 depositata il 03/09/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
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FATTI DI CAUSA
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria ( hinc: CGT2), con la sentenza n. 2324/2024 depositata il 03/09/2024, ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE ( hinc: la società contribuente) contro la sentenza n. 3810/2023, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, in data 19/07/2023, aveva respinto il ricorso della società contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2015, era stata recuperata l’IVA indebitamente detratta per operazioni soggettivamente inesistenti.
La CGT2 -premesso che nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti il disconoscimento della detrazione dell’IVA consegue alla non riferibilità RAGIONE_SOCIALE stesse a un soggetto passivo ai fini di tale imposta, stante la sua presenza meramente formale, ma ad altro soggetto, effettivo fornitore – ha rilevato che la prova della fittizietà del fornitore può essere data anche in via presuntiva (es. mancanza di sede e di struttura operativa adeguata, omesso versamento dell’IVA). L’onere probatorio dell’Amministrazione finanziaria -che può essere assolto anche mediante presunzioni – va ancorato al fatto che l’acquirente del bene o del servizio sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode, tenuto anche conto RAGIONE_SOCIALE circostanze esistenti al momento della conclusione dell’affare e afferenti alla sua sfera d’azione (Cass., n. 9851 del 2018).
Nel caso di operazioni triangolari «semplici» l ‘ onere probatorio dell’amministrazione ben può esaurirsi nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata all’esecuzione della prestazione fatturata e, in sostanza, che è una
mera cartiera (Cass., 30/10/2013, n. 24426; Cass., n. 20059 del 2014 e Cass., 21/04/2017, n. 10120).
Una volta che l’amministrazione finanziaria abbia assolto ai propri oneri probatori, grava poi sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi (Cass., n. 27566 del 2018).
2.1. Nel caso di specie la CGT2 ha rilevato che RAGIONE_SOCIALE ha acquistato nell’anno d’imposta 2014, prodotti petroliferi provenienti direttamente dalla RAGIONE_SOCIALE, dalle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che sono risultati operatori fittizi e falsi esportatori abituali. Il carattere di cartiera di tali società è stato provato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attraverso numerosi indici e, in particolare: l’omissione della presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali, la mancanza di cessioni intracomunitarie e di esportazioni, necessarie per acquisire la qualifica di esportatori abituali , l’assenza di personale dipendente e di una idonea sede operativa, la consegna dei prodotti acquistati dal primo cedente direttamente al cessionario finale, senza passare dalla società interposta, i pagamenti effettuati in anticipo, la cessione sottocosto della merce da parte della cartiera dopo vari passaggi. Inoltre, nei verbali risultano i rapporti tra la società e il Sig. COGNOME NOME, qualificatosi quale agente nel settore petrolifero, che avrebbe proposto alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE forniture di gasolio e benzina a prezzi ‘sistematicamente inferiori di qualche centesimo al litro’, forniture fatturate successivamente da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Quanto alla prova dell’elemento soggettivo la CGT2 ha ritenuto che, alla luce dei numerosi indizi di inoperatività RAGIONE_SOCIALE società intermediarie diffusamente indicati nell’avviso di accertamento, la parte non avesse sufficientemente dimostrato la sua buona fede nel trattare con le società cartiere, ricomprendo, piuttosto, un ruolo fondamentale nell’evasione dell’IVA.
Infine, con riguardo alla contestazione relativa alle sanzioni irrogate, l’eccezione della società contribuente è stata considerata infondata in quanto legittimamente è stata sanzionata la dichiarazione infedele e l’indebita detrazione dell’IVA.
Contro la sentenza della CGT2 la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE non si è costituita.
Con provvedimento in data 25/02/2025, comunicato in pari data, è stata proposta la definizione del procedimento ex art. 380 bis cod. proc. civ. con la declaratoria di inammissibilità o manifesta infondatezza dell’unico motivo di ricorso proposto.
La società ricorrente ha proposto opposizione in data 07/04/2025 e ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
1.1. Con tale motivo la parte ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che la contribuente avesse fornito la prova della propria buona fede, affermando che: « Tuttavia, concordando con l’apprezzamento dei giudici di primo grado, questa Corta ritiene che nel caso specifico, tenuto conto dei
numerosi indizi di inoperatività RAGIONE_SOCIALE società intermediarie, diffusamente indicati nell’avviso di accertamento, la parte non abbia sufficientemente dimostrato la sua buona fede nel trattare con le società cartiere a abbia ricoperto un ruolo fondamentale n ell’evasione dell’IVA. »
Richiamate le argomentazioni poste a fondamento della sentenza di primo grado (pag. 9 ss. del ricorso in cassazione), la ricorrente evidenzia come la CGT2 abbia tratto il proprio convincimento sull’assenza di diligenza della società contribuente dalla manc anza di strutture operative in capo alle società fornitrici. Rileva, quindi, come -secondo la stessa giurisprudenza di legittimità – non competa alle società cessionarie la verifica RAGIONE_SOCIALE condizioni di operatività RAGIONE_SOCIALE cedenti ed evidenzia di aver documentato davanti alla CGT2 che tutte le società fornitrici fossero operative da anni e avessero quale oggetto sociale il commercio di prodotti petroliferi.
1.2. In particolare, dalle visure camerali risulta che:
RAGIONE_SOCIALE aveva un capitale sociale di Euro 55.000,00, 14 dipendenti, 3 diverse unità locali (oltre alla sede legale) ed aveva regolarmente depositato il bilancio al 31.12.2013;
COGNOME aveva un capitale sociale di Euro 110.000,00, era dotata di una sede legale e di una diversa unità locale ed aveva regolarmente depositato il bilancio al 31.12.2013;
–RAGIONE_SOCIALE aveva anch’essa un’ulteriore unità locale oltre alla sede legale, ed era attiva dal 1996 (quasi 30 anni).
1.3. Con riferimento alle modalità di consegna del carburante la ricorrente rileva che si trattava di imprese terze, che trasportavano con mezzi propri e sconfessano sia l’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado – per la quale RAGIONE_SOCIALE trasportava il carburante con mezzi propri -che l’affermazione parallela contenuta nell’atto accertativo, per la quale la merce era spedita
direttamente da NOME COGNOME. Sebbene la CGT2 abbia condiviso il ragionamento del giudice di prime cure la documentazione di causa, tuttavia, smentisce la circostanza per cui RAGIONE_SOCIALE potesse accorgersi della frode dalle supposte modalità di consegna dei prodotti.
1.4. Ad avviso di parte ricorrente è altresì errata l’affermazione relativa all’applicazione sistematica di prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato. Sul punto -a pag. 15 del ricorso in cassazione -afferma che: « A parer di chi scrive, la Sentenza di primo grado si limita a prendere atto di affermazioni -ancora apodittiche -contenute nell’accertamento impugnato, ove risulta strumentalizzata o interpretata fuorviantemente una specifica affermazione fatta da NOME COGNOME nella memoria depositata il 16.12.2019, a seguito dell’invito a produrre documentazione n° NUMERO_DOCUMENTO; la memoria racconta difatti l’incontro con il sig. NOME COGNOME, presentatosi come agente per la vendita di prodotti petroliferi e divenuto referente della ricorrente per gli acquisti di carburante contestati (‘nell’agosto 2014 diedi inizio ad una nuova attività commerciale, ovvero una stazione di servizio che mi presentò il sigor COGNOME NOME, che qualificandosi come agente per la vendita di prodotti petroliferi, si rese disponibile a fornirmi gasolio e benzina comunicandomi giornalmente i prezzi che mi sarebbero stati praticati. Poichè gli stessi erano sistematicamente inferiori di qualche centesimo al litro, come si evince dalle ‘Staffette’ (allegate alla presente), cominciai a farmi fornire dallo stesso dei prodotti che mi servivano fino a febbraio 2015′) (doc. 13).
Sul punto, basta la semplice lettura dei dati esposti dalla ‘COGNOME‘ -allegati dallo stesso COGNOME – per comprendere come egli intendesse fare riferimento al prezzo massimo rilevato e al contempo dimostrare come il prezzo d’acquisto praticato dai forn itori fosse
superiore alla punta minima o al valore minimo della media territoriale. L’affermazione di COGNOME, pertanto, va interpretata con riferimento al valore massimo della media riscontrata dalla COGNOME e non certo al prezzo di mercato (circostanza smentita dagli allegati da egli stesso prodotti); COGNOME, difatti, dice semplicemente che i prezzi ‘ erano sistematicamente inferiori di qualche centesimo al litro ‘, ma non aggiunge il riferimento al prezzo di mercato (riferimento aggiunto senza virgolette, nella ricostruzione operata dall’Ufficio a pag. 20 dell’accertamento impugnato). Dato che i prezzi ricevuti erano sovente superiori alla ‘punta minima’ o al valore medio minimo, è chiaro che Le COGNOME intendesse riferirsi al valore massimo; viceversa, si sarebbe smentito da solo attraverso i documenti che egli stesso aveva allegato. » A pag. 15 ss. la parte ricorrente descrive il meccanismo di rilevazione della COGNOME Prezzi e di determinazione dei prezzi d’acquisto (richiamando le singole fatture a pag. 16-17 del ricorso in cassazione), per concludere che è palese, pertanto, che LP RAGIONE_SOCIALE abbia in molti casi acquistato a prezzi superiori alla punta minima rilevata da ‘COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘ o addirittura al valore minimo della media; in alcuni casi, la differenza è di qualche millesimo, ma in altri uguale o superiore a 1,5 centesimi, e in un caso addirittura pari a 2,3 centesimi. Di conseguenza, in un arco temporale di soli sei mesi nei quali sono stati intrattenuti i rapporti con COGNOME e le cedenti (settembre 2014 -febbraio 2015), non si comprende come tali oscillazioni potessero consentire a LP RAGIONE_SOCIALE di avvedersi della frode o sospettarne.
1.5. Infine, la ricorrente ha escluso la prova dell’elemento soggettivo, evidenziando che:
LP RAGIONE_SOCIALE ha sovente acquistato carburante ad importi superiori alla media minima od alla punta minima rilevata da EMAIL RAGIONE_SOCIALE;
non conoscendo il prezzo praticato da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alle società cedenti, RAGIONE_SOCIALE non poteva conoscere l’eventuale ricarico da queste applicato nella rivendita ed accorgersi di eventuali anomalie (‘la limitatezza dell’eventuale ricarico’) ;
-i documenti di trasporto (DAS) indicano semplicemente le generalità di fornitore (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), committente e trasportatore, mentre le fatture emesse indicano solo le generalità della cedente di turno;
i l fatto che le cedenti avessero acquistato da un fornitore (all’epoca) accreditato e affidabile come RAGIONE_SOCIALE (ben indicato nei DAS), conferiva affidabilità alle stesse cedenti;
tutti pagamenti sono avvenuti in maniera tracciata, a fronte RAGIONE_SOCIALE fatture emesse e su conto corrente nazionale intestato a cedenti con sede legale in Italia, con insussistenza di elementi quali ‘la tempistica dei pagamenti, in ispecie se incrociati od operati su conti esteri a fronte di interlocutori nazionali, ovvero se effettuati ‘cash”. – tutte le operazioni contestate sono state eseguite secondo il
fabbisogno di LP RAGIONE_SOCIALE.
L ‘unico motivo di ricorso proposto è inammissibile, in quanto la censura relativa alla violazione di legge veicola, in realtà, una richiesta di rivalutazione dei fatti sottratta al sindacato di legittimità di questa Corte. A tal proposito occorre partire dalla coerenza della sentenza impugnata con i principi affermati da questa Corte in tema di operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. 20/04/2018, n. 9851; Cass., 30/10/2018, n. 27566; Cass. 18/12/2019, n. 33598; Cass., 20/07/2020, n. 15369; Cass., n. 28562 del 2021) richiamati nella proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. Una volta che l’amministrazione finanziaria abbia assolto all’onere della prova sul carattere fittizio del fornitore dei beni ceduti e sulla mancanza di diligenza in capo al cessionario circa il carattere fraudolento
dell’operazione , spetta al contribuente dare la prova contraria, che può essere adempiuta o contrastando l’efficacia degli elementi probatori portati dall’amministrazione finanziaria o portandone di diversi, dotati di efficacia tale da prevalere sugli elementi di prova forniti dalla controparte. In entrambe le ipotesi, tuttavia, l’apprezzamento oggettivo degli elementi addotti e prodotti dall’una e dall’altra parte rientra nell’ambito di una valutazione in fatto riservata al giudice di merito e sindacabile da questa Corte -tanto più ove conforme, in diritto, alla giurisprudenza già evocata in materia di operazioni soggettivamente inesistenti -in relazione alla violazione dei criteri che governano la prova per presunzioni, solo nella misura in cui il convincimento del giudice di merito si fondi su elementi privi di gravità, precisione e concordanza, ma non quando la parte invochi una ricostruzione alternativa a quella fatta dal giudice nel rispetto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.
Questa Corte ha, infatti, precisato che, in tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione concreta. Per restare nell’ambito della violazione di legge la critica deve, tuttavia, concentrarsi sull’insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione), vizio
valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (Cass., 30/06/2021, n. 18611).
Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato. Stante la mancata costituzione della parte intimata, deve trovare applicazione solamente l’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ. , secondo quanto previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.
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P.Q.M.
rigetta il ricorso;
visto l’art. 96, comma 4, c.p.c. condanna la parte ricorrente a pagare in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende Euro 2.000,00;
a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni ficato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 30/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME