Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21637 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21637 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
Oggetto: operazioni soggettivamente inesistenti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29161/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME (PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliate in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1759/25/19, depositata il 25.2.2019 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania veniva rigettato l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, ora in fallimento, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 1508/15/2018 di rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente avente ad oggetto l’avviso di accertamento IVA per l’anno 2011 in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti.
Veniva contestata alla contribuente l’inesistenza e la non operatività quale soggetto economico solo formalmente svolgente attività di vendita di bancali di pallets e, in realtà, soggetto intermediario fittizio con funzioni di missing trader allo scopo di evadere l’IVA nel quadro di una cd. frode carosello.
Con l’atto impositivo l’Amministrazione finanziaria rettificava, ai sensi dell’art. 54, comma 5 del d.P.R. 633/72, la dichiarazione IVA presentata dalla società per l’anno 2011, disconoscendo l’IVA illegittimamente detratta.
Il giudice di appello confermava integralmente la decisione del giudice di prime cure di rigetto del ricorso nel quale RAGIONE_SOCIALE contestava, tra l’altro, in via preliminare il difetto della delega di firma in capo al funzionario dell’Ufficio e la violazione del contraddittorio procedimentale. Nel merito, il giudice accertava la conoscenza o quantomeno la conoscibilità della cd. frode carosello da parte della contribuente.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione parte contribuente, affidato ad un motivo, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Da ultimo, la contribuente deposita nota con cui rende noto il fallimento della società intervenuto nelle more.
Considerato che:
Con un unico motivo la ricorrente – ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., per aver la CTR fatto malgoverno dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza interna e comunitaria in punto di onere della prova e di presunzioni in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.
Il motivo non può trovare ingresso. Va rammentato che in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà, ma anche la consapevolezza che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del l’operazione . Ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi (Cass. Sez. 5, n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5, n. 27555 del 30/10/2018).
Nel caso di specie la sentenza impugnata non ha indebitamente invertito l’onere della prova ponendolo a carico del contribuente, né ha fatto un improprio uso RAGIONE_SOCIALE presunzioni qualificate gravi, precise
e concordanti ma, a pag.3 ha accertato l’oggettiva fittizietà e a pag.4, in punto di elemento soggettivo, ha accertato che «Nella fattispecie infatti l’Amministrazione risulta avere assolto, quantomeno per presunzioni, l’onere della prova gravante sulla stessa al fine di dimostrare la connivenza dell’acquirente nella frode del cessionario. In particolare, è emerso che la cartiera RAGIONE_SOCIALE svolge la propria attività presso un indirizzo addirittura coincidente con il domicilio del l.r.p.t, il quale a sua volta è una mera testa di legno, cioè soggetto privo di pregressa significativa esperienza di impresa e preparazione imprenditoriale. Peraltro, in ragione del tipo di prodotti venduti (cioè derivati di falegnameria) è inverosimile che l’odierno appellante non si sia mai recato presso il rivenditore per visionare la merce e sceglierla, per cui, trattandosi di un operatore qualificato, in base al criterio della diligenza dell'”homo eiusdem condicionis et professionis”, non poteva non essere a conoscenza che la sede della cartiera non è altro che il luogo di domicilio del l.r.p.t. Analogamente, è rilevante che RAGIONE_SOCIALE non abbia dipendenti (Cass. 23560/12), e non abbia propri mezzi di trasporto (sebbene il tipo di prodotti trattati), da ciò risultando ulteriormente confermato che non poteva non apparire la mancanza di organizzazione imprenditoriale. Infine, la cartiera non deposita i bilanci, e tale circostanza può essere rilevata da un operatore economico di media diligenza dalla semplice visura camerale».
4. Il complesso degli elementi sopra riportati, puntuali e tratti dal quadro istruttorio, ha logicamente supportato il ragionamento della CTR nel senso che di essere stata fornita anche la dimostrazione dell’elemento soggettivo -ossia la conoscenza o conoscibilità della frode fiscale -da parte de ll’RAGIONE_SOCIALE, e lo schema logico seguito dal giudice è pienamente conforme al citato canone probatorio, come da consolidata interpretazione di questa Corte.
A fronte di tale argomentato accertamento fattuale, va ribadito che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che
non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332). Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, già vagliata e disattesa dal giudice al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.
5. Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso il 26.6.2024