Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15670 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15670 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
Oggetto: Tributi
Iva2015
Operazioni soggettivamente inesistenti
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 14668 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale analogica sottoscritta digitalmente dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore EMAIL;
per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania n. 1843/05/2023, depositata in data 15 marzo 2023, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1.L’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore propone ricorso affidato a un motivo per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto parzialmente l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza n. 1402/07/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con la quale era stato rigettato il ricorso della suddetta società avverso l’avviso di accertamento con il quale , previ p.v.c. della G.d.f. di Messina (in col laborazione con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Dogane ) e della Gdf di Casalnuovo di Napoli, era stato contestato per il 2015: 1) l’indicazione in dichiarazione di un valore RAGIONE_SOCIALE rimanenze finali inferiore rispetto a quello effettivamente posseduto; 2) l’indebita detrazione, ai fini Iva, afferente ad operazioni soggettivamente inesistenti di acquisto di autovetture di provenienza comunitaria da società italiane (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), qualificate come società interposte o RAGIONE_SOCIALE.
In punto di diritto, per quanto di interesse la CTR- nel confermare la legittimità del rilievo concernente il minore valore RAGIONE_SOCIALE rimanenze finali indicato in dichiarazione – ha ritenuto illegittima la ripresa inerente le contestate operazioni soggettivamente inesistenti di acquisto di autovetture dalle società asseritamente RAGIONE_SOCIALE in
quanto, sotto il profilo soggettivo, l’Ufficio ‘ si era limitato a dedurre circostanze afferenti all’inesistenza del soggetto (fornitore) laddove la società aveva allegato una pluralità di circostanze: la congruità del prezzo, la presenza, in Atripalda, di un grosso deposito della merce e un piazzale di esposizione RAGIONE_SOCIALE macchine dove si recavano i dipendenti RAGIONE_SOCIALE ricorrente e terzi per visionare le autovetture; la comunicazione del cambio sede da parte della società RAGIONE_SOCIALE, l’acquisto anche di veicoli usati e già nazionalizzati in relazione ai quali non sussisteva alcun vantaggio fiscale ad effettuare l’acquisto da ATA; la successiva rivendita alla stessa ATA di altri veicoli; l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili; la presenza (incontestata) per la società RAGIONE_SOCIALE di una struttura operativa. Ebbene a fronte di tali elementi l’Ufficio nulla aveva dedotto e tanto permetteva di ritenere non provato il presupposto soggettivo dell’accertamento operato in relazione alle operazioni ritenute soggettivamente inesistenti’.
Resiste con controricorso la società contribuente.
CONSIDERATO CHE
1. Con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., 109 del TUIR, 19 e 21 del d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR ritenuto illegittima la ripresa Iva concernente le contestate operazioni soggettivamente inesistenti di acquisto di autovetture dalle società RAGIONE_SOCIALEd. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, atteso che:1) da un lato, l’Ufficio si era limitato a dedurre circostanze afferenti all’inesistenza dei sogg etti fornitori senza provare la consapevolezza, in capo alla contribuente-cessionaria, del meccanismo fraudolento sebbene l ‘Amministrazione avesse addotto elementi oggettivi (mancanza di una struttura commerciale e di una effettiva organizzazione aziendale in capo alle società fatturanti, omessa presentazione di dichiarazioni e omessi versamenti di imposta da parte di queste ultime), costituenti presunzioni gravi, precise e
concordanti della sussistenza della fittizietà soggettiva della fatturazione e della consapevolezza da parte della società cessionaria della frode Iva c.d. carosello ; 2) dall’altro, la società contribuente aveva assolto all’onere probatorio a suo carico di avere agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto in rapporto alle circostanze concrete sebbene gli elementi elencati asseritamente significativi (congruità dei prezzi, esistenza per RAGIONE_SOCIALE di un grosso deposito di merce in Atripalda e di un piazzare di esposizione di macchine; comunicazione cambio sede da parte di RAGIONE_SOCIALE; acquisto anche di veicoli usati e già nazionalizzati; successiva rivendita alla stessa ATA di altri veicoli; utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili; presenza per la RAGIONE_SOCIALE di una struttura operativa) fossero in realtà neutri, alcuni dei quali non provati (come l’esistenza di una organizzazione aziendale in capo alle società fornitrici in base a dichiarazioni sostitutive di dipendenti della RAGIONE_SOCIALE, aventi soltanto valenza indiziaria) o asseritamente incontestati (come la esistenza di una struttura operativa in capo a RAGIONE_SOCIALE); a ciò, ad avviso dell’RAGIONE_SOCIALE, si aggiungeva che la contribuente non aveva allegato alcun documento di trasporto e che, in base alle verifiche effettuate, nei DDT esibiti solo per RAGIONE_SOCIALE nella maggior parte dei casi non vi era l’indicazione di alcun vettore e i giorni di ritiro RAGIONE_SOCIALE auto non coincidevano con le date dei DDT. Peraltro, era insolito che le trattative sui prezzi fossero avvenute esclusivamente per telefono e che le consegne RAGIONE_SOCIALE autovetture dalla Sicilia fosse stata effettuata direttamente dal legale rappresentante della società.
2.In via preliminare deve essere disattesa l’eccezione d’inammissibilità che la controricorrente prospetta con riferimento al motivo di ricorso in esame in base alla considerazione che l’RAGIONE_SOCIALE tenderebbe ad ottenere la rivalutazione del merito; in realtà, la ricorrente non ha contestato la ricostruzione in fatto operata in
sentenza, ma la violazione RAGIONE_SOCIALE norme in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e di formazione del giudizio sulla prova presuntiva.
3.Il motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate.
4.Sulla scia della giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C- 277/14), questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: ‘In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi’ (Cass. Sez. 5, n. 9851 del 20/04/2018; Sez. 5, n. 27566 del 30/10/2018; Cass, sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33598; Cass. Sez. 5, Ord. n. 15369 del 20/07/2020; n. 28562 del 2021); come chiarito da questa Corte (Cass., sez. 5, 20/04/2018, n. 9851), la prova che deve essere fornita dall’Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale, ossia che il soggetto formale non è quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione
I.V.A. e, a tale ultimo fine, non è necessaria la prova della partecipazione all’evasione, ma è sufficiente e necessario che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole.
5.Con riguardo a tale ultima circostanza, secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia, deve essere soddisfatta l’esigenza di tutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può essere sanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, se non sapeva o non avrebbe potuto sapere che l’operazione si collocava nell’ambito di un’evasione commessa dal fornitore o che un’altra operazione facente parte RAGIONE_SOCIALE cessioni, precedente o successiva a quella da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell’I.V.A. (Corte di Giustizia 6 luglio 2006, Kittel, C439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, NOME e NOME, C-80/11 e C-142/11; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C277/14).
6. Con riguardo al ‘tipo’ di prova incombente sull’Amministrazione si è precisato che essa può ritenersi raggiunta se quest’ultima fornisce attendibili indizi idonei ad integrare una presunzione semplice e, dunque, non occorre la prova “certa” e incontrovertibile di ogni operazione e dettaglio : l ‘ Amministrazione può assolvere al suo onere probatorio anche mediante presunzioni, come prevede per l ‘ I.V.A. il D.P.R. n. 633 del 1973, art. 54, comma 2, e mediante elementi indiziari (Cass., sez. 5, 5/12/2014, n. 25778; Cass., sez. 5, 24/09/2014, n. 20059; Cass., sez. 6-5, 7/06/2017, n. 14237; Corte di Giustizia 6 luglio 2006, Kittel, C439/04 e C-440/14; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, COGNOME e NOME, C-80/11 e C-142/11) che il contribuente al momento in cui ha acquistato il bene o il servizio sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente, con l’emissione della relativa fattura, aveva evaso l’imposta o partecipato a una frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei a “porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla
sostanziale inesistenza del contraente” (Corte di Giustizia, 6 dicembre 2012, Bonik, C- 285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C 277/14, par. 50). L’onere dell’Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario deve dunque essere ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obbiettivi e specifici, che spetta alla Amministrazione individuare e contestare, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’I.V.A. e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell’ordinaria diligenza, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE circostanze esistenti al momento della conclusione dell’affare (Cass. n. 9851 del 2018, cit .; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27566; Cass., sez. 5, n. 15369 del 2020). Pertanto, sebbene al destinatario non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell’esigibile, in presenza di indici personali ed operativi anomali dell’operazione commerciale ovvero RAGIONE_SOCIALE scelte dallo stesso effettuate ovvero tali da evidenziare irregolarità ed ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale e professionale della presenza dell’imprenditore nel settore del mercato in cui opera e l’aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo (Cass., sez. 5, 2/12/2015, n. 24490). Ne consegue che la sussistenza di indizi, che consentano di sospettare l’esistenza di irregolarità o di evasioni nella sfera dell’emittente, deve indurre l’operatore avveduto ad assumere le opportune informazioni sul soggetto dal quale intenda acquistare beni o servizi (Cass., Sez. V, 4 luglio 2022, n. 21072; Cass., Sez. V, 2 dicembre 2021, n. 38012; Cass., Sez. V, 16 novembre 2021, n. 34531; Cass., Sez. VI, 3 giugno 2021, n. 15356; Cass., Sez. V, 3 marzo 2021, n. 5748; Cass., Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 25779). Il contenuto della massima diligenza esigibile nei confronti di un accorto operatore, al fine di non essere parte di una
frode IVA, si incentra sulle opportune informazioni circa l’effettiva esistenza del fornitore, da acquisirsi direttamente (in relazione alla struttura organizzativa dello stesso), sia indirettamente, attraverso l’esame RAGIONE_SOCIALE modalità con le quali si è estr insecato il rapporto commerciale con l’emittente (Sez. 5, Ordinanza n. 28165 del 2022). Questa Corte ha precisato che in tema di evasione dell’IVA a mezzo di frodi carosello, quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta (Cass. n. 10120/2017; Cass. sez. 5, n. 35591 del 2023).
7.Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente l’onere di dimostrare, oltre all’effettività del cedente, la propria buona fede, ossia di “avere agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto – secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto – al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a far insorgere il sospetto”, stante la inesigibilità di ulteriori verifiche (Cass. Sez. U, 12/09/2017, n. 21105; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27566; Cass., sez. 5, 20/07/2020, n. 15369; Cass., sez. 6-5, n. 13409 del 2021).
Il contribuente, in altri termini, può dimostrare sia l’anomalia degli elementi posti in evidenza dal Fisco, sia l’attività preventiva posta in essere da cui emergeva l’effettività ed operatività dell’impresa interposta. Risulta, invece, priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture e sulle evidenze contabili dei pagamenti, quanto sull’inesistenza di un dimostrato vantaggio, e ciò in quanto le prime circostanze sono già insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, mentre l’ultima si riferisce ad un dato di fatto esterno alla fattispecie, inidoneo di per sè a dimostrare l ‘ estraneità alla frode (Cass., sez. 5, 24/09/2014, n. 20059; Cass., sez. 5, 14/01/2015, n. 428; Cass., sez. 6-5, 5/12/2017, n. 29002; Cass., sez. 6-5, n. 13409 del 2021; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14, che afferma che “in circostanze del genere il soggetto passivo deve essere considerato… partecipante a tale evasione, e ciò indipendentemente dalla circostanza di trarre o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall’utilizzo dei servizi nell’ambito RAGIONE_SOCIALE operazioni soggette a imposta da lui effettuate a valle “). Nessun rilievo assume poi la riscontrata congruità dei prezzi e la regolarità formale RAGIONE_SOCIALE operazioni , poiché il primo costituisce un elemento neutro ai fini della prova della buona fede, e la seconda è addirittura utilizzata proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. 19/12/2019, n.33915; Cass. sez. 5, n. 25192/2022). Né, a tal fine, è sufficiente dedurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA compresa, effettivamente pagata, poiché trattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un’operazione soggettivamente inesistente » (Cass. n. 20059 del 2014; id. n. 10939 e n. 20060 del 2015, n. 17818 del 2016), ovvero, « di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode» (cfr. Cass. n. 17377
del 2009; id. n. 867 e n. 5912 del 2010; n. 12802 del 2011; n. 428 del 2015; Cass. sez. 5, n. 17153 del 2018).
8.Nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, nel ritenere che l’Amministrazione ‘ si fosse limitata a dedurre circostanze afferenti all’inesistenza del soggetto ‘ (fornitore) laddove , in base alla giurisprudenza sopra richiamata, con riguardo alle contestate operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare, caratterizzate dalla interposizione fittizia di soggetti terzi (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) tra il cedente comunitario e la contribuentecessionaria italiana, proprio la dimostrazione, in base ad elementi presuntivi, dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che le società interposte fossero prive di dotazione personale e strumentale adeguata alle prestazioni fatturate (di cessione di autovetture), era idonea a soddisfare l’onere probatorio , a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione fosse stato versato a soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta. Ugualmente, sul piano della prova offerta, a contrario, dalla contribuente circa l’effettività del fornitore e la propria buona fede, il giudice di appello ha considerato assolto l’ onere probatorio incombente su quest’ultima , in base ad elementi irrilevanti e/o neutri, quali l ‘emersa congruità dei prezzi (Cass. 19/12/2019, n.33915; Cass. sez. 5, n. 25192/2022) e l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili (Cass. Sez. 5, Ord. n. 15369 del 20/07/2020; n. 28562 del 2021); inoltre, la CTR ha valorizzato circostanze, allegate dalla contribuente, quali ‘ la presenza, in Atripalda, di un grosso deposito della merce e un piazzale di esposizione RAGIONE_SOCIALE macchine dove si recavano i dipendenti RAGIONE_SOCIALE ricorrente e terzi per visionare le autovetture; la comunicazione del cambio sede da parte della società RAGIONE_SOCIALE, l’acquisto anche di veicoli usati e già nazionalizzati in relazione ai quali non sussisteva alcun vantaggio fiscale ad effettuare l’acquisto da RAGIONE_SOCIALE; la successiva
rivendita alla stessa ATA di altri veicoli; … la presenza (incontestata) per la società RAGIONE_SOCIALE di una struttura operativa’ senza che tali elementi fossero di per sé idonei a comprovare la sussistenza di una dotazione strumentale adeguata alle prestazioni fatturate, e dunque l’effettività dell’acquisto RAGIONE_SOCIALE autovetture dalle società fatturanti ; peraltro, è invalso in giurisprudenza, il principio per cui “è precluso al cessionario dei beni il diritto alla detrazione nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti anche solo sotto il profilo soggettivo, nonostante i beni siano entrati effettivamente nella disponibilità dell’impresa utilizzatrice, poiché l’indicazione mendace di uno dei soggetti del rapporto determina l’evasione del tributo relativo alla diversa operazione effettivamente realizzata tra altri soggetti” (Sez. 5, n. 20060 del 07/10/2015, Rv. 636663-01; cfr. anche Sez. 5, n. 15044 del 02/07/2014, Rv. 631542-01; Cass. sez. 5, n. 28087 del 2022).
9.In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione;
P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 12 aprile 2024