Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31446 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31446 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20044/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA n. 936/2016 depositata il 05/02/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale della Campania ( hinc: CTR), con la sentenza n. 936/2016 depositata in data 05/02/2016, ha rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 19798/2014, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale era stata eseguita una ripresa a titolo di IVA per l’anno d’imposta 2008, per l’importo di Euro 29.935,00.
Il contenzioso trae origine da un PVC della Guardia di Finanza di Napoli, dal quale risultava che la RAGIONE_SOCIALE ( hinc: SVE) aveva acquistato beni da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, società coinvolte in un articolato sistema di frode all’IVA. In presenza di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti non poteva essere riconosciuta la detrazione dell’IVA, d al momento che l’effettività degli acquisti non escludeva la provenienza da un soggetto inesistente.
La CTR, richiamata la giurisprudenza di questa Corte e quella della CGUE, in relazione alla prova che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, deve essere data in merito alla conoscenza o conoscibilità con l’uso dell’ordinaria diligenza da parte del contribuente dell’inserimento dell’operazione de qua in un’evasione commessa dal fornitore, ha escluso che tale prova fosse stata materialmente fornita nel caso di specie. A tal proposito ha evidenziato che l’amministrazione finanziaria non aveva f ornito alcun elemento a supporto RAGIONE_SOCIALE sue tesi, sottolineando i riscontri favorevoli RAGIONE_SOCIALE
pronunce della CTR per le annualità 2006 e 2007, l’assoluzione degli amministratori in sede penale (in relazione a imputazioni che coinvolgevano anche l’annualità 2008), la tenuta regolare RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, gli effettivi pagamenti RAGIONE_SOCIALE forniture oggetto di accertamento (con merce regolarmente consegnata) e la conformità dei prezzi corrisposti rispetto a quelli di mercato.
Contro la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
La società contribuente ha resistito con controricorso e, successivamente, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31/12/1992, n. 546 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
1.1. La ricorrente rileva che l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui l’ufficio non avrebbe fornito alcun supporto della sua tesi sembra riferirsi a una fattispecie diversa da quella presente, integrando una motivazione meramente appa rente, ma in realtà, inesistente. L’amministrazione avrebbe, infatti, indicato, quale nucleo fondante della motivazione contenuta nell’avviso, l’inesistenza dei fornitori della controparte. Si tratterebbe di elemento ricavato dal PVC, assistito da fede privilegiata e incontestato dalla stessa controparte. La qualità di cartiere RAGIONE_SOCIALE danti causa della contribuente sarebbe stata allegata dall’amministrazione finanziaria, con la conseguenza che non sussisterebbe la situazione indicata dalla CTR di non produzione di alcun elemento.
1.2. Il motivo di ricorso, oltre a non confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata, incentrata sull’assenza del requisito (soggettivo) della conoscenza o doverosa conoscibilità da parte della società contribuente dell’inserimento dell’operazione indicata nella fattura in un’evasione compiuta dall’emittente, è in fondato, considerato che il giudice di seconde cure non
si è rivolto ad altra fattispecie rispetto a quella prospettata dall’amministrazione finanziaria.
Con il secondo motivo è stata contestata la violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 26/10/1972, n. 633, nonché degli artt. 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
2.1. La ricorrente rileva che gli elementi fattuali indicati nella sentenza impugnata in relazione alla mancata consapevolezza della frode da parte della società contribuente non sarebbero condivisibili. Si tratterebbe di elementi di per sé inconferenti e logicamente inadeguati per dimostrare l’esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni e, quindi, la pretesa fiducia della cessionaria. Diversamente, la sentenza trascura che l’amministrazione avrebbe fornito indizi -come l’inesistenza e la carenza di strutture dei fornitori emersa dalle indagini dei verbalizzanti tali da far ritenere che anche l’acquirente non potesse ignorare l’irregolarità della situazione.
2.2. Il motivo di ricorso è infondato.
In via preliminare, in relazione a quanto evidenziato dalla controricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., in ordine all’art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000 (recentemente introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024) occorre rilevare che nel caso di specie la formula assolutoria ( il fatto non costituisce reato ) contenuta nel dispositivo della sentenza prodotta non corrisponde a quella espressamente indicata nella norma appena richiamata, laddove viene fatto riferimento alla sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario. Di conseguenza, la fattispecie in esame non è sussumibile nell’ambito di applicazione dell’art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000, anche prescindendo dalle questioni intertemporali legate alla recente introduzione della norma.
2.3. Ciò premesso, nel caso in esame gli elementi da cui la CTR ha tratto il convincimento della mancata conoscenza o doverosa conoscibilità da
parte del contribuente della riconducibilità dell’operazione soggettivamente inesistente sono costituiti dai riscontri favorevoli RAGIONE_SOCIALE pronunce della CTR per le annualità 2006 e 2007, dall’assoluzione degli amministratori in sede penale (in relazione a imputazioni che coinvolgevano anche l’annualità 2008), la tenuta regolare RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, gli effettivi pagamenti RAGIONE_SOCIALE forniture oggetto di accertamento (con merce regolarmente consegnata) e la conformità dei prezzi corrisposti rispetto a quelli di mercato. A fronte della motivazione del giudice di seconde cure, che ha indicato gli elementi che hanno portato a escludere l’elemento soggettivo in capo al contribuente, l’amministrazione finanziaria non ha fornito la prova della conoscenza o conoscibilità del carattere soggettivamente inesistente RAGIONE_SOCIALE operazioni in capo al contribuente.
Sul punto questa Corte ha, tuttavia, precisato che, ai fini della detrazione dell’IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore fosse fittizio, ma anche che il destinatario fosse consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente. Incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi (Cass., 09/08/2022, n. 24471; v. anche Cass., 20/04/2018, n. 9851).
Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della parte controricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 13/02/2025.
Il Presidente
NOME NOME