Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4250 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4250 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6247/2025 proposto da
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante pro tempore assistita e rappresentata, congiuntamente, dall’AVV_NOTAIO e dall’ AVV_NOTAIO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto n. 697/02/2024, depositata in data 05/09/2024, non notificata;
Oggetto: art. 7 c. 5bis
d. Lgs. n. 546/1992
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 16/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
La società RAGIONE_SOCIALE fu oggetto di controllo per gli anni d’imposta 2016, 2017 e 2018 a seguito del quale furono emessi tre avvisi di accertamento con i quali era stata contestata una rilevante evasione IVA perpetrata avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per €. 1.465.117.92 relativa al 2016, per €. 7.968.594,00 relativa al 2017 ed €. 17.027.431,90 relativa al 2018.
La Commissione Tributaria Provinciale di Verona adita respingeva i ricorsi riuniti con condanna alle spese.
Appellava la società.
Con la pronuncia qui gravata, il giudice dell’appello ha confermato la statuizione di primo grado; in appello, i liquidatori della società (nel frattempo dichiarata fallita) hanno sostenuto la mancanza di prova della frode, la buona fede del contribuente e l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE norme (art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e art. 60-bis del medesimo d.P.R.). L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha ribadito la legittimità degli accertamenti, evidenziando il coinvolgimento della società in un meccanismo fraudolento strutturato tramite ‘missing traders’.
La Corte di giustizia di secondo grado ha ritenuto legittimata alla proposizione dell’appello da parte della società, data l’inerzia della Curatela, ma ha respinto nel merito le doglianze della stessa, confermando l’esistenza della frode, in forza del rilievo della consapevolezza della società circa l’anomalia RAGIONE_SOCIALE operazioni, oltre che ribadendo l’inapplicabilità dell’art. 60bis alle operazioni soggettivamente inesistenti.
Ritiene la pronuncia di merito che gli elementi acquisiti a sostegno della tesi della consapevole conoscenza della società appellante della
sussistenza di una frode in danno all’Erario siano molteplici e comunque sono sufficienti per escludere che nel caso di specie la stessa si sia attenuta a criteri di corretta gestione e agli obblighi di diligenza. Per quanto attiene al motivo di gravame relativo alla necessaria applicazione della norma prevista dall’art. 60 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 la Corte ha ritenuto l’ eccezione inammissibile in quanto proposta in violazione del divieto di ‘ius novorum’ sancito dall’art 57. del d. Lgs. n. 546 del 1992. In ogni caso, secondo la sentenza di merito per escludere la propria responsabilità solidale ex art. 60 bis, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, il cessionario è onerato di superare la prova presuntiva, fornita dall’amministrazione finanziaria, sull’effettuazione di una cessione a prezzo inferiore al valore normale mediante una prova contraria, consistente in documenti dai quali poter evincere, in modo oggettivo, la sussistenza di specifiche ragioni giustificative riferibili alla concreta attività economica svolta dall’acquirente. La norma instaura quindi un mero obbligo solidale tra cedente e cessionario al versamento dell’imposta con esclusione RAGIONE_SOCIALE sanzioni. La Corte ritiene peraltro che tale norma approvata per potenziare i poteri della P.A. a contrasto dell’evasione in settori particolarmente esposti non trovi applicazione nel caso di specie dove si verte su operazioni soggettivamente inesistenti con conseguente diniego della detraibilità dell’IVA in capo al cessionario.
Ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a tre motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale parte ricorrente ha chiesto la decisione collegiale.
Ragioni della decisione
Il primo motivo di ricorso deduce in primo luogo la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui agli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, anche in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché del comma 5 bis dell’art. 7 del d. Lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 6 della Legge 31 agosto 2022, n. 130, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: secondo la parte ricorrente, nonostante il compendio probatorio prodotto fin dal primo atto del giudizio, dimostrativo della infondatezza della contestazione, la sentenza ha del tutto omesso l’applicazione della disposizione di cui al comma 5 bis dell’art. 7 del d. Lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 6 della Legge 31 agosto 2022, n. 130, applicabile ratione temporis , anche alle fattispecie precedenti l’entrata in vigore trattandosi di norma procedimentale.
Tale motivo è manifestamente infondato.
L’art. 7, comma 5 bis, ridetto non ha natura endoprocedimentale ma sostanziale e come tale trova applicazione a partire dal 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della norma (Cass. n. 20816/2024). Nel resto, il motivo risulta inammissibile, in quanto ripropone profili di puro merito il cui esame è precluso in questa sede.
Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui agli artt. 13, 14 del d.P.R. n. 633 del 1972 anche in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché del comma 5 bis dell’art. 7 del d. Lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 6 della Legge 31 agosto 2022, n. 130 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; secondo la ricorrente, la sentenza appellata ha ignorato il principio per cui i soggetti passivi sono liberi di adottare le strutture organizzative e le forme contrattuali più adeguate alle loro attività economiche, anche nell’ottica di limitare gli oneri fiscali, se adeguate allo scopo. Le scelte imprenditoriali si sostiene – tra diverse opportunità che il mercato consente non sono sindacabili dall’RAGIONE_SOCIALE, se lecite e se perseguono finalità conformi alla norma.
Tale motivo è inammissibile.
Con esso, la ricorrente mira ad ottenere una nuova valutazione nel merito, valutazione che è inammissibile nel giudizio di legittimità (Cass. SS.UU. n. 34476/2019).
Il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui agli artt. 60 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 anche in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché del comma 5 bis dell’art. 7 del d. Lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 6 della Legge 31 agosto 2022, n. 130, lamentando la illegittimità ed infondatezza della pretesa in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Secondo la ricorrente, la sentenza di merito esclude l’applicazione dell’art. 60 bis del Decreto IVA con argomentazioni errate poiché dimostra di non avere chiaro l’ambito di applicazione di tale disposizione, il meccanismo della solidarietà e il suo concreto funzionamento nRAGIONE_SOCIALE fasi del rapporto tributario.
Il motivo è manifestamente infondato.
L’art. 60 bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 non trova applicazione nell’ambito RAGIONE_SOCIALE operazioni inesistenti, che formano oggetto del presene giudizio. A differenza dell’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 che riguarda l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’art. 60 sopra citato ha ad oggetto ‘l’effettività dell’operazione, sia sul piano oggettivo che soggettivo, sicché è consentito al cessionario portare in detrazione l’imposta non versata dal cedente e per la quale è stato chiamato al pagamento come obbligato solidale.’ (in questo senso, Cass. n. 1616/2023 e n. 2853/2019).
E ciò si evince, peraltro, dalla lettura della stessa giurisprudenza richiamata dalla contribuente in memoria (Cass. n. 12489/2021 secondo la quale, tra l’altro ‘ il richiamato art. 60 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in tema di solidarietà nel pagamento dell’imposta, in luogo del disconoscimento della detrazione a monte, prevede in questi casi l’obbligo autonomo di pagare quanto dovuto e non versato dal cedente. La disciplina pertanto non
implica la rettifica della posizione del cessionario e trova applicazione l’obbligazione solidale per il semplice fatto giuridico dell’omesso versamento del dovuto da parte del cedente, senza alcuna necessità di ulteriore attività accertativa ‘ -pag. 2, in motivazione; Cass. n. 1616/2023, secondo la quale ‘ Pertanto, RAGIONE_SOCIALE due l’una: o si tratta di operazioni inesistenti sul piano oggettivo o soggettivo, per le quali ultime può porsi il tema dell’interposizione fittizia, con tutto ciò che ne consegue; oppure si tratta di operazioni realmente effettuate tra le parti in rilievo, ed occorre solo verificare -ai fini che qui interessano -se esse sono state realizzate al valore normale di cessione o a valore inferiore, avuto riguardo al disposto dell’art. 14 d.P.R. n. 633/1972 ‘ -pag. 4 penultimo periodo, in motivazione).
Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono regolate dalla soccombenza.
Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 – bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore della controricorrente la somma di euro 30.000,00 per compensi e l’ulteriore somma di euro 15.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la somma di euro 5.000,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi -sempre ad opera di parte ricorrente -alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 30.000,00, oltre a spese prenotate a debito cui aggiungersi -sempre a favore della parte controricorrente – la somma di euro 15.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., oltre alla somma ulteriore di euro 5.000,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi -sempre ad opera di parte ricorrente -alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME