Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 594 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 594 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
Oggetto: Tributi, Avvisi di rettifica, IVA, operazioni soggettivamente inesistenti
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 14572/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore fallimentare AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia -sezione staccata di Brescia n. 4422/67/2015, depositata il 12.10.2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La curatela del RAGIONE_SOCIALE proponeva distinti ricorsi avverso altrettanti avvisi di rettifica IVA per gli anni d’imposta 1995, 1996 e 1997, con i quali era stata recuperata l’IVA indebitamente detratta in relazione a fatture ritenute soggettivamente inesistenti e quella dovuta con riferimento a fatture emesse senza l’applicazione di imposta ex art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972, a seguito di false dichiarazioni di intento;
La Commissione tributaria provinciale di Brescia accoglieva i ricorsi riuniti annullando gli avvisi impugnati;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia -sezione staccata di Brescia rigettava l’appello proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE, rilevando che:
-l’RAGIONE_SOCIALE non aveva fornito elementi per dimostrare né che le fatture erano relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, avendo peraltro constatato la regolare tenuta della contabilità della società contribuente, nè che quest’ultima fosse consapevole della falsità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di intento;
l ‘RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
la curatela del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 19, 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, 6 del d.lgs. n. 471 del 1997 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente applicato le regole sul riparto dell’onere probatorio , posto che, una volta provata, anche in via presuntiva, la natura di cartiera del soggetto apparentemente cedente, spettava alla contribuente provare l’esistenza soggettiva dell’operazione o il proprio incolpevole affidamento, a nulla rilevando la regolarità formale della
contabilità e dei pagamenti effettuati; allo stesso modo, con riferimento alle false dichiarazioni d’intento, emesse dalle società cartiere, spettava alla RAGIONE_SOCIALE provare la mancanza di consapevolezza della loro falsità;
il motivo è fondato;
preliminarmente va disattesa l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del motivo, in quanto volto ad ottenere un ulteriore esame RAGIONE_SOCIALE emerge istruttorie, dato che la parte ricorrente lamenta, in realtà, la non corretta sussunzione della fattispecie nell’ambito del paradigma astratto RAGIONE_SOCIALE citate disposizioni, laddove la CTR ha ritenuto che l’Ufficio non avesse assolto all’onere di prova su di esso gravante per contestare la inesistenza soggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate e la imponibilità di quelle ritenute esenti;
la censura investe, in primo luogo, la questione della detraibilità dell’IVA nel caso di fatturazione per operazioni inesistenti e riguarda sia l’oggetto della prova dell’inesistenza soggettiva di dette operazioni sia il riparto dell’onere probatorio tra l’Amministrazione finaRAGIONE_SOCIALEria e il contribuente;
nel caso di operazione soggettivamente inesistente l’IVA non è, in linea di principio, detraibile, perché è stata versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa e non assoggettato all’obbligo di pagamento dell’imposta, in quanto la fattura è emessa da un soggetto che non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi “inesistenti” (Cass. n. 24426 del 2013);
poiché il diniego del diritto di detrazione costituisce un’eccezione al principio di neutralità dell’IVA che tale diritto costituisce, incombe sull’Amministrazione finaRAGIONE_SOCIALEria provare, anche sulla base di presunzioni, che, a fronte dell’esibizione del titolo, difettano, le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione (e
segnatamente: che il soggetto emittente non era il reale cedente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso d ell’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta), mentre spetterà al contribuente, una volta raggiunta questa prova, fornire la prova contraria ossia di aver svolto le trattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente (Cass. 20.04.2018, n. 9851);
per quanto riguarda la consapevolezza del cessionario, invece, occorre rilevare che, se a quest’ultimo non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell’esigibile, in presenza di indici personali od operativi anomali dell’operazione commerciale, tali da evideRAGIONE_SOCIALEre irregolarità e ingenerare dubbi di una poteRAGIONE_SOCIALEle evasione (Cass. 2.12.2015, n. 24490):
-nei casi di operazione soggettivamente inesistente di tipo triangolare, strutturalmente poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico della Amministrazione finaRAGIONE_SOCIALEria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato a ll’obbligo del pagamento dell’imposta, può essere soddisfatto già con la dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta (Cass. 21.04.2017, n. 10120), dimostrando di avere adoperato, per non essere coinvolto
in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass. 20.07.2020, n. 15369);
anche per quanto riguarda il rec upero dell’IVA sulle cessioni all’esportazione in regime di sospensione d’imposta ex art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972, deve evideRAGIONE_SOCIALErsi che, in presenza di dichiarazione d’intento ideologicamente falsa, perché emessa da soggetto privo dei relativi requisiti, occorre che il contribuente cedente dimostri l’assenza di un proprio coinvolgimento nell’attività fraudolenta, ossia di non essere stato a conoscenza dell’assenza RAGIONE_SOCIALE condizioni legali per l’applicazione del regime di non imponibilità o di non essersene potuto rendere conto pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in suo potere (Cass. 5.10.2016, n. 19896);
– il giudice del gravame non ha seguito i principi sopra indicati, non avendo considerato, unitamente alle dichiarazioni rese da terzi, il valore sintomatico degli altri elementi indicati dall’Amministrazione finaRAGIONE_SOCIALEria nell’atto impositivo (e richiamati, in ossequio al principio di autosufficienza, nel ricorso), quali, a titolo meramente esemplificativo, la riconducibilità, al medesimo gruppo societario, della società che forniva i beni alla contribuente e di quella che poi li acquistava in esenzione di imposta emettendo le false dichiarazioni di intento , l’omessa presentazione da parte RAGIONE_SOCIALE predette società RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali obbligatorie , l’emissione, da parte di una RAGIONE_SOCIALE società fornitrici, di fatture anche dopo la cessazione dell’attività;
– al contrario, la CTR ha erroneamente valorizzato la regolarità della contabilità della società contribuente, che, invece, non assume alcun rilievo, in quanto si tratta di circostanza compatibile con la frode, vista la facile falsificazione di detta documentazione (Cass.
24.09.2014, n. 20059), alterando così, di fatto, le regole di ripartizione dell’onere probatorio gravanti sulle parti;
– in conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza con rinvio per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 settembre 2022