Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8137 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8137 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 21/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3119/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRCOGNOME, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRCOGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE CAMPANIASEZ.DIST. SALERNO n. 5068/2019 depositata il 07/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE , attualmente in fallimento, era attinta da avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, contemplante, in adesione a pvc del 9 marzo 2017, numerose riprese, relativamente all’anno di imposta 2013, ai fini dell’IVA e dell’IRES.
In particolare, per quel che residualmente rileva nella presente sede,
con riferimento al rilievo del pvc n. 3.9/IVA, si contestava l’indebita detrazione d’imposta per euro 183.298,20 per essere le corrispondenti fatture di trasporto, emesse dalla RAGIONE_SOCIALE , riferibili ad operazioni soggettivamente inesistenti;
con riferimento al rilievo del pvc n. 3/IRES, si contestava la deducibilità di costi non documentati per euro 30.974, afferenti a contratti di locazione immobiliare che la contribuente sosteneva di aver stipulato per soddisfare le esigenze abitative dei suoi dipendenti.
La CTP di Salerno, con la sentenza n. 1434/07/18, accoglieva il ricorso limitatamente a talune riprese, tra cui quelle scaturenti dai due sopracitati rilievi.
Proponeva appello l’Ufficio.
La CTR, con la sentenza emarginata, respingeva il gravame, osservando,
-al par. 4 (quanto al rilievo del pvc n. 3.9/IVA): ‘ come giustamente ha evidenziato il giudice di prim cur, nessun elemento, nemmeno di tipo presuntivo, è stato addotto dall’appellante per dimostrare che la società era a conoscenza del ruolo di mero interposto fittizio svolto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o almeno della scarsa diligenza adoperata. Infatti gli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio per sostenere la fittizietà RAGIONE_SOCIALE operazioni potevano non essere conosciuti dalla società ricorrente (l’omissione RAGIONE_SOCIALE obblighi fiscali; gli omessi versamenti; l’omessa intestazione dei mezzi)’;
-al par. 2 (al rilievo del pvc n. 3/IRES): ‘Nel caso in esame, come argomentato dal giudice di prim cur, può rilevarsi la indeducibilità del costo solo se l’Ufficio accerta in concreto che gli immobili sono destinati a finalità diverse. Pertanto la Commissione, condividendo quanto deciso dal giudice di prim cur, rileva che l’RAGIONE_SOCIALE non ha fornito alcun elemento di prova circa una diversa utilizzazione RAGIONE_SOCIALE immobili locati quindi si può ritenere che gli immobili sono adibiti ad alloggio dei dipendenti in trasferta e che il canone dei tre locali, come risulta dai contratti allegati, è deducibile per euro 28.671, mentre resta indeducibile per euro 2.303 poiché non documentato’.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con tre motivi.
Resiste con controricorso il Fallimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 2697 e 2729 cod. civ. e dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 (con riferimento al rilievo del pvc n. 3.9/IVA: ‘Indebita detrazione d’imposta per euro 183.298,20’, trattato al par. 4 della sentenza impugnata).
1.1. La sentenza impugnata si pone in contrasto rispetto alla giurisprudenza di legittimità secondo cui un soggetto passivo, il quale sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con il proprio acquisto, partecipava ad un’operazione inserita in un’evasione dell’IVA, deve considerarsi partecipante all’evasione stessa. L’Amministrazione può dimostrare l’esistenza della frode anche per presunzioni; spetta poi al contribuente offrire la prova della sua estraneità alla frode o comunque dell’impossibilità di averne conoscenza.
1.2. Il motivo (che si sottrae ai rilievi di inammissibilità addotti dal Fallimento nel controricorso in quanto è autosufficiente ed individua con precisione la censura oggetto di devoluzione) è fondato.
In un coerente quadro d’insieme, la giurisprudenza unionale e quella interna hanno fatto chiarezza sul riparto RAGIONE_SOCIALE oneri probatori tra Amministrazione e contribuente in caso di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti.
L ‘insegnamento della prima a termini della quale, dinanzi ad operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione è tenuta a provare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la ces sione si inseriva in una evasione dell’IVA, ma non anc he la parteci pazione all’evasione stessa (cfr. Corte Giust. Ppuh, C -277/14; Corte Giust. Bonik, C-285/11) -è invero recepito dalla seconda, in seno alla quale trovasi costantemente ripetuto il principio secondo cui, ‘in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rap porto alle circostanze del caso concreto’ (Sez. 5, n. 15369 del 20/07/2020, Rv. 658429-01, cui ‘adde’, da ultimo, in ipotesi di ‘reverse charge’, Sez. 5, n. 4250 del 10/02/2022, Rv. 663882 -01).
Rispetto a tale consolidato stato della giurisprudenza, sia unionale che interna, deve soltanto precisarsi che la prova gravante sull’Amministrazione ben può consistere in attendibili indizi, anche tratti da indagini penali, siccome idonei ad integrare finanche una presunzione semplice, in conformità a quanto, per l’IVA, espressamente prevede l’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr., da un lato, Corte Giust. Mahagèben e NOME, C-80/11 e C142/11 e Corte Giust. Kittel, C439/04; dall’altro, ‘ex multis’, Sez. 6-5, n. 14237 del 07/06/2017, Rv. 644435-01).
La sentenza impugnata ha fatto evidente malgoverno dei superiori principi, totalmente pretermettendo di valutare nel complesso i numerosi indizi, oltretutto non confutati, offerti dall’Ufficio a supporto sia della fittizietà della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia quantomeno della possibilità per la contribuente di rendersi conto di prender parte ad una frode, con particolare riguardo ai seguenti:
il COGNOME era titolare di una partita IVA cessata già nel 2008 (mentre l’accertamento riguarda il 2013);
-le fatture del medesimo ricevute dalla contribuente riportavano tale numero di partita IVA, che però riguardava l’incongrua attività di commercio all’ingrosso di cereali e legumi;
il COGNOME, privo di una struttura operativa, non risultava iscritto all’RAGIONE_SOCIALE, nonostante il riferimento ad un numero di iscrizione emergente dalle schede di
trasporto, e non disponeva di alcun automezzo, tanto che le targhe indicate nelle fatture si riferivano ad automezzi di proprietà di terzi.
La CTR, omettendo di considerare tali indizi in sé e per sé e, ‘a fortiori’, di ricondurli a sistema nel quadro dei rapporti commerciali tra la contribuente e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha astrattamente ed apoditticamente ritenuto che essi ‘pote non essere conosciuti dalla società ricorrente’, in tal guisa venendo meno all’obbligo di concretamente accertare se, al cospetto di una totale mancanza di alcuna organizzazione imprenditoriale in capo a tale RAGIONE_SOCIALE, la contribuente fosse nelle condizioni, alla stregua di parametri di esigibile diligenza professionale (tra l’altro ordinariamente implicanti, nella pratica commerciale, verifiche sulle controparti contrattuali per saggiarne effettività, affidabilità e capacità ad adempiere), di rendersi conto di anomalie delineanti una situazione di frode all’IVA.
Gli ulteriori due motivi, per comunanza di cesure, possono essere enunciati ed analizzati congiuntamente.
Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 95 e 109 tuir (con riferimento al rilievo del pvc n. 3/IRES: ‘Ulteriori costi non documentati per euro 30.974’, trattato al par. 2 della sentenza impugnata).
3.1. Con riguardo ai tre immobili d’uso abitativo detenuti in locazione nel 2013 ‘in forza dei contratti innanzi enunciati’ (così a
p. 30 del ricorso, senza previa enunciazione dei contratti), la contribuente ‘non è stata in grado di documentare alternativamente’ le condizioni di deducibilità dei relativi costi ai sensi dell’art. 95 tuir (oggetto, a seguire, di ampia esposizione).
‘In proposito’ prosegue il motivo -‘si sottolinea che: il contratto stipulato in data 1.11.2012 fino al 30.6.2013 per un valore dichiarato di euro 8.960 poteva essere detratto solo per 6/8 e dunque euro 6.720; mentre il contratto stipulato in data 22.11.2012 fino al 21.5.2014 per un valore dichiarato di euro 7.656 poteva essere detratto per 4/6 e dunque per euro 5.400. Differentemente da quanto affermato dai giudici di appello, il costo effettivamente documentato è, quindi, pari ad euro 12.120 a fronte di un costo detratto in euro 30.974, cui consegue una differenza da recuperare pari ad euro 18.854 e non ad euro 2.303 come erroneamente statuito dai secondi giudici’.
Segue conclusivamente la riproduzione dell’avviso di accertamento quanto al rilievo che ne occupa.
Con il terzo (e non secondo, come erroneamente indicato a p. 35 del ricorso) motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.
4.1. Il motivo è proposto in via s ubordinata rispetto ‘al primo motivo’ (in realtà al secondo, stante all’evidenza l’errore di numerazione appena evidenziato).
‘Dalla lettura della sentenza di appello’ esso prosegue -‘si evince che i giudici di appello hanno reputato che fossero deducibili i canoni dei tre contratti allegati dalla società verificata odierna resistente. La sentenza di primo grado aveva ritenuto la deducibilità solo di due contratti di locazione, per i quali era stata prova della adibizione ad alloggio dei dipendenti in trasferta’; ‘nel gravame l’Amministrazione censurava la decisione con riferimento ai due contratti di locazione i cui canoni erano stati ritenuti deducibili’; ‘risulta completamente mancante nello sviluppo argomentativo della sentenza l’esplicazione della ragione per la quale dalle prove in concreto addotte in giudizio dal contribuente possibile ritenere che anche i canoni l terzo contratto di locazione dovessero ritenersi deducibili ai sensi dell’art. 95 tuir’.
Preliminarmente deve rilevarsi che, come detto, i motivi in disamina sono formulati in via subordinata e ciò vincola nell’ordine del loro esame.
5.1. Il primo di essi (ossia il secondo motivo) è inammissibile perché, sebbene riproduca l’avviso di accertamento, cade in difetto di autosufficienza e prima ancora di precisione. Esso, che si riferisce a contratti nient’affatto ‘innanzi enunciati’, non trascrive tutti gli atti dei gradi di merito (posto che la sentenza impugnata e l’atto di appello, ma non anche, in specie, le controdeduzioni in primo grado, sono riprodotti solo nel terzo motivo), né rende conto
donde risultino i due contratti cui fa riferimento, con particolare riguardo al loro valore ed al criterio dell’imputazione della quota -parte di questo all’anno di co mpetenza.
Più nel dettaglio, a fronte di plurime voci imputate al 2013 per tre, e non due, contratti nell’avviso di accertamento (pp. 33 e 34 del ricorso), che pertanto non sembra applicare il criterio imputativo della quota-parte del valore di solo due contratti al 2013 seguito invece nel motivo in disamina, quand’anche avesse a prendersi in considerazione l’atto di appello (riprodotto nel terzo motivo), atto di appello in cui si ragiona del criterio della quotaparte, i valori in esso menzionati sono comunque diversi da quelli odiernamente evocati dalla ricorrente (cfr. p. 39 del ricorso, ove leggesi che l’atto di appello recitava: ‘Il contratto stipulato in data 1.11.2012 fino al 30.6.2012 ha un valore dichiarato di euro 8.960, per cui fino al 30 giugno 2013 la società poteva detrarre euro 4.480. Il contratto stipulato in data 22.11.2012 fino al 21.5.2014 ha un valore dichiarato di euro 7.656 per una detrazione nell’anno 2013 di pari importo. Il costo effettivamente documentato è, quindi, di euro 12.136, a fronte di un costo detratto in euro 30.974’).
Né, sotto ulteriore profilo, è nel motivo in disamina chiarito in forza di quale ragione, ancorata agli specifici dati del pur invocato accertamento, debba pervenirsi alla minore ‘differenza da
recuperare’ di ‘euro 18.854 e non di euro 2.303 come erroneamente statuito dai secondi giudici’.
5.2. Inammissibile e comunque manifestamente infondato è anche il terzo motivo.
Il lamentato difetto di motivazione non sussiste, poiché la sentenza impugnata esibisce una motivazione effettiva sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista argomentativo.
Pur a convenire con la ricorrente, sulla base anche della sentenza impugnata, che l’avviso (riprodotto solo nel secondo motivo) contemplava il recupero dei costi relativamente a tre immobili, comunque l’ulteriore assunto da cui la stessa muove ossia quello a termini del quale ‘la sentenza di primo grado aveva ritenuto la deducibilità solo di due contratti di locazione’, riferiti a due immobili, e non anche di un terzo contratto riferito ad un terzo immobile, in ragione di ciò l’appello essendosi limitato a detti due contratti -non trova corrispondenza con il tenore dello stralcio della sentenza stessa riprodotto nel motivo. Invero, lo stralcio di cui si tratta prende bensì in considerazione due contratti, quello in data 1 novembre 2012 e quello in data 22 dicembre 2012, ma, sul fondamento di essi, ritiene che ‘la contestazione’ nella sua interezza -senza cioè distinzioni interne -‘risent dell’erronea applicazion e dei principi in tema di onere della prova’. D’altronde è la stessa ricorrente che, pur non riproducendo il dispositivo della sentenza di primo grado, ricorda avere la CTP annullato l’atto
impositivo in riferimento, tra l’altro, all’intero rilievo del pvc n. 3/IRES (p. 3): donde la conferma -come osservato dal Fallimento controricorrente -dell’annullamento ‘in toto’ della contestazione fondata in avviso sul rilievo del pvc n. 3/IRES, riguardante tutti e tre gli immobili. A fronte di ciò, stante il motivo d’appello riprodotto a p. 39 del ricorso, in disparte il difetto di coordinamento (riverberantesi in difetto di precisione del motivo di ricorso per cassazione) tra i tre immobili ed i ‘contratti innanzi enunciati’ (contratti che, essendo riprodotto, a p. 38, lo stralcio della motivazione della sentenza di primo grado, si identificano con i due soli dell’1 novembre 2012 e del 22 dicembre 2012, siccome citati nella sentenza), rileva l’affermazione secondo cui ‘i primi giudici hanno dato giusta rilevanza ai contratti , per i quali è stata data la prova dell’utilizzo a favore di soggetti legati alla società’: di conseguenza, non vi sono elementi per ritenere che il motivo d’appello investisse, enucleandone una posizione a sé, il terzo immobile, sulla mancata considerazione del quale si appuntano le odierne censure della ricorrente. Ciò, del resto, trova conferma nel fatto che, nelle righe immediatamente a seguire rispetto a quelle citate, è proprio detto motivo a soffermarsi soltanto sulla minore deducibilità del valore dei due contratti nell’anno (euro 4.480 quanto al primo ed euro 7.656 quanto al secondo, per un totale di euro 12.136 anziché di euro 30.974 dalla contribuente esposti in deduzione): un tanto a dimostrazione che
esso era incentrato sui contratti e non sugli immobili, concludendo per una ripresa commisurata sul valore dei contratti.
Quanto precede pertanto esclude che la sentenza impugnata, espressamente confermativa della sentenza di primo grado, incorra nel preteso vizio di omessa motivazione in riferimento al terzo immobile, avendo essa dato adeguata risposta alla devoluzione posta con il motivo d’appello.
In definitiva, il ricorso va accolto relativamente al primo motivo e disatteso rispetto agli altri due.
In relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata va annullata e cassata con rinvio per nuovo esame e, all’esito, per la regolazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese, anche con riferimento al presente grado di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo.
Rigetta i restanti due.
In relazione al motivo accolto, annulla e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, per nuovo esame e per le spese, anche con riferimento al presente grado di legittimità.
Così deciso a Roma, lì 19 gennaio 2023.