Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7004 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7004 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10359/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO-ROMA n. 6671/2016 depositata il 07/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1RAGIONE_SOCIALE
era attinta da avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per IVA, interessi e sanzioni relativamente all’a.i. 2008, mediante il quale la D.P. di Roma III dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, riportandosi a proprio PVC, ad esito di verifica, contestava l’indebita detrazione di IVA per euro 51.750,00 siccome riguardante operazioni ritenute soggettivamente inesistenti: in particolare, ad avviso dell’Ufficio, i rapporti d’appalto della contribuente con i fornitori RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non erano genuini, come comprovato dalla genericità dei relativi contratti che, privi di data, non erano opponibili all’Amministrazione; dalla mancata esibizione della documentazione concernente le posizioni previdenziali di detti fornitori e dall’assenza, in capo a questi, di un’organizzazione aziendale atta a somministrare i servizi ed eseguire le opere documentate nelle corrispondenti fatture (cfr. p. 3 ric.).
La CTP di Roma, adita impugnatoriamente dalla contribuente, con sentenza n. 9713/46/15, rigettava il ricorso, confermando l’avviso.
La contribuente proponeva appello, che la CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, rigettava.
In motivazione, la CTR osservava:
ncondivisibile è l’eccezione di nullità dell’accertamento per omessa motivazione dell’Ufficio circa le ragioni per cui le osservazioni ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 siano da ritenersi inaccoglibili.
Difatti, nell’accertamento è stato rilevato che le osservazioni presentate erano state opportunamente valutate (art. 12, ultimo comma). Né sull’Ufficio incombe l’obbligo di motivare il rigetto RAGIONE_SOCIALE predette osservazioni in seno all’avviso di accertamento, né è contemplata alcuna nullità laddove ricorra l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE osservazioni del contribuente. In ogni caso, la ricostruzione degli accadimenti effettuata dall’appellante nelle osservazioni al processo verbale di constatazione non modificava affatto i fatti oggetto di detto verbale e recepiti nell’accertamento. La motivazione dell’atto si impone qualora il contribuente introduca in sede istruttoria successiva alla verifica elementi probatori, eccezioni od elementi di giudizio che si caratterizzino per essere ulteriori od integrativi rispetto a quelli già raccolti in sede ispettiva. Nel merito, si rileva che la documentazione prodotta dalla società atta a comprovare l’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate era inidonea a contrastare le censure acclarate nell’atto impositivo. Per le operazioni fatturate non era stato esibito il contratto di appalto sottostante ai lavori eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, né la documentazione attestante la regolarità contributiva degli appaltatori, in spregio alle disposizioni normative sulla responsabilità solidale dei soggetti intervenienti nel contratto d’appalto. Le anomalie e le criticità riscontrate nella condotta societaria hanno, dunque, legittimamente indotto a qualificare le prestazioni come operazioni soggettivamente inesistenti. Le argomentazioni addotte dalla società volte a giustificare il difetto di produzione dei contratti di appalto, peraltro, risultano inverosimili e non credibili ovverossia che due società possono avere perso ambedue un contratto d’appalto perché ritenuto irrilevante. Che le presunte società appaltatrici non
abbiano giammai assolto gli obblighi contributivi e che la società appellante non abbia parimenti adempiuto siffatti obblighi in base alla prescritta responsabilità solidale costituisce un indice alquanto sintomatico e significativo del fatto che i soggetti emittenti le fatture non fossero quelli che avevano posto in essere le prestazioni da svolgere. Le prestazioni fatturate sono da ritenersi soggettivamente e non oggettivamente inesistenti, perché non era in contestazione l’effettuazione dei lavori, bensì che le fatture fossero state emesse da soggetti differenti da quelli che avevano effettivamente eseguito le prestazioni economiche. Pertanto, sono privi di incidenza probatoria sia l’invocato permesso a costruire, sia la comunicazione alla D.P.L. di L’Aquila, sia la dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata dalla RAGIONE_SOCIALE, soggetto coinvolto nelle contestazioni dedotte nell’atto impositivo. Quanto alle doglianze secondo cui le contestazioni dell’Ufficio non erano supportate da prove ed elementi che potessero far supporre che i soggetti appaltatori non avevano presentato bilanci e dichiarazioni fiscali, è eccezione non dedotta in prime cure e, dunque, sotto tale profilo inammissibile in secondo grado. L’esistenza della sopracitata sentenza della Commissione Tributaria Regionale per l’anno 2007 sulla base del medesimo processo verbale di constatazione è, peraltro, dimostrativa dell’infondatezza degli assunti dell’appellante.
4. Propone ricorso la contribuente con tre motivi. Si costituisce l’RAGIONE_SOCIALE ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 7 st. contr. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
1.1. ‘La Commissione Tributaria Regionale non ha rilevato, seppur dedotto puntualmente nel ricorso introduttivo del primo giudizio, che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato la memoria difensiva ex art 12 L. 212/2000 né, tantomeno, aveva dato conto nella parte motiva dell’avviso di accertamento RAGIONE_SOCIALE ragioni che inducevano l’Amministrazione a non tenere in alcuna considerazione le argomentazioni difensive della parte privata. In verità, l’Ufficio finanziario ha recepito pedissequamente quanto riportato nel processo verbale di constatazione senza replicare, neppure con mera formula di stile, alle memorie difensive presentate dal contribuente. Si tratta di una violazione di non poco momento, in spregio del contraddittorio endoprocedimentale valorizzato dalla L. 212/2000 e dalla giurisprudenza di legittimità’.
1.1. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.
Esso, infatti, incorre in difetto di precisione e di autosufficienza a misura che, per un verso, non riproduce la parte rilevante dell’avviso di accertamento e della memoria comunicata in sede amministrativa onde dimostrare l’assunto che l’Amministrazione avrebbe totalmente ignorato le difese dalla contribuente.
Né – a fronte dell’esplicita, e non avversata, affermazione della CTR secondo cui ‘nell’accertamento è stato rilevato che le osservazioni presentate erano state opportunamente valutate’, come del resto riconosce finanche il ricorso, laddove scrive che (p. 4) ‘nella parte motiva dell’avviso di accertamento, l’Ufficio deduceva che la documentazione prodotta non provava l’effettiva esecuzione RAGIONE_SOCIALE opere e dei servizi da pare dei fornitori’ – il motivo rende minimamente conto del contenuto RAGIONE_SOCIALE osservazioni,
in guisa da vestire con esigibile concretezza la paventata violazione RAGIONE_SOCIALE prerogative della contribuente.
Violazione che comunque non sussiste, per avere, come detto, l’Amministrazione, non solo dato atto RAGIONE_SOCIALE osservazioni, ma finanche ‘funditus’ confutato la rilevanza RAGIONE_SOCIALE relative produzioni.
Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2607 e 2727 ss. cod. civ. e degli artt. 19, 21 e 54 DPR n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
2.1. Afferma la CTR – leggesi nel motivo – che ‘la società contribuente non è stata in grado di superare l’onere della prova posto a suo carico’. ‘In tal modo la CTR dà atto di non aver accertato l’assolvimento dell’onere della prova cui era gravato l’Ufficio a sostegno della pretesa erariale, bensì di essersi limitata ad un’indagine probabilistica della rilevanza degli elementi presuntivi posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE violazioni contestate, ritenendo che fosse intervenuta ‘de plano’ l’inversione dell’onere probatorio sulla parte privata. I giudici regionali di appello hanno così errato nella prospettiva di indagine cui erano chiamati, violando il principio di riparto dell’onere della prova in tema di contestazioni per operazioni soggettivamente inesistenti’. ‘essuna prova è stata fornita, neppure presuntiva, circa lo stato soggettivo del cessionario e la parte privata è stata onerata della prova contraria sulla base RAGIONE_SOCIALE deboli argomentazioni dell’amministrazione, tutte relative al comportamento fiscale dei fornitori’.
Con il terzo motivo si denuncia ‘omessa o insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c.’.
3.1. ‘Il giudice di appello ha completamente omesso l’esame dei fatti decisivi sulla scorta dei quali la pretesa tributaria era stata contrastata sia in fase amministrativa che innanzi al primo giudice . Ci si riferisce in particolare all’omessa considerazione RAGIONE_SOCIALE circostanze, pacifiche, dedotte dalla società nelle sue difese sin dal primo grado di giudizio e, ancor prima, nel corso della verifica: -i servizi prestati nel 2008 erano molteplici e tutti elencati nei contratti stipulati tra le parti; -i contratti stipulati tra le parti erano pienamente opponibili all’Amministrazione finanziaria procedente in quanto nessuna norma impone che un accordo commerciale debba essere munito di data certa ai sensi del combinato disposto de 2702 -2704 del C.C. ; -tutte le fatture emesse dalle società fornitrici sono state saldate a mezzo assegni bancari e bonifici bancari e nessuna contestazione è stata mossa circa la falsità oggettiva ovvero soggettiva dei pagamenti ma, verosimilmente, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riscontrava l’avvenuto pagamento rinvenendo, all’uopo, la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla società accertata ed odierna ricorrente’.
Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per sostanziale sovrapponibilità di censure, presentano profili di inammissibilità e sono comunque manifestamente infondati; pertanto devono essere disattesi.
Principiando dal terzo, esso è inammissibile a misura che non deduce l’omesso esame di alcun fatto storico viepiù decisivo, ma un’omessa favorevole valutazione di prove documentali offerte dalla contribuente, così fuoriuscendo dal paradigma del pur invocato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. In effetti, a tradire la devianza da tale paradigma, è finanche la rubrica del motivo, che esordisce dolendosi dell”omessa o insufficiente motivazione’. Ora, ad una semplice lettura, la sentenza impugnata esibisce una motivazione effettiva sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista contenutistico, mentre l’insufficienza motivazionale – che si
risolve in una critica alla motivazione – non costituisce vizio deducibile in cassazione.
Più precisamente, quel che il motivo mira a censurare non è un’assenza grafica o contenutistica della motivazione, ma piuttosto le argomentazioni che la CTR ha profuso per addivenire alla decisione. Nondimeno, la deduzione di un tale vizio non è più consentita. Vale, invero, l’insuperato insegnamento secondo cui ‘la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al ‘minimo costituzionale’ del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione’ (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 -01).
Né, a prescindere da ciò, trova riscontro nella lettera della motivazione della sentenza impugnata, come dianzi essenzialmente trascritta, l’assunto che la CTR avrebbe omesso l’esame dei documenti dimessi dalla contribuente. La CTR anzi rileva, con motivazione ineccepibile, come ‘la documentazione prodotta dalla società atta a comprovare l’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate inidonea a contrastare le censure acclarate nell’atto impositivo’, ribadendo, ulteriormente, come fossero ‘privi di
incidenza probatoria sia l’invocato permesso a costruire, sia la comunicazione alla D.P.L. di L’Aquila, sia la dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata dalla RAGIONE_SOCIALE, soggetto coinvolto nelle contestazioni dedotte nell’atto impositivo’. Sul punto, ancora in ricorso, la contribuente nulla concretamente replica, limitandosi a richiamare, oltretutto in termini solo generali, documentazione al più riguardante l’oggetto, e non i soggetti, RAGIONE_SOCIALE prestazioni.
6. Un tanto consente di procedere alla disamina del secondo motivo.
Anzitutto, a differenza di quanto affermato dalla contribuente, la sentenza impugnata non scrive in alcun luogo che ‘la società contribuente non è stata in grado di superare l’onere della prova posto a suo carico’.
Piuttosto la sentenza impugnata -su un priore piano esclusivamente processuale – rileva che, ‘quanto alle doglianze secondo cui le contestazioni dell’Ufficio non erano supportate da prove ed elementi che potessero far supporre che i soggetti appaltatori non avevano presentato bilanci e dichiarazioni fiscali, è eccezione non dedotta in prime cure e, dunque, sotto tale profilo inammissibile in secondo grado’.
Siffatta autonoma e decisiva ragione d’inammissibilità evidenziata dalla CTR è del tutto ignorata in ricorso, che per l’effetto non la censura.
Conseguentemente il secondo motivo che ne occupa è per ciò solo inammissibile.
La CTR, comunque, soggiunge ‘ad abundantiam’ che finanche la ‘sentenza della Commissione Tributaria Regionale per l’anno 2007 sulla
base del medesimo processo verbale di constatazione è, peraltro, dimostrativa dell’infondatezza degli assunti dell’appellante’.
Trattasi di una considerazione pertinente, che deve essere rapportata con le osservazioni ‘in fatto’ di qualche riga precedente.
Rammenta la CTR che non sono stati dalla contribuente ingiustificatamente esibiti:
-né i contratti di appalto, inverosimile apparendo la spiegazione secondo cui sia essa sia le imprese fornitrici (di per sé – giusta l’incontestata affermazione dell’Ufficio in avviso – prive di un apparato aziendale sufficiente all’erogazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni fatturate) li avevano, per coincidenza, persi;
-né, soprattutto, ‘la documentazione attestante la regolarità contributiva degli appaltatori’, nonostante la responsabilità solidale dell’appaltante.
Donde (come del tutto logicamente conclude la CTR) la protrazione nel tempo di rapporti con imprese fornitrici di cui la contribuente – contro il suo stesso astratto interesse – non si era curata di appurare quantomeno la regolarità contributiva, in uno al duplice rilievo che effettivamente ‘le presunte società appaltatrici non giammai assolto gli obblighi contributivi e che la società appellante non parimenti adempiuto siffatti obblighi in base alla prescritta responsabilità solidale’, rende conto quantomeno del difetto di diligenza della contribuente (in effetti ritenuto dalla CTR) nel condurre quel minimo di verifiche prescritte dalle buone pratiche imprenditoriali per appurare effettività, consistenza ed affidabilità RAGIONE_SOCIALE controparti.
In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Nulla sulle spese per mancanza di attività dell’RAGIONE_SOCIALE.
Sussistono i presupposti processuali affinché la contribuente sia tenuta al pagamento del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di RAGIONE_SOCIALE , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 14 febbraio 2024.