Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6129 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6129 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4232/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE n. 1243/2016 depositata il 04/07/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1243/16/16 del 04/07/2016, la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 194/06/14 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Firenze (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei
confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’utilizzazione, da parte di MT, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. In particolare, a seguito di verifica relativa all’anno d’imposta 2006, era emerso che la società contribuente acquistava confezioni per uso ospedaliero o sanitario dalla ditta RAGIONE_SOCIALE, la quale, essendo priva di mezzi e personale e non risultando nemmeno iscritta al registro RAGIONE_SOCIALE imprese, operava attraverso altra società facente capo alla famiglia COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), esecutrice di tutte le lavorazioni.
1.2. La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che la prova della soggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE fatture si evinceva dal processo verbale di constatazione (di seguito PVC), laddove erano state trascritte le dichiarazioni del legale rappresentante della società contribuente. In particolare, da tali dichiarazioni, dotate di intrinseca attendibilità in quanto sfavorevoli alla stessa società contribuente, si evinceva che il cedente, sig. NOME COGNOME, effettuava le lavorazioni presso la sede di altra società, RAGIONE_SOCIALE, la quale poi provvedeva ad inviare la merce alla ricorrente attraverso un corriere. Di qui la sicura conoscenza della interposizione da parte di MT.
NOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso MT deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2730, 2733 e 2735 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente attribuito natura confessoria alle dichiarazioni
dell’amministratore unico della società contribuente, il quale avrebbe confermato di essere a conoscenza che le forniture sarebbero state effettuate da una società terza.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) e degli artt. 2697, 2730, 2733 e 2735 cod. civ., per avere la CTR ritenuto che AE abbia fornito la prova della inesistenza soggettiva RAGIONE_SOCIALE fatture utilizzate sulla scorta di presunzioni gravi, precise e concordanti.
1.2. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., della violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del decreto IVA e dell’art. 2697 cod. civ., per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto che l’Ufficio abbia fornito la prova della conoscenza, da parte di MT, della circostanza che le prestazioni siano state eseguite da società diversa da quella facente capo al sig. NOME COGNOME.
1.3. Con il quarto ed il quinto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR omesso di considerare una serie di circostanze fattuali indicate dalla società contribuente, le quali, ove adeguatamente ponderate, avrebbero comportato un diverso esito della lite, nonché in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la motivazione apparente resa sul punto dal giudice di appello.
I primi cinque motivi possono essere unitariamente esaminati, riguardando, sotto diversi profili, questioni connesse. Detti motivi vanno complessivamente disattesi.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In tema di accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta che all’IVA, la legge – rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973
(richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 – dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2, c.c. » (Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010).
2.1.1. Con specifico riferimento alle operazioni soggettivamente inesistenti, è stato poi evidenziato che « l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta; la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e
mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi » (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020).
2.1.2. Infine, va ricordato che nel processo tributario « le dichiarazioni rese in sede di verifica dal legale rappresentante di una società non possono essere qualificate come testimonianza, ma integrano una confessione stragiudiziale, atteso il rapporto di immedesimazione organica tra il rappresentante legale e la società rappresentata, che non è reciso neanche quando l’atto sia compiuto dall’amministratore con dolo o abuso di potere o non rientri nella sua competenza » (Cass. n. 22616 del 24/10/2014; conf. Cass. n. 592 del 15/01/2021).
2.2. Ciò premesso, nel caso di specie la CTR si è puntualmente conformata ai superiori principi di diritto. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto che la prova della soggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dalla ditta RAGIONE_SOCIALE, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, si evinceva -oltre che dall’assenza di mezzi e personale dell’impresa dalle stesse dichiarazioni del legale rappresentante della società contribuente, sig. NOME COGNOME, il quale aveva dimostrato di essere a conoscenza che la lavorazione RAGIONE_SOCIALE confezioni di tessuto non tessuto
erano interamente realizzate presso i locali di RAGIONE_SOCIALE e che il trasporto della merce in favore di RAGIONE_SOCIALE avveniva attraverso un corriere.
2.2.1. La CTR ha, altresì, ritenuto che le dichiarazioni rese dal legale rappresentante di MT, in ragione della provenienza da soggetto qualificato, godono di particolare attendibilità e sono senz’altro idonee ad integrare quelle presunzioni gravi, precise e concordanti poste a supporto dell’accertamento dell’Ufficio, anche con riferimento alla conoscenza della soggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE fatture da parte della odierna ricorrente.
2.3. Le superiori considerazioni sono sufficienti per il rigetto dei primi tre motivi di ricorso, avendo la CTR fornito una motivazione tutt’altro che apparente e pienamente idonea a fare comprendere la ratio decidendi attraverso la valorizzazione degli elementi ritenuti maggiormente significativi (con conseguente infondatezza anche del quinto motivo). Del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).
2.4. Il quarto motivo è poi inammissibile, prima che infondato. Invero, posto che il fatto storico (la conoscenza o conoscibilità della frode IVA in capo a MT) è stato esaminato dalla CTR, la ricorrente tende a contrapporre una diversa interpretazione dei medesimi elementi indiziari già presi in considerazione dalla CTR, sicché la censura implica la proposizione di un vizio di insufficiente motivazione e si rivela inammissibile anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf.
Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018).
Con il sesto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del decreto IVA e dell’art. 8 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella l. 26 aprile 2012, n. 44, per avere la CTR illegittimamente ritenuto che l’utilizzazione di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti comporti l’indetraibilità dell’IVA.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. L’indetraibilità dell’IVA in caso di operazioni inesistenti deriva direttamente dalla previsione dell’art. 21, settimo comma, del decreto IVA, anche in ragione della rilevanza penale della condotta, e tale regola trova conferma nella consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, Cass. n. 7289 del 29/05/2001; Cass. n. 1565 del 27/01/2014; Cass. n. 17774 del 06/07/2018; Cass. n. 10855 del 22/04/2024), dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi.
Con il settimo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di esaminare l’eccezione di inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
4.1. Con l’ottavo motivo di ricorso ci si duole, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., della violazione o della falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere la CTR erroneamente ritenuto legittime le sanzioni in violazione del legittimo affidamento della società contribuente.
I due motivi possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione e vanno disattesi.
5.1. Il settimo motivo è palesemente infondato in quanto, come più volte chiarito da questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa
pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 25710 del 26/09/2024; Cass. n. 12131 del 08/05/2023; Cass. n. 24953 del 06/11/2020; Cass. n. 2083 del 29/01/2021; Cass. n. 452 del 14/01/2015).
5.2. Nel caso di specie, la CTR, accogliendo l’appello di COGNOME e confermando, pertanto, la ripresa, ha implicitamente ritenuto la correttezza RAGIONE_SOCIALE sanzioni applicate.
5.3. Quanto all’ottavo motivo, la società contribuente fa leva sull’elemento soggettivo che sovraintende alla comminazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni e sul legittimo affidamento in ordine ad una situazione di fatto apparentemente legittima.
5.4. Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall’art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile,
per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e dunque non superabile con l’uso della normale diligenza » (Cass. n. 2139 del 30/01/2020).
5.5. Nel caso di specie, la CTR ha correttamente ritenuto la sussistenza, in capo alla società contribuente, dell’elemento soggettivo concernente la partecipazione ad una frode IVA, sicché, in presenza di una acclarata mala fede della società contribuente, deve decisamente ritenersi la sussistenza della coscienza e volontà della condotta.
5.6. Né, in presenza di una disposizione (l’art. 21, settimo comma, del decreto IVA) da sempre univocamente interpretata da questa Corte in conformità ai principi ricavabili dalla giurisprudenza unionale, può ragionevolmente parlarsi di un legittimo affidamento di MT in ordine ad una situazione fattuale di apparenza, dalla stessa conosciuta o conoscibile.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 55.064,00.
6.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
La Presidente
COGNOME COGNOME