Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14795 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
Oggetto: IVA -Operazioni soggettivamente inesistenti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1420/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN FALLIMENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il AVV_NOTAIO
in Roma, INDIRIZZO (Pec: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.8184/22/2018 depositata il 24 settembre 2018, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania veniva rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n.3774/19/2017 avente ad oggetto l’avviso di accertamento IVA per l’anno di imposta 2012, emesso nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, poi in liquidazione ed ora in fallimento, per operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere con fornitori per far figurare operazioni di importazione come intracomunitaria.
In particolare, contro l’avviso di accertamento n.TF303030203019/2015, con cui veniva opposto il diniego alla detrazione dell’IVA , la società ricorreva alla CTP deducendo la propria estraneità alla frode carosello.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo, ritenendo che la contribuente non si fosse trovata nelle condizioni oggettive di conoscibilità di essere parte della frode. A sua volta, il giudice d’appello rigettava l’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo non fornita la prova della consapevolezza da parte della contribuente della partecipazione alla contestata operazione evasiva oltre che dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE , affidato a due motivi, cui resiste la contribuente con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., l ‘RAGIONE_SOCIALE ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 comma 2 n.4 del d.lgs. n.546/92 da parte della sentenza impugnata con conseguente sua nullità per apparenza della motivazione avendo il giudice d’appello motivato con riferimento ad elementi, quali il pagamento in bonifico e l’avvenuto trasporto RAGIONE_SOCIALE merci in nulla idonei a superare la contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti.
Con il secondo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE si duole, agli effetti dell’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., della violazione e falsa applicazione degli artt. 19 comma e 21 del d.P.R. n. 633/72, nonché degli artt. 2697 e 2727 e ss. cod. civ., per avere la CTR mancato di trarre dal compendio istruttorio elementi presuntivi idonei a determinare non solo la legittima presunzione dell’obiettiva esistenza della frode, ma anche la sua conoscenza da parte della RAGIONE_SOCIALE, la quale era consapevole di partecipare ad una frode carosello.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, ed è fondato il secondo, più liquido, con assorbimento del primo.
Va rammentato che per giurisprudenza consolidata della Corte (Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5 – , Ordinanza n. 27555 del 30/10/2018) in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova
contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi.
Quanto alle operazioni contestate come soggettivamente inesistenti, anche inserite nell’ambito di una frode carosello, il riparto dell’onere della prova prevede innanzitutto che l’RAGIONE_SOCIALE debba provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario circa il fatto che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente.
Inoltre, ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, la regolarità della contabilità e dei pagamenti (Cass. n. 9851 del 2018, Cass. n. 27555 del 2018, Cass. n. 15369 del 2020).
Non rileva neppure la presenza dei documenti di trasporto in quanto, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, le operazioni nella loro materialità esistono sempre (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20060 del 07/10/2015): il problema è che esse sono state rese al destinatario, che le ha effettivamente ricevute, da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione rappresentata nella fattura.
Non coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità del motivo prospettata in calce al controricorso, perché il mezzo di impugnazione non verte sulla rivalutazione della prova. Al contrario, la censura fa valere con efficacia il fatto che motivazione della CTR è incentrata proprio sui elementi che il canone giurisprudenziale sopra riportato ritiene irrilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE contestate operazioni soggettivamente inesistenti. Alla luce di quanto precede si deve concludere che il giudice d’appello ha operato una mancata sussunzione della fattispecie nel corretto riparto e contenuto dell’onere della prova anche quanto alle operazioni contestate.
Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso con assorbimento del primo discende la cassazione della sentenza impugnata. La controversia va quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per il profilo indicato, per quelli rimasti assorbiti e per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
la Corte:
accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, a quelli rimasti assorbiti e per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso il 5.12.2023