Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23483 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23483 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE ;
OGGETTO: Ires, Iva ed Irap 2010 – Avviso di accertamento Costi ritenuti non deducibili Operazioni soggettivamente inesistenti -Prova RAGIONE_SOCIALE consapevolezza -Omessa pronuncia -Violazione del giudicato.
-intimata –
avverso
la sentenza n. 4266, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Campania il 3.5.2016 e pubblicata il 10.5.2016; dal ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, svolgeva una verifica fiscale nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che si rivelava essere una
società non dotata di capacità operativa, c.d. RAGIONE_SOCIALE. L’Amministrazione finanziaria verificava allora i suoi partners commerciali, e tra essi individuava la RAGIONE_SOCIALE, cui notificava Processo Verbale di Costatazione con il quale le contestava di avere intrattenuto rapporti commerciali con la RAGIONE_SOCIALE, concludendo con essa nell’anno 2010 operazioni commerciali soggettivamente inesistenti. In conseguenza disconosceva la deducibilità dei costi invocata dalla RAGIONE_SOCIALE in relazione a tali operazioni, e notificava alla società l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, proponendo tre rilievi e contestando il maggior reddito percepito con riferimento ai tributi dell’Ires, dell’Iva e dell’Irap, per un valore complessivo dichiarato di Euro 293.180,00.
La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, contestando i primi due rilievi, aventi ad oggetto l’indebita detrazione dell’Iva relativa ad operazioni commerciali soggettivamente inesistenti e i maggiori ricavi non dichiarati, quantificati a seguito di ricostruzione induttiva, mentre non impugnava il terzo rilievo, avente ad oggetto costi indeducibili. La CTP riteneva fondate le difese proposte dalla società ed accoglieva il suo ricorso.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Campania, insistendo nei suoi argomenti. La CTR confermava la decisione dei giudici dei primi giudici.
Avverso la pronuncia del giudice del gravame ha proposto ricorso per cassazione l’Ente impositore, affidandosi a quattro strumenti di impugnazione. La società ha ricevuto la notificazione del ricorso presso il legale rappresentante (26.7.2016, consegna all’impiegata NOME COGNOME), e presso la sede (25.7.2016,
consegna al portiere), ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 19, primo comma, e 54, secondo comma, del Dpr n. 633 del 1972, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto non provata dall’RAGIONE_SOCIALE la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE contribuente di prendere parte ad operazioni commerciali soggettivamente inesistenti, in relazione alle transazioni stipulate con la RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2010.
Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura la nullità RAGIONE_SOCIALE decisione adottata dal giudice dell’appello in conseguenza RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché la CTR non si è pronunciata sulle specifiche contestazioni mosse dall’Ente impositore avverso la pronuncia RAGIONE_SOCIALE CTP con riferimento al secondo rilievo contenuto nell’atto impositivo, e relativo al recupero a tassazione di maggiori ricavi accertati induttivamente.
Con il terzo motivo di ricorso proposto, in subordine rispetto al precedente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE critica la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 111, sesto comma, RAGIONE_SOCIALE Costituzione, essendo la pronuncia del giudice del gravame completamente priva di una motivazione in relazione al non accoglimento RAGIONE_SOCIALE contestazioni mosse alla contribuente con riferimento al secondo rilievo contenuto nell’atto impositivo,
attinente al recupero a tassazione di maggiori ricavi accertati induttivamente.
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ancora ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente confermato ‘l’integrale annullamento dell’atto impositivo’ (ric., p. 21), pertanto anche con riferimento al terzo rilievo proposto, che però non è mai stato opposto dalla contribuente.
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE contesta la decisione adottata dalla CTR per aver erroneamente valutato che non fosse stata fornita la prova RAGIONE_SOCIALE consapevolezza da parte RAGIONE_SOCIALE società accertata RAGIONE_SOCIALE natura soggettivamente inesistente RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali concluse con la RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2010. Evidenzia in proposito l’impugnante che la RAGIONE_SOCIALE si è pacificamente rivelata essere una società RAGIONE_SOCIALE, priva dei mezzi per poter svolgere una reale attività d’impresa. Ritiene, pertanto, che sarebbe in conseguenza spettato alla RAGIONE_SOCIALE fornire la prova RAGIONE_SOCIALE sua inconsapevolezza RAGIONE_SOCIALE natura soggettivamente inesistente RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali concluse.
5.1. La CTR, premessa la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE normativa in materia, ha osservato che la tesi dell’Amministrazione finanziaria secondo cui dovrebbe affermarsi ‘l’indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto ove il contribuente non dimostri la sua buona fede e quindi l’estraneità alla frode’, risulta contrastata dallo stesso orientamento assunto da questa Corte di legittimità, la quale afferma che ‘spetta all’amministrazione finanziaria … provare che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene o il servizio, sapesse o potesse sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza che il soggetto formalmente cedente abbia, con l’emissione RAGIONE_SOCIALE relativa fattura, evaso l’imposta o compiuto una frode … nel caso di specie,
l’avviso di accertamento è carente, anche in via meramente presuntiva, nel provare che … il contribuente disponeva di elementi tali da porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto che le fatture erano emesse da soggetto diverso dall’effettivo cedente del bene o servizio’ (sent. CTR, p. 5) e non manca, il giudice dell’appello, di sottolineare che l’avviso di accertamento è fondato esclusivamente sull’attività di controllo svolta nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza affatto valutare la condotta dell’odierna ricorrente, che ha pure ‘agito in giudizio nei confronti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE una volta avuta notizia RAGIONE_SOCIALE contestazione RAGIONE_SOCIALE violazioni’ (sent. CTR, p. 6).
5.2. La valutazione operata dalla CTR non si discosta dall’orientamento interpretativo di questa Corte regolatrice, la quale ha ad esempio statuito che ‘in tema d’IVA, ove l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo l’inesistenza del fornitore, ma anche, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva (o avrebbe potuto sapere), con l’ordinaria diligenza ed alla luce RAGIONE_SOCIALE qualificata posizione professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di detta consapevolezza e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità RAGIONE_SOCIALE contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi’, Cass. sez. V, 24.8.2018, n. 21104.
5.2.1. Pertanto è in primo luogo l’Amministrazione finanziaria che deve provare, anche su base indiziaria, oltre l’inesistenza del fornitore pure che il cessionario sapeva (o avrebbe potuto sapere),
operando con l’ordinaria diligenza ed alla luce RAGIONE_SOCIALE qualificata posizione professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta. Solo ove questa prova sia assicurata dall’Ente impositore, compete poi al contribuente l’onere di assicurare la prova contraria.
5.2.2. L’RAGIONE_SOCIALE non ha però illustrato, nel suo ricorso, mediante quali elementi avrebbe provato la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE società, non assolvendo al proprio compito in materia di onere RAGIONE_SOCIALE prova. In conseguenza le osservazioni proposte dall’Ente impositore in ordine alla prova inadeguata RAGIONE_SOCIALE sua inconsapevolezza offerte dalla contribuente rimangono non rilevanti.
Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve essere perciò respinto.
Mediante il secondo strumento d’impugnazione l’Amministrazione finanziaria censura la nullità RAGIONE_SOCIALE decisione adottata dal giudice dell’appello perché la CTR non si è pronunciata sulle specifiche contestazioni mosse dall’Ente impositore avverso la pronuncia RAGIONE_SOCIALE CTP con riferimento al secondo rilievo contenuto nell’atto impositivo, relativo al recupero a tassazione di maggiori ricavi accertati induttivamente. Con il terzo motivo di ricorso, proposto in subordine rispetto al precedente, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE critica ancora la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata essendo la pronuncia del giudice del gravame completamente priva di una motivazione in relazione alle contestazioni mosse mediante il secondo rilievo contenuto nell’atto impositivo, attinente al recupero a tassazione di maggiori ricavi accertati induttivamente.
6.1. L’Amministrazione finanziaria ha avuto cura di riprodurre nel suo ricorso per cassazione il contenuto dell’atto di appello, in cui ha proposto specifiche censure avverso l’annullamento dell’atto impositivo in relazione al secondo rilievo (pp. 3 e 4), avente ad oggetto la contestazione RAGIONE_SOCIALE ricostruzione dei ricavi fondata su
una valutazione induttiva RAGIONE_SOCIALE percentuale di ricarico, peraltro conclusa solo a seguito del contraddittorio con il legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società.
In materia, però, la CTR non si è affatto pronunciata, ed il secondo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve essere accolto. Il terzo strumento d’impugnazione, proposto in forma subordinata, rimane assorbito.
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione l’Amministrazione finanziaria lamenta ancora la nullità RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE CTR, per aver erroneamente confermato ‘l’integrale annullamento dell’atto impositivo’ (ric., p. 21), pertanto anche con riferimento al terzo rilievo proposto, che però non è mai stato opposto dalla contribuente.
Invero la critica non appare agevolmente comprensibile. Risulta pacifico che in relazione al terzo rilievo, avente ad oggetto costi indeducibili per un valore di 20.000,00 Euro, la contribuente non ha proposto impugnazione in primo grado. La CTP ha scritto in dispositivo: ‘Accoglie il ricorso’, e questa pronuncia non può che ritenersi relativa a quanto nel ricorso era stato contestato, con esclusione di ogni riferimento al terzo rilievo. La CTR ha scritto nel suo dispositivo: ‘Rigetta l’appello’, proposto dall’Amministrazione finanziaria, ed anche in questo caso non si rinviene alcuna riferibilità RAGIONE_SOCIALE pronuncia al terzo rilievo. Quest’ultimo, non essendo stato oggetto di impugnazione da parte RAGIONE_SOCIALE contribuente, è divenuto definitivo, e l’Amministrazione finanziaria non ha interesse a contestare una pronuncia giurisdizionale che, sul terzo rilievo, non è mai intervenuta.
Il quarto strumento di impugnazione risulta pertanto inammissibile.
In definitiva, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria, rigettato il primo, assorbito il terzo e dichiarato inammissibile il quarto, e la decisione
impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Campania perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE , rigettato il primo, assorbito il terzo e dichiarato inammissibile il quarto, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Campania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 20.6.2024.