Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5219 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5219 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2026
sul ricorso 13710/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 9159/4/18, depositata in data 23 ottobre 2018 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, con sentenza n. 9159/4/18, depositata in data 23 ottobre 2018, accoglieva l’ appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 4599/2/16 di accoglimento del ricorso introduttivo proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’ avviso di accertamento relativo ad II.DD. e IVA per l’anno 20 07.
L’atto impositivo notificato il 9.3.2015 veniva emesso a seguito di verifica fiscale conclusa da p.v.c. del 17.12.2014, nel quale emergeva la contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere con i fornitori, in particolare la RAGIONE_SOCIALE
In sentenza si legge che con il ricorso introduttivo la società lamentava la decadenza dell’Amministrazione finanziaria per decorrenza del termine ex art.43 d.P.R. n.600/73 , il difetto di motivazione dell’atto e l’illegittima sottoscrizione, oltre che l’erronea applicazione del riparto dell’onere della prova. A seguito di accertamento con adesione, residuava solo la ripresa IVA.
La CTP riteneva fondate nel merito le ragioni di doglianza del contribuente. Il giudice d’appello riformava la sentenza di primo grado, ritenendo non decisivo l’elemento posto dal giudice di prime cure a base
dell’annullamento dell’avviso di accertamento, costituito essenzialmente dalla regolarità formale della documentazione fornita dalla contribuente. La CTR riteneva tale dato di per sé inidoneo a superare il quadro indiziario, chiaro e preciso, evincibile dal protrarsi dei rapporti commerciali per un tempo considerevole (2 anni) con soggetti del tutto privi di una struttura organizzativa e che si avvalevano di prestanome senza fissa dimora. Il giudice concludeva che l’entità e la frequenza RAGIONE_SOCIALE forniture oggetto di fatturazione, oltre che la provenienza dei soggetti coinvolti dal medesimo contesto territoriale, non poteva non implicare la consapevolezza o, quantomeno, la conoscibilità della inesistenza, di fatto, RAGIONE_SOCIALE fornitrici.
La contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ., cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., l’omessa pronuncia sull’eccezione di a) decadenza dell ‘Ufficio dal proprio potere impositivo, non potendo trovare applicazione il raddoppio dei termini di accertamento, in quanto operante soltanto in caso di accertata sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia per ipotesi di reato di cui al d.lgs. n .74/2000; b) carenza dell’atto di appello per omessa indicazione di specifici motivi di impugnazione.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt.43 d.P.R. n.600/73, 57 d.P.R. n.633/72 secondo l’interpretazione data dalla sentenza della Consulta n.247/2011 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di cassazione, con riferimento al raddoppio del termine di accertamento.
I due motivi sono di trattazione congiunta in quanto interconnessi e sono inammissibili.
Premesso che non vi è pronuncia da parte della sentenza impugnata sulle suddette questioni, in particolare sul raddoppio del termine di accertamento, questione astrattamente idonea a definire il giudizio; tuttavia il profilo di doglianza della violazione dell’ art.43 d.P.R. n.600/73 era stato introdotto in primo grado, come si evince dalla stessa lettura della sentenza, disatteso dal giudice di prime cure e, come si legge in ricorso, è stato riprodotto solo nelle controdeduzioni in appello della contribuente.
E allora, la questione deve ritenersi preclusa dal giudicato interno, poiché la parte contribuente non ha dedotto di aver proposto, sulla questione oggetto di espresso rigetto in primo grado, appello incidentale, ma di aver meramente riproposto la stessa in sede di controdeduzioni, per cui va data continuità all’indirizzo (v. Cass. n.2880 del 2017; Cass. n. 16477 del 2016 e n. 23228 del 2015) secondo cui nel processo tributario, la parte, totalmente vittoriosa nel merito, rimasta soccombente su una determinata questione, onde evitare la formazione del giudicato interno, deve necessariamente proporre impugnazione incidentale sul punto, non essendo sufficiente la mera riproposizione della questione in appello, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, poiché la dizione “non accolte” ivi utilizzata riguarda le sole domande ed eccezioni su cui il giudice non si sia espressamente pronunciato.
Per l’effetto, non solo non vi è spazio per accogliere la denuncia di omessa pronuncia, ma non può neppure essere riproposta in sede di legittimità la questione del raddoppio del termine di accertamento, perché ormai prospettazione tardiva, non essendo stata correttamente riproposta nel grado di appello.
Del tutto generica è poi la prospettazione della supposta omessa pronuncia sulla ‘specificazione dei motivi di impugnazione’, non essendo
stata in alcun modo data evidenza nel corpo del mezzo di impugnazione del fatto che la questione è stata posta all’attenzione del giudice d’appello.
Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt.97 Cost., 10 e 12, comma 7, L. n.212/2000, 24, L. n.4/1929 in quanto, erroneamente, il giudice d’appello avrebbe ritenuto valido l’atto impositivo relativo all’IVA nonostante il mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale anteriore alla notifica dell’avviso , la cui osservanza è richiesta dal diritto UE, direttam ente applicabile nell’ordinamento nazionale, in materia di tributi armonizzati.
5. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già considerate in ordine ai due motivi che precedono: il giudice di primo grado non ha accolto la doglianza, attinente al procedimento amministrativo, e non risulta che la questione sia stata oggetto di appello incidentale della contribuente.
Peraltro, la questione è anche palesemente infondata, dal momento che si legge nello stesso ricorso a pag.4 che, nel caso in esame, è intervenuta verifica fiscale conclusa da p.v.c. del 17.12.2014 e che l’atto impositivo è stato notificato il 9.3.2015 ben oltre i 60 giorni previsti dall’art.12, comma 7, l. 212/2000 nel testo applicabile ratione temporis .
I l quarto motivo di ricorso deduce, in rapporto all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, che risiede nel fatto dell’omessa valutazione di una prova decisiva, in relazione alla prova documentale risultante dagli atti che avrebbe potuto modificare l’esito del giudizio , con riferimento alla contestata detraibilità dell’IVA in relazione alle operazioni soggettivamente inesistenti. Tale prova consisterebbe nella documen-
tazione prodotta in allegato alla memoria difensiva del 25.6.2015, depositata nella fase di accertamento con adesione, su cui ha preso posizione lo stesso Ufficio «nel verbale di contraddittorio a chiusura della fase di accertamento con adesione del 4.9.2015» (cfr. p.27 e poi pag.30 ricorso).
7. Con il quinto motivo la ricorrente censura, in rapporto all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., l’omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, anche in relazione all’art.115 cod. proc. civ. ; si lamenta l’omessa considerazione di fatti non contestati nonché di contro-indizi che, se valutati, avrebbero comportato una diversa decisione. Il giudice non avrebbe valutato il fatto, non contestato e accertato in sede di contraddittorio successivo all’emanazione dell’atto im positivo, del legittimo ed effettivo insediamento di cantieri situati in vari Comuni per forniture e posa in opera di conglomerato bituminoso e noleggio di mezzi meccanici ecc…
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto formulati secondo una medesima logica, e sono inammissibili.
8.1. L’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall’11 settembre 2012. La novella trova applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 13 dicembre 2012 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più l’«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione» circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal ‘vecchio’ n.5, con conseguente inammissibilità del motivo di ri-
corso il quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativo processuale (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 2014). I motivi non possono perciò trovare spazio nella parte in cui prospettano un’insufficiente motivazione.
8.2. Per il resto, va reiterato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza RAGIONE_SOCIALE riprese: la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall’altro in vicendevole completamento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria.
Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti.
Infatti, la motivazione della sentenza impugnata ha ritenuto il quadro indiziario chiaro e preciso, evincibile dal protrarsi dei rapporti commerciali per un tempo considerevole (2 anni) con soggetti del tutto privi di una struttura organizzativa e che si avvalevano di prestanome senza fissa dimora. Il giudice ha concluso che l’entità e la frequenza RAGIONE_SOCIALE forniture oggetto di fatturazione, oltre che la provenienza dei soggetti
coinvolti dal medesimo contesto territoriale non poteva non implicare la consapevolezza o, quantomeno, la consapevolezza o, quantomeno, la conoscibilità della inesistenza, di fatto, RAGIONE_SOCIALE fornitrici. Dunque, nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente stato valutato.
Con il sesto motivo la ricorrente lamenta , in rapporto all’art.360, primo comma, nn.3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.2727, 2729 e 2697 cod. civ., per aver la CTR basato la propria pronuncia su mere presunzioni semplici, senza tener conto, vertendosi in materia di detrazione IVA, dei principi posti alla base del riparto dell’onere probatorio e, più precisamente, dell’onere incombente sull’ Amministrazione finanziaria di provare, ai fini esclusivamente della detrazione, la consapevolezza da parte dell’acquirente della frode fiscale, facendo cattivo governo e applicazione dei principi in materia di onere e valutazione della prova nonché RAGIONE_SOCIALE regole operative in materia di presunzioni semplici.
Il motivo è infondato.
10.1. Va premesso che nel processo tributario il ricorso alle presunzioni semplici, ossia gravi, precise e concordanti è la regola, salvo non valgano per legge regole specifiche in relazione alla singola tipologia di accertamento. Come sopra visto, il fatto e il compendio probatorio sono stati oggetto di valutazione in sentenza. Inoltre, la stessa ricorrente afferma che l’Amministrazione le ha contestato operazioni soggettivamente inesistenti in relazione alla detrazione dell’IVA.
10.2. Ciò premesso, in punto di onere della prova in caso di riprese per operazioni contestate come soggettivamente inesistenti, va rammentato che, in tema di IVA come pure di imposte dirette, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in
via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi (Cass. Sez. 5, sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5, ordinanza n. 27555 del 30/10/2018).
10.3. Con il motivo in disamina la contribuente neppure contesta la qualità di cartiera della propria dante causa e la contestazione si incentra sul secondo requisito necessario, ossia l’elemento soggettivo . Il giudice si è attenuto al corretto criterio di riparto della prova e anche al canone giurisprudenziale individuato, e ha accertato in fatto che per la durata dei rapporti commerciali la localizzazione territoriale la frode carosello era quantomeno conoscibile dalla contribuente in termini non censurabili in sede legittimità con la censura in disamina.
11. Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, liquidate in euro 5.900 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
La Presidente NOME COGNOME