Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5220 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5220 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2026
sul ricorso 1213/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 4904/2/18, depositata in data 22 maggio 2018 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 4904/2/18, depositata in data 22 maggio 2018 rigettava l’ appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 647/14/17 di riunione e rigetto dei ricorsi introduttivi proposti dalla società aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento relativi ad IVA per gli anni 2009 e 2010.
Gli atti impositivi, notificati il 3.11.2015 venivano emessi a seguito di verifica fiscale conclusa da p.v.c. del 13.2.2015 nel quale emergeva la contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere con i fornitori, in particolare RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
In sentenza si legge che il giudice respingeva i ricorsi introduttivi riuniti superando le questioni preliminari di decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere accertativo per decorrenza del termine ex art.43 d.P.R. n.600/73, di difetto di motivazione dell’atto e violazione del contraddittorio endoprocedimentale e confermando nel merito le riprese ad imposizione.
La CTR confermava interamente la sentenza di primo grado, disattendendo i motivi di gravame relativi alle questioni preliminari suddette, riproposte in appello e, nel merito, accertava la fittizietà della
società emittente le fatture RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate e la conoscibilità della frode carosello da parte della contribuente.
La contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ., cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’ art.43 d.P.R. n.600/73, per non aver il giudice dichiarato la decadenza dell’Ufficio dal proprio potere impositivo con riferimento all’anno di imposta 2009, non potendo trovare applicazione il raddoppio dei termini di accertamento in assenza di prova di condotta penalmente rilevante. Il mezzo censura anche l’omessa, insufficiente e c ontraddittoria motivazione, ma, nella sostanza, si duole del fatto che il giudice abbia condiviso la statuizione di infondatezza della questione per relationem alla sentenza di primo grado, senza motivare sulle ragioni di adesione.
Il motivo, come eccepito in controricorso, è inammissibile, oltre che infondato.
2.1. Quanto al primo aspetto, il mezzo di impugnazione cumula profili di violazione di legge con doglianze motivazionali, peraltro non censurabili nell’attuale quadro normativo (insufficienza di motivazione) e fa anche chiaro riferimento all’apparenza della mot ivazione senza aver individuato il pertinente paradigma processuale (art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.).
2.2. Il mezzo è anche infondato nel merito. Va premesso che, fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015, e dunque in base alla previgente disciplina, i termini per l’accertamento della pretesa impositiva previsti dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA erano raddoppiati esclusivamente sulla base dell’astratta sussistenza dei presuppo-
sti in presenza dei quali si configura in capo al pubblico ufficiale l’obbligo della denuncia penale, a mente dell’art. 331, c.p.p., secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011.
Sulla disciplina del raddoppio dei termini, sia quelli stabiliti in materia d’imposte dirette, di cui all’art. 43, d.P.R. n. 600/1973, sia di quelli stabiliti in materia di IVA, dall’art. 57, d. P.R. n. 633/1972, sono intervenuti prima il d.lgs. n. 128/2015 e, successivamente, la legge 28 dicembre 2015 n.208.
Il d.lgs. n. 128/2015 ha dettato una disciplina transitoria, facendo salva la previgente disciplina per gli accertamenti notificati entro la data di entrata in vigore della disposizione stessa, ossia il 2 settembre 2015.
La legge 28 dicembre 2015, n.208 ha quindi espunto definitivamente la previsione del raddoppio dei termini per il futuro, e all’art.1 comma 132, ha previsto che la novella si applica «agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo».
È stata così introdotta una seconda disciplina transitoria in base alla quale la nuova disciplina, incentrata sulla previsione di un termine più lungo e specifico per le ipotesi di reato, non ha efficacia retroattiva bensì si applica a decorrere dai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016. Per i periodi impositivi precedenti, la norma da ultimo citata ha disposto che il raddoppio dei termini si applica nei soli casi in cui la denuncia penale sia stata inviata entro e non oltre la scadenza del termine ordinario non raddoppiato.
La norma transitoria, contenuta nell’art. 1, comma 132, della l. n. 208/2015, non ha innovato rispetto alla applicabilità della precedente norma transitoria di cui all’art.2 comma 3 del d.lgs. n.128 del 2015, la quale fa salvi, a prescindere dalla data di presentazione della denuncia, gli effetti degli avvisi gi à̀ notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (v. Cass. n.16728/2016; Cass. n.33793/2019).
Sulla base di quanto precede, si individua una prima decisiva divaricazione: per gli avvisi di accertamento relativi a periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 non ancora notificati si applica la disciplina dettata dal comma 132 dell’art. 1 l. n. 208/15 (entrata in vigore il 1.1.2016) e, di conseguenza, il termine per l’esercizio del potere di accertamento dev’essere ragguagliato alla data di comunicazione della notitia criminis, per cui ove la stessa non venga effettuata nei termini suddetti non trova applicazione il raddoppio dei termini. Per gli avvisi di accertamento anteriori gi à notificati, si applica invece la disciplina dettata dall’art. 2 del d.lgs. 128/15 e così si deve far riferimento alla pregressa disciplina, per cui il termine viene raddoppiato indipendentemente dalla formale notizia di reato.
Nel caso di specie ci si colloca nella seconda ipotesi, dal momento che il PVC è stato redatto il 13.02.2015 e l’avviso di accertamento 2009 è stato notificato il 3.11.2015; il procedimento penale, peraltro, era già in corso e a p. 12 del ricorso stesso viene riportata la motivazione della
sentenza di primo grado che accerta, nel caso in esame, la sussistenza di reati fiscali, con conseguente reiezione della censura.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt.97 Cost., 10 e 12, comma 7, L. n.212/2000, 24, L. n.4/1929 in quanto, erroneamente il giudice d’appello ha ritenuto valido l’atto impositivo relativo all’IVA, nonostante il mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale anteriore alla notifi ca dell’avviso, la cui osservanza è richiesta dal diritto UE, direttamente applicabile nell’ordinamento nazionale, in materia di tributi armonizzati.
Il motivo non può trovare ingresso.
Si legge nello stesso ricorso a pag.4 che nel caso in esame è intervenuta verifica fiscale conclusa da p.v.c. del 13.2.2015 e che gli atti impositivi sono stati notificati il 3.11.2015 ben oltre i 60 giorni previsti dall’art.12, comma 7, l. 212/2000 nel te sto applicabile ratione temporis .
Il terzo motivo di ricorso deduce, in rapporto all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, che risiede nel fatto dell’omessa valutazione di circostanze di fatto, deduzioni difensive e relazione tecnica, al tempo depositata nel giudizio di prime cure.
Il motivo è inammissibile per doppia conforme con riferimento al paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia secondo grado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del
ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello sono state tra loro diverse.
Con il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., l’apparenza della motivazione (violazione degli artt.36 e 61 d.lgs. n.546/1992, 111 Cost. e 118 disp. att. cod. proc. civ.), redatta per mero richiamo alla decisione di primo grado, tale da non rendere evincibili le ragioni di adesione da parte del giudice d’appello.
Il motivo è infondato, per le ragioni che seguono.
8.1. La sentenza d’appello può ben essere motivata “per relationem’ senza che sia apparente la motivazione, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, RAGIONE_SOCIALE ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 20883 del 05/08/2019).
Non v’è dubbio che la parte RAGIONE_SOCIALE ‘svolgimento del processo’ vada letta unitamente ai ‘motivi della decisione’ nella valutazione complessiva del significato e contenuto decisorio della sentenza e, tuttavia, la presenza della parte descrittiva del fatto e del processo non può nel caso in esame utilmente integrare l’assenza di parte decisoria, meramente parvente con riferimento alla decisione sulle questioni preliminari al
merito: raddoppio del termine di accertamento, motivazione degli atti impositivi, difetto di contraddittorio endoprocedimentale.
È infatti necessaria la ragionata seppure succinta disamina dei motivi di appello al riguardo e, in assenza di tale passaggio ineludibile, si determina l’apoditticità della decisione. Tale è il caso di specie e, tuttavia, il mezzo di impugnazione non può trovare accoglimento.
8.2. Orbene, Cass. Sez. L. n.6145 del 2019 ha già affermato che il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza, perché meramente apparente, in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell’appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ..
8.3. L’interpretazione è rispettosa dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, secondo cui deve ritenersi che alla Corte sia consentito di decidere nel merito dell’eccezione della quale si assume l’omesso esame, alla stessa stregua dei fatti introdotti in giudizio dalle parti e non risultando, per l’ appunto, necessario alcun ulteriore accertamento in fatto (Cass. n. 22582 del 2025).
Tale orientamento trae origine dalle stesse Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 2731 del 2017) secondo cui la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al
suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ., di correggere la motivazione anche a fronte di un “error in procedendo”, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto.
8.4. Non vi sono ragioni per non applicare tale interpretazione anche al processo tributario in forza del rinvio di cui all’ art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 alle norme del codice di procedura civile, pienamente compatibili nel caso di specie. Nel caso in esame, come si evince dalla disamina dei primi tre motivi, le questioni sottostanti la denuncia di motivazione apparente sono infondate.
9 . Con il quinto motivo la ricorrente lamenta, in rapporto all’art.360, primo comma, n.3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.17, 19 e 21 d.P.R. n.633/1972, 2727 e 2697 cod. civ., per aver la CTR basato la propria pronuncia sul richiamo alla decisione di primo grado e su mere presunzioni semplici, senza tener conto, vertendosi in materia di detrazione IVA, dei principi posti alla base del riparto dell’onere probatorio e, più precisamente, dell’onere incombente sull’amministrazi one finanziaria di provare, ai fini esclusivamente della detrazione, la consapevolezza da parte dell’acquirente della frode fiscale, facendo cattivo governo e applicazione dei principi in materia di onere e valutazione della prova nonché RAGIONE_SOCIALE regole operative in materia di presunzioni semplici.
10. Il motivo è infondato.
Va premesso che nel processo tributario il ricorso alle presunzioni semplici, ossia gravi, precise e concordanti, è la regola sul piano probatorio, salvo non valgano per legge regole specifiche in relazione alla singola tipologia di accertamento. Inoltre, come sopra visto, il fatto e il compendio probatorio è stato oggetto di valutazione in sentenza, e la stessa ricorrente afferma che l’Amministrazione le ha contestato operazioni soggettivamente inesistenti in relazione alla detrazione dell’IVA.
Ciò premesso, in punto di onere della prova in caso di riprese per operazioni contestate come soggettivamente inesistenti, va rammentato che, in tema di IVA come pure di imposte dirette, l’Amministrazione finanziaria, se deduce che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi (Cass. Sez. 5, sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5, ordinanza n. 27555 del 30/10/2018).
Con il motivo in disamina la contribuente neppure contesta la qualità di cartiera del proprio dante causa e la contestazione si incentra sul
secondo requisito necessario, ossia l’elemento soggettivo . Inoltre, il giudice si è attenuto al corretto criterio di riparto della prova e anche al canone giurisprudenziale individuato, accertando in fatto che la frode carosello era quantomeno conoscibile dalla contribuente con un apprezzamento non rivalutabile in sede di legittimità nei termini proposti.
11. Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, liquidate in euro 10.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
La Presidente NOME COGNOME