Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6700 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6700 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
Oggetto: Tributi
2011
OPERAZIONI SOGGETTIVAMENT INESISTENTI
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 22045 del ruolo generale dell’anno 202 4, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui è domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), giusta procura speciale allegata al controricorso, domiciliata presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
–
contro
ricorrente
–
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 1055/28/2024 , RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia di II grado RAGIONE_SOCIALE Puglia, depositata in data 18.03.2024, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dal
Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1 . L’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado RAGIONE_SOCIALE Puglia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza n. 437/02/2017 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria provinciale di Taranto che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE, a seguito di p.v.c. dell’RAGIONE_SOCIALE, aveva, per quanto di interesse, ripreso l’Iva indebitamente detratta, per il 2011, in relazione a fatture emesse da fornitore ritenuto c.d. RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti di acquisto di autovetture immatricolate in Italia, operando la società cedente, in base ai riscontri dell’RAGIONE_SOCIALE, come ‘soggett o interposto ‘ ( missing trader ), acquirente, a sua volta, in sospensione di imposta, attraverso l’indebito utilizzo di lettere di intento, non avendo i requisiti di esportatore abituale, da società tutte appartenenti al RAGIONE_SOCIALE (primi cedenti)
e omettendo i versamenti dell’Iva incassata in modo tale da vendere ‘sottocosto’ le auto a RAGIONE_SOCIALE (acquirente finale). 2. Si è costituita, con controricorso, la società contribuente.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 per avere la CGT rigettato l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE con una motivazione sostanzialmente inesistente avendo omesso di indicare la correlazione esistente tra gli elementi probatori ritenuti decisivi per la formazione del convincimento. In particolare, la CGT avrebbe affermato apoditticamente che l’RAGIONE_SOCIALE , pur avendo dimostrato la fittizietà RAGIONE_SOCIALE cedente NOME NOME non aveva provato la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE frode da parte RAGIONE_SOCIALE contribuente; ciò senza valutare i plurimi elementi presuntivi addotti dall’RAGIONE_SOCIALE sulla base del p.v.c. dei funzionari del 12.9.2014 dell’RAGIONE_SOCIALE del Lazio , richiamato nel p.v.c. del 28 ottobre 2014 redatto a carico RAGIONE_SOCIALE contribuente (inesistenza RAGIONE_SOCIALE sede legale, omissione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili obbligatorie, mancato versamento di imposte dal 2010, omissione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali per gli anni 2010 e 2012; mancanza di lavoratori dipendenti; costituzione RAGIONE_SOCIALE società nel 2008 e oggetto sociale fino al 2011 relativo alla prestazione di servizi di sanificazione ambientale, disinquinamenti etc; modifica nel 2011 dell’oggetto sociale relativo al commercio, all’ingrosso e al dettaglio, di autoveicoli; acquisti di autovetture immatricolate in Italia, effettuati, per la maggior parte, da società facenti tutte capo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in sospensione d’imposta, in seguito alla presentazione di false lettere di intento, non avendo i requisiti di esportatore abituale; rivendita RAGIONE_SOCIALE auto ‘sottocosto’ (perché scorporato dell’IVA), omettendo di versare l’Iva dovuta, incassata dagli acquirenti; ricevimento dei bonifici dai propri clienti e, in pari data, o al massimo il giorno successivo, versamento di importi
complessivi similari verso i fornitori nonché contemporanei prelevamenti in denaro pari alla differenza tra quanto ricevuto dal cliente italiano e quanto versato al fornitore comunitario).
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Le Sezioni Unite (Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hanno affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza nel caso di ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, di ‘motivazione apparente’, di ‘contrasto irriduciRAGIONE_SOCIALE tra affermazioni inconciliabili’, di ‘motivazione perplessa ed obiettivamente inco mprensiRAGIONE_SOCIALE‘.
Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che di ‘motivazione apparente’ può parlarsi laddove essa non renda ‘ percepibili le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logici tà del ragionamento del giudice ‘ (Cass., sez. U, 3/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 5/04/2016, n. 16599).
Nella sentenza impugnata, in punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado ha osservato che:
l’Amministrazione finanziaria aveva provato solo l’oggettiva fittizietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE società fornitrice degli autoveicoli (dal PVC del 12.9.2014 dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate di RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE– riferito alle operazioni di verifica presso la RAGIONE_SOCIALE si evinceva che: la sede legale RAGIONE_SOCIALE società era risultata essere del tutto inesistente; le scritture contabili obbligatorie previste dall’art. 14 del DPR 633/73, le scritture e la documentazione prevista dal DPR 663/72 nonché i libri sociali obbligatori erano risultati omessi; dall’anno 2010 non era stato effettuato alcun versamento di imposte, nonostante l’enorme flusso di denaro movimentato -dai conti correnti RAGIONE_SOCIALE società si evincevano flussi di denaro in entrata per
circa 12 milioni di euro-; le dichiarazioni ai fini IRES, IRAP ed IVA relative all’anno di imposta 2010 e dal 2012 erano risultate omesse; non erano stati utilizzati lavoratori dipendenti e/o collaboratori ecc.) ma non anche la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE contribuente RAGIONE_SOCIALE che le operazioni si inserivano in una evasione dell’imposta.
Infatti, l’RAGIONE_SOCIALE non aveva dimostrato, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione RAGIONE_SOCIALE qualità professionale ricoperta, RAGIONE_SOCIALE sostanziale inesistenza del contraente.
l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate aveva solo rappresentato che da controlli effettuati in Anagrafe Tributaria era risultato che la società RAGIONE_SOCIALE, negli anni oggetto di verifica ed in quelli precedenti, non aveva registrato contratti di affitto di aree adibite a deposito di autovetture da destinare alla vendita, ciò in relazione alla dichiarazione acquisita dai verificatori (PVG del 26.9.2014) dal sig. COGNOME NOME, responsaRAGIONE_SOCIALE commerciale nonché legale rappresentante nell’anno d’imposta 2 012 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ che tale società disponeva di un piazzale aperto al pubblico nei pressi di RAGIONE_SOCIALE Fiumicino, INDIRIZZO, vicino al deposito RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE .
non avendo l’Amministrazione finanziaria assolto a detto onere istruttorio, nessun onere gravava sulla contribuente di fornire la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigiRAGIONE_SOCIALE da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.
Orbene, per quanto stringata e al di là RAGIONE_SOCIALE correttezza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte, la motivazione è idonea a disvelare l’iter logico -giuridico seguito dal giudice, non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.
8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829 del 2021).
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., 21, comma 4, del DPR n. 633/72, per avere ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE non avesse provato, in base ad elementi oggettivi e specifici, la consapevolezza da parte RAGIONE_SOCIALE contribuente RAGIONE_SOCIALE frode, conclusione raggiunta senza valutare complessivamente gli elementi presuntivi (concernenti la qualità de ll’ intermediario con cui erano state intrattenute le operazioni; l’ac quisto da parte RAGIONE_SOCIALE società cedente degli autoveicoli da società tutte facenti capo al RAGIONE_SOCIALE, in sospensione di imposta, con l’utilizzo di false lettere d’intento, l’omissione del versamento dell’Iva dovuta e la rivendita a RAGIONE_SOCIALE dei beni a un prezzo inferiore a quello di mercato; la tempistica e la modalità dei pagamenti; etc.) forniti dall’RAGIONE_SOCIALE sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze del p.v.c. dei funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DR del Lazio, atti a dimostrare non solo la fittizietà soggettiva RAGIONE_SOCIALE cedenti ma anche la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE frode in capo alla contribuentecessionaria.
2.1. Il motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2.2. Va premesso che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti questa Corte, in coerenza con le plurime affermazioni RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia (Corte di Giustizia UE, 6 settembre 2012, C-324/11; Corte di Giustizia UE, 22 ottobre 2015, C-277/14; Corte di Giustizia UE, 19 ottobre 2017, C101/16 e, più di recente, Corte di Giustizia UE, 1 dicembre 2022, C-512/21) ha affermato che «qualora l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad
elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione RAGIONE_SOCIALE qualità professionale ricoperta, RAGIONE_SOCIALE sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigiRAGIONE_SOCIALE da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto» (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 13324 del 2025; Cass., 16 febbraio 2025, n. 3949; Cass., 12 giugno 2024, n. 16361; Cass., 1 dicembre 2023, n. 33620; Cass., 31 gennaio 2022, n. 2922; Cass., 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; Cass., 20 aprile 2018, n. 9851).
2.3.Come chiarito da questa Corte, partendo dalla premessa che ai fini RAGIONE_SOCIALE ripartizione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova occorre considerare che il diniego del diritto di detrazione segna un’eccezione al principio di neutralità dell’Iva che tale diritto costituisce, sicché incombe, in primo luogo, sull’Amministrazione finanziaria provare che, a fronte dell’esibizione del titolo, difettano, le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione e che, una volta raggiunta questa prova, spetterà al contribuente fornire la prova contraria, ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente; inoltre, la prova che deve essere fornita dall’Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale, ossia che il soggetto formale non è quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione I.V.A. e, a tale ultimo fine, non è necessaria la prova RAGIONE_SOCIALE partecipazione all’evasione, ma è sufficiente e necessario che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione).
2.4.Con specifico riguardo alla consapevolezza del contribuente, secondo il consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia, deve essere soddisfatta l’esigenza di tutela RAGIONE_SOCIALE buona fede del soggetto passivo, il quale non può essere sanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, se non sapeva o non avrebbe potuto sapere che l’operazione si collocava nell’ambito di un’evasione commessa dal fornitore o che un’altra operazione facente parte RAGIONE_SOCIALE cessioni, precedente o successiva a quella da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell’I.V.A. (Corte di Giustizia UE, 6 luglio 2006, C439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia UE, 21 giugno 2012, C-80/11 e C142/11; Corte di Giustizia, 22 ottobre 2015, C-277/14). Sul «tipo» di prova incombente sull’Amministrazione si è precisato che essa può ritenersi raggiunta se quest’ultima fornisce attendibili indizi idonei ad integrare una presunzione semplice e, dunque, non occorre la prova «certa» e incontrovertiRAGIONE_SOCIALE e che l’onere dell’Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario deve essere ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obbiettivi e specifici, che spetta alla Amministrazione individuare e contestare, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’I.V.A. e che tale conoscibilità era esigiRAGIONE_SOCIALE, secondo i criteri dell’ordinaria diligenza, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE circostanze esistenti al momento RAGIONE_SOCIALE conclusione dell’affare (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione).
Pertanto, sebbene al destinatario non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell’esigiRAGIONE_SOCIALE, in presenza di indici personali ed operativi anomali dell’operazione commerciale ovvero RAGIONE_SOCIALE scelte dallo stesso effettuate ovvero tali da evidRAGIONE_SOCIALEre irregolarità ed ingenerare dubbi di una potRAGIONE_SOCIALEle evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale e professionale RAGIONE_SOCIALE presenza dell’imprenditore nel settore del mercato in cui opera e l’aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che
i rapporti commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo (Cass., 2 dicembre 2015, n. 24490).
2.5.In via esemplificativa, poiché la valutazione va in ogni caso ancorata alla concreta vicenda, possono costituire elementi di rilevanza sintomatica: l’acquisto dei beni ad un prezzo inferiore di mercato; la limitatezza dell’eventuale ricarico; la presenza di una varietà e pluralità di soggetti promiscuamente indicati nella documentazione di trasporto e nella fatturazione; la scelta di operare secondo canali paralleli di mercato (che esige una più attenta e approfondita valutazione dei propri interlocutori, proprio per verificarne l’effettività), poco importa se giustificata da esigenze di accelerazione e di margini produttivi; la tempistica dei pagamenti, in ispecie se incrociati od operati su conti esteri a fronte di interlocutori nazionali, ovvero se effettuati in contanti; la qualità del concreto intermediario con il quale sono state intrattenute le operazioni commerciali; il numero, la qualità e la durata RAGIONE_SOCIALE transazioni, in ispecie a fronte di rapporti contigui e frequentazioni reiterate con i titolari RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ovvero nel caso in cui il contribuente abbia rapporti commerciali con una pluralità di soggetti aventi la qualità di RAGIONE_SOCIALE (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851, in motivazione).
2.6. Ne consegue che la sussistenza di indizi, che consentano di sospettare l’esistenza di irregolarità o di evasioni nella sfera dell’emittente, deve indurre l’operatore avveduto ad assumere le opportune informazioni sul soggetto dal quale intenda acquistare beni o servizi (Cass., 4 luglio 2022, n. 21072; Cass., 2 dicembre 2021, n. 38012; Cass., 16 novembre 2021, n. 34531).
Il contenuto RAGIONE_SOCIALE massima diligenza esigiRAGIONE_SOCIALE nei confronti di un accorto operatore, al fine di non essere parte di una frode IVA, si incentra sulle opportune informazioni circa l’effettiva esistenza del fornitore, da acquisirsi direttamente (in relazione alla struttura organizzativa RAGIONE_SOCIALE stesso), sia
indirettamente, attraverso l’esame RAGIONE_SOCIALE modalità con le quali si è estrinsecato il rapporto commerciale con l’emittente (Cass., 27 settembre 2022, n. 28165).
2.7.Ed invero, l’operazione soggettivamente inesistente si configura sia quando l’emittente RAGIONE_SOCIALE fattura non sia un soggetto passivo di imposta, sia quando la falsità RAGIONE_SOCIALE fatture riguardi operazioni avvenute tra soggetti diversi da quelli che appaiano nella documentazione; segnatamente, nel caso in cui l’Amministrazione ritenga che la fattura attenga ad operazioni solo soggettivamente inesistenti, e cioè che la fattura sia stata emessa da soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione in essa rappresentata (e RAGIONE_SOCIALE quale il cessionario o il committente sia stato realmente destinatario), la detraibilità dell’IVA deve essere, in linea di principio, esclusa, venendo a mancare lo stesso principale presupposto RAGIONE_SOCIALE detrazione, costituito dall’effettuazione di un’operazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, presupposto da ritenersi carente anche nel caso in cui i termini soggettivi dell’operazione non coincidano con quelli RAGIONE_SOCIALE fatturazione (Cass., 13 novembre 2009, n. 23987; Cass., 12 marzo 2007, n. 5719). In tal caso, infatti, come evidRAGIONE_SOCIALEto da questa Corte, l’imposta viene versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all’obbligo di pagamento dell’imposta, in quanto le fatture sono emesse da un soggetto che non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi “inesistenti” (Cass., 30 ottobre 2013, n. 24426). In sostanza, in caso di emissione di fattura per operazioni inesistenti, l’IVA versata (come previsto dall’art. 21, comma 7, d.P.R. 6 n. 633 del 1972) alla non genuina controparte, va considerata (proprio per le finalità del complessivo sistema IVA) come “fuori conto”, e cioè “isolata” dalla massa di operazioni effettuate ed “estraniata” dal meccanismo di compensazione tra IVA “a valle” ed IVA “a monte” che presiede alla detrazione d’imposta di cui all’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass.,13 marzo 2013, n. 6229 e, più di recente, Cass., 20 luglio 2020, 15369).
2.8. Questa Corte ha, poi, precisato che, in tema di evasione di IVA a mezzo di frodi carosello, quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico RAGIONE_SOCIALE Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo RAGIONE_SOCIALE cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto, per l’immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti, dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente cessionario fornire la prova contraria RAGIONE_SOCIALE buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta (Sez. 5 -, Ordinanza n. 13324 del 19/05/2025; Cass., 21 aprile 2017, n. 10120; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27629; Cass., 20 dicembre 2023, n. 35591).
2.9.Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente l’onere di dimostrare, oltre all’effettività del cedente, la propria buona fede, ossia di «avere agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigiRAGIONE_SOCIALE da un operatore accorto – secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto – al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a far insorgere il sospetto», stante la inesigibilità di ulteriori verifiche (Cass., 20 luglio 2020, n. 15369). Il contribuente, in altri termini, può dimostrare sia l’anomalia degli elementi posti in evidenza dal Fisco, sia l’attività preventiva posta in essere da cui emergeva l’effettività ed operatività dell’impresa interposta. Risulta, invece, priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture e sulle evidenze contabili dei pagamenti, quanto sull’inesistenza di un dimostrato vantaggio, e ciò in quanto le prime circostanze sono già insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, mentre l’ultima si
riferisce ad un dato di fatto esterno alla fattispecie, inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode (Cass., 16 febbraio 2025, n. 3949). Nessun rilievo assume, poi, la riscontrata congruità dei prezzi e la regolarità formale RAGIONE_SOCIALE operazioni, poiché il primo costituisce un elemento neutro ai fini RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE buona fede, e la seconda è addirittura utilizzata proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass., dicembre 2019, n.33915; Cass., 24 agosto 2022, n. 25192).
2.10. Né, a tal fine, è sufficiente dedurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA compresa, effettivamente pagata, poiché trattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un’operazione soggettivamente inesistente» (Cass., 9 settembre 2016, n. 17818), ovvero, «di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode» (cfr. Cass., 28 giugno 2018, n. 17153 del 2018; Cass. n. 13324 del 2025).
2.11. Tanto premesso, nella vicenda in esame, la CGT di II grado non ha fatto piena e corretta applicazione dei principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudRAGIONE_SOCIALEli.
Il giudice di appello, nella specie, a fronte RAGIONE_SOCIALE contestazione dell’RAGIONE_SOCIALE circa l’indebita detrazione Iva da parte RAGIONE_SOCIALE contribuente in relazione a fatture emesse da una società ritenuta c.d. RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, che, nel 2011, si era fittiziamente interposta ( missing trader ) negli acquisti di autoveicoli -operando in sospensione d’imposta attraverso l’utilizzo di false dichiarazioni d’intento, e senza versamento dell’iva dovuta – tra i cedenti primari (fornitori residenti appartenenti tutti al RAGIONE_SOCIALE) e l’acquirente effettivo (RAGIONE_SOCIALE), ha ritenuto che l’Amministrazione avesse fornito elementi idonei a dimostrare soltanto la fittizietà RAGIONE_SOCIALE cedente RAGIONE_SOCIALE Car (dal PVC del 12.9.2014 dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate di RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE– riferito alle operazioni di verifica
presso la RAGIONE_SOCIALE si evinceva che: la sede legale RAGIONE_SOCIALE società era risultata essere del tutto inesistente; le scritture contabili obbligatorie previste dall’art. 14 del DPR 633/73, le scritture e la documentazione prevista dal DPR 663/72 nonché i libri sociali obbligatori erano risultati omessi; dall’anno 2010 non era stato effettuato alcun versamento di imposte, nonostante l’enorme flusso di denaro movimentato -dai conti correnti RAGIONE_SOCIALE società si evincevano flussi di denaro in entrata per circa 12 milioni di euro; le dichiarazioni ai fini IRES, IRAP ed IVA relative all’anno di imposta 2010 e dal 2012 erano risultate omesse; non erano stati utilizzati lavoratori dipendenti e/o collaboratori etc.) ma non già la conoscenza e/o conoscibilità RAGIONE_SOCIALE frode Iva da parte RAGIONE_SOCIALE società contribuente; in particolare, il giudice di appello ha ritenuto che l’unico elemento offerto dall’Amministrazione dal quale desumere la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE frode da parte RAGIONE_SOCIALE contribuente fosse quello emerso dai controlli effettuati in Anagrafe tributaria RAGIONE_SOCIALE mancata registrazione da parte di RAGIONE_SOCIALE dei contratti di affitto relativi al deposito di autovetture da destinare alla vendita (in relazione alla dichiarazione acquisita dai verificatori da COGNOME NOME, responsaRAGIONE_SOCIALE commerciale, nonché legale rappresentante nell ‘ anno d ‘ imposta 2012 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ” che tale società disponeva di un piazzale aperto al pubblico nei pressi di RAGIONE_SOCIALE Fiumicino, INDIRIZZO, vicino al deposito RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE) .
Tuttavia, ha ritenuto tale esito senza considerare che:
1) trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare (acquisto RAGIONE_SOCIALE merce da parte RAGIONE_SOCIALE società contribuente direttamente dai fornitori residenti appartenenti al RAGIONE_SOCIALE, tramite la società RAGIONE_SOCIALE), l’onere probatorio a carico RAGIONE_SOCIALE Amministrazione finanziaria sulla conoscibilità da parte RAGIONE_SOCIALE contribuente RAGIONE_SOCIALE partecipazione ad una frode Iva fosse soddisfatto dalla dimostrazione RAGIONE_SOCIALE fittizietà del soggetto interposto e dalla conseguente immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti;
come si evince dal ricorso per cassazione (pagg. 2-4) , l’RAGIONE_SOCIALE aveva posto in evidenza elementi obbiettivi e specifici desunti dalle risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini di cui al p.v.c. dei funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Lazio , che, consentendo di sospettare l’esistenza di irregolarità e/o di evasioni nella sfera RAGIONE_SOCIALE società emittente le fatture, dovevano indurre la contribuente -usando l’ordinaria diligenza in ragione RAGIONE_SOCIALE qualità professionale ricoperta -ad assumere le opportune informazioni sull’effettiva esistenza del soggetto (fittiziamente) fornitore RAGIONE_SOCIALE merce posto che:
la merce era stata acquistata direttamente, dai fornitori comunitari appartenenti tutti al RAGIONE_SOCIALE (rispetto ai quali, oltre al l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE sede legale, all’omissione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili obbligatorie, al mancato versamento di imposte dal 2010, all’omissione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali per il 2012; alla mancanza di lavoratori dipendenti, la costituzione RAGIONE_SOCIALE società nel 2008 con oggetto sociale fino al 2011 relativo alla prestazione di servizi di sanificazione ambientale, disinquinamenti etc; la modifica nel 2011 dell’oggetto sociale relativo al commercio, all’ingrosso e al dettaglio, di autoveicoli );
gli acquisti di autovetture immatricolate in Italia, effettuati da RAGIONE_SOCIALE , in sospensione d’imposta, erano avvenuti, per la maggior parte, da fornitori residenti facenti tutti capo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
la rivendita dei beni ‘sottocosto’ (perché scorporato dall’Iva) e l’omissione da parte del versamento dell’Iva dovuta, incassata dagli acquirenti;
il ricevimento dei bonifici dai propri clienti e, in pari data, o al massimo il giorno successivo, il versamento di importi complessivi similari verso i fornitori nonché contemporanei prelevamenti in denaro pari alla differenza tra quanto ricevuto dal cliente italiano e quanto versato al fornitore comunitario.
Si tratta di elementi tipici (che davano luogo ad una presunzione di svolgimento di operazioni soggettivamente inesistenti) che comportavano l’inversione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova a carico RAGIONE_SOCIALE società contribuente, nel
senso che quest’ultima avrebbe dovuto dimostrare che «non avrebbe potuto sapere» pur avendo utilizzato la massima diligenza esigiRAGIONE_SOCIALE; questi elementi, invece, sono stati (illegittimamente) trascurati dalla CGT, con il conseguente errore di diritto, correttamente censurato dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente. Il procedimento logico-valutativo seguito dalla CGT non è, dunque, coerente con i criteri di ripartizione dell’onere probatorio come regolato dall’art. 2697 cod. civ. e con le regole di governo RAGIONE_SOCIALE prove presuntive, poste dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., nei limiti in cui questa Corte, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzione nomofilattica, può controllare tale processo (Cass., 15 novembre 2021, n. 34248; Cass., 13 febbraio 2020, n. 3541).
3.In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, con cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto- e rinvio anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Puglia, in diversa composizione;
P.Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa- in relazione al motivo accolto- la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Puglia, in diversa composizione;
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il 12 marzo 2026
Il Presidente
NOME COGNOME