Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30832 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30832 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2024
Oggetto: operazioni soggettivamente inesistenti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12872/2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e assistita in forza di procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL) e dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL)
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 6251/01/2017 depositata in data 26/10/2017, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
la società RAGIONE_SOCIALE ricorreva avvero l’avviso di accertamento notificatole per l’anno 2005 con il quale l’Ufficio contestava l’acquisto di n. 104 veicoli da società c.c. ‘cartiere’ con utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini dell’IVA;
la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio;
la CTR rigettava l’appello; tale sentenza era gravata da ricorso per cassazione;
questa Corte accoglieva il secondo motivo di ricorso dell’Erario e cassava la pronuncia in argomento;
riassunto il giudizio ad opera della contribuente, con la sentenza qui gravata la CTR ha rigettato l’appello dell’Ufficio;
ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi;
la società resiste con controricorso e ha depositato memoria illustrativa delle proprie difese;
Considerato che:
il primo motivo si duole della violazione degli artt. 63 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e 384 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la pronuncia di merito deciso in difformità rispetto al principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza di cassazione con rinvio dal momento che la carenza di una dotazione personale e strumentale adeguata all’esecuzione delle prestazioni costituiva, in base al detto principio, circostanza sufficiente escludere l’ignoranza incolpevole circa l’avvenuto versamento dell’iva nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti;
il motivo è fondato;
invero, questa Corte nella pronuncia che ha originato il giudizio di rinvio ha onerato il giudice del merito di considerare l ‘assenza di struttura operative (sotto ‘forma di dotazione personale e strumentale’ come si scrive nella sentenza di questa Corte n. 25896 del 19 novembre 2015) delle società fornitrici dei beni oggetto delle operazioni commerciali contestate, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; all’esito
di tale operazione, le risultanze così ottenute dovevano essere confrontate con gli elementi di prova offerti dal contribuente per dar prova della sua diligenza nella conduzione delle operazioni;
ebbene, tale accertamento non risulta esser stato operato dalla CTR, che si è limitata a rilevare direttamente e solamente l’assenza di ‘connivenza fraudolenza’ e l’assenza di ‘culpa in vigilando’, senza quindi procedere all’accertamento in fatto di cui si è detto, che gli era stato demandato da questa Corte;
il secondo motivo si incentra sulla violazione degli art. 2697, 2727, 2729 c.c. nonché degli artt. 19 c. 1 e 54 c. 2 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dei principi di cui alle sentenze CGUE 12 gennaio 2006 e 6 luglio 2006 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR negato la rilevanza della circostanza relativa all’acquisto da società cartiere delle autovetture e per avere anche omesso di prendere in considerazione il dato che tutti gli acquisti di autovetture effettuati nell’anno 2005 sono stati effettuati proprio dalle due società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ; infine, per avere anche omesso l’esame delle dichiarazioni rese da NOME NOME NOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
il terzo motivo di ricorso censura la pronuncia impugnata per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.;
-all’esito della decisione che precede in ordine al primo motivo di ricorso, i restanti motivi sono assorbiti;
in conclusione, la sentenza è cassata, in relazione al primo motivo, con rinvio al giudice del merito per nuovo esame del fatto alla luce dei sopra esposti principi;
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.