Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2813 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2813 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2026
Oggetto: Tributi -operazioni soggettivamente inesistenti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26972 -20 24 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentate pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al ricorso, dagli avv.ti prof. NOME COGNOME (pec: EMAIL) e NOME COGNOME (pec: EMAIL);
– ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5175/09/2024 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del LAZIO, depositata in data 07/08/2024; udita la relazione svolta nella RAGIONE_SOCIALE di consiglio non partecipata del 28 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Dagli atti processuali e dalla sentenza impugnata emerge che, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze di una verifica fiscale in materia di accise condotta dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, confluite nel processo verbale di constatazione del 18/12/2017, e da cui risultava l’ utilizzo da parte della predetta società contribuente di fatture per operazioni inesistenti per aver preso parte ad una c.d. frode carosello attuata nell’ambito RAGIONE_SOCIALE compravendite di carburante poste in essere con le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, considerate società cartiere, mentre la società aveva in realtà intrattenuto rapporti commerciali direttamente con il fornitore estero , l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva a carico della contribuente un avviso di accertamento di una maggiore IVA indebitamente detratta con riferimento all’anno d’imposta 2013.
La società impugnava l’atto impositivo dinanzi alla CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di RAGIONE_SOCIALE che rigettava il ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, adita dalla società contribuente, rigettava l’appello sostenendo che condivisibilmente il primo giudice aveva individuato una serie di elementi che provavano la natura di cartiera RAGIONE_SOCIALE società fornitrici;
– con riferimento alla presunta fornitrice RAGIONE_SOCIALE: l’a ssenza di uffici, non essendo stata rintracciata in alcuno dei luoghi indicati in CCIAA o in Anagrafe Tributaria ; l’a ssenza di personale dipendente, nonostante l’ingente volume d’affari ; l’i ncongruenza tra attività dichiarata, di “Fabbricazione di bilance e distributori automatici”, e quella svolta, risultante dalle fatture di vendita, ovvero di intermediazione nella compravendita di prodotti petroliferi; l’u nicità del cliente, avendo nel 2013 emesso fatture unicamente nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; l’a ssenza di autonomia finanziaria, essendo priva di mezzi finanziari ed era il RAGIONE_SOCIALE, a fornire la provvista necessaria a pagare i fornitori comunitari; l’o messa presentazione della dichiarazione Iva; l’omissione dei versamenti; l’esistenza di r apporti diretti tra il cliente RAGIONE_SOCIALE e il fornitore comunitario RAGIONE_SOCIALE;
– con riferimento alla presunta fornitrice RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE : l’ assenza di uffici e di sede operativa idonea allo svolgimento dell’attività commerciale dichiarata; l’ assenza di personale dipendente, nonostante l’ingente volume d’affari ; l’i ncongruenza tra l’ attività dichiarata di ‘RAGIONE_SOCIALE all’ingrosso di abbigliamento e accessori” e quella svolta di intermediazione nella compravendita di prodotti petroliferi almeno fino al 18/11/2016, data di variazione anagrafica per l’aggiornamento dell’attività esercitata in quella da ultimo indicata; l’u nicità del cliente, avendo nel corso del 2013 e del 2014 emesso fatture unicamente nei confronti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; l’in fedele dichiarazione Iva 2013 e 2014 avendo in tali anni contabilizzato fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE risultate false ed emesse al solo scopo di permettere alla RAGIONE_SOCIALE l’abbattimento del debito d’imposta ; l’esistenza di rapporti diretti tra il cliente RAGIONE_SOCIALE e il fornitore comunitario RAGIONE_SOCIALE.
l’esame della corrispondenza elettronica fornita dalla società attestava che l’ordine alla raffineria slovena, veniva effettuato attraverso mail inoltrate per conoscenza alla RAGIONE_SOCIALE, direttamente dalla società RAGIONE_SOCIALE che prendeva direttamente in carico la merce sul territorio nazionale;
i messaggi di posta elettronica recanti gli ordini spediti da COGNOME NOME venivano inoltrati anche all’indirizzo EMAIL e da ciò i verbalizzanti avevano desunto che «le fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE venivano materialmente “fabbricate” dalle società del RAGIONE_SOCIALE, le quali risultano avere anche un ufficio contabile (…) ben strutturato, a differenza della RAGIONE_SOCIALE che si configura come la classica cartiera. Le fatture di acquisto intracomunitario, senza applicazione dell’Iva, sono emesse alla RAGIONE_SOCIALE dalla società cipriota RAGIONE_SOCIALE e non dalla raffineria slovena RAGIONE_SOCIALE, tuttavia, il pagamento è effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE non alla RAGIONE_SOCIALE, che emette le fatture ma al fornitore sloveno previo ricevimento della provvista finanziaria da parte della RAGIONE_SOCIALE. In ultimo la RAGIONE_SOCIALE emette fattura con Iva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE che detrae l ‘imposta»;
-l’ esame della documentazione analizzata nel corso della verifica della società RAGIONE_SOCIALE aveva fatto emergere il medesimo modus operandi riscontrato nel corso della verifica effettuata nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE;
-quanto alla prova della partecipazione psicologica della contraente, gli elementi richiamati dimostravano che la RAGIONE_SOCIALE aveva tenuto un comportamento quantomeno colposo o, comunque non conforme ai canoni della diligenza, poiché qualsiasi imprenditore avveduto si sarebbe reso conto, ad esempio estraendo
dei bilanci dalla RAGIONE_SOCIALE, se la società con cui effettuava transazioni aveva dei dipendenti o RAGIONE_SOCIALE strutture operative;
escludeva la sussistenza la buona fede e l’inconsapevolezza dell’eventuale sussistenza di una frode, invocati dalla società contribuente, alla luce RAGIONE_SOCIALE accertate caratteristiche del cedente (natura di cartiera – inesistenza di struttura operativa idonea a consentire l’effettuazione RAGIONE_SOCIALE forniture oggetto RAGIONE_SOCIALE fatture in contestazione – mancato pagamento dell’Iva) e le evidenziate anomalie riscontrate nella ricostruzione RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali;
non erano significativi né dirimenti gli elementi offerti dalla società contribuente per contrastare le presunzioni opposte dall’Ufficio, ovvero che le operazioni erano intercorse a prezzo di mercato, ogni operatore coinvolto nell’operazione commerciale ne aveva ricavato un profitto e che tale operazione si era resa necessaria perché la società ricorrente non poteva garantire idonea garanzia all’acquisto, né che la RAGIONE_SOCIALE fosse titolare di partita d’Iva.
Avverso tale statuizione d’appello la società contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui replicava l’intimata con controricorso.
In esito alla proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380bis c.p.c., formulata in data 24/02/2025 in considerazione della manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, la ricorrente con istanza del 09/04/2025 ha chiesto la decisione del ricorso e, quindi, ai sensi degli artt. 380bis e 380bis.1 c.p.c. è stata disposta la trattazione della causa per l’odierna RAGIONE_SOCIALE di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la «nullità della sentenza ai sensi degli artt. 1, comma 2 e 36 del d. Lgs. 546/92, nonché 132, comma 1, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. del c.p.c.».
Si sostiene nel motivo che la sentenza «si caratterizza negativamente per un assoluto silenzio:
= sul contenuto del ricorso di primo grado e sulle difese dell’Ufficio;
= sul contenuto della sentenza di primo grado;
= sul contenuto dei motivi di appello proposti dalla RAGIONE_SOCIALE essendosi limitati a copiare le epigrafi degli stessi e RAGIONE_SOCIALE difese dell’RAGIONE_SOCIALE con le controdeduzioni ».
Il motivo in esame, con cui la ricorrente sostanzialmente lamenta una patologica carenza della parte narrativa RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo, è manifestamente infondato e va rigettato.
Con sentenza n. 35005/2021 questa Corte ha affermato che, «ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – secondo cui la sentenza deve contenere, tra l’altro, la «concisa esposizione RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo» e «la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto» – nonché dell’art. 118 RAGIONE_SOCIALE disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, applicabile al rito tributario in forza del generale rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del citato decreto delegato, la mancata esposizione in sentenza RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorché rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e RAGIONE_SOCIALE ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (Cass., sez. 5, 12/03/2002, n. 3547; Cass., sez. 5, 22/09/2003, n. 13990; Cass., sez. 5, 3/10/2008, n. 24610; Cass., sez. 6-5, 16/12/2013, n. 28113; Cass., sez. 5, 3/11/2020, n. 24309; Cass., sez. 5, 11/03/2021, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Sempre in detta pronuncia si afferma che «la sola carente esposizione RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo non vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza, purché dal contesto di questa sia dato desumere con sufficiente chiarezza le vicende processuali, le domande svolte nel processo, le difese svolte e le ragioni RAGIONE_SOCIALE conseguenti
decisioni adottate sulle stesse (Cass., sez. 5, 23/01/2004, n. 1170; Cass., sez. 5, 3/11/2020, n. 24309)» e si precisa che ««la concisa esposizione RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., non costituisce un elemento meramente formale, bensì «un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione», e ciò in ragione del principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può mai essere dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo, tenuto conto altresì del fatto che il legislatore, nel modificare l’art. 132 citato per mezzo della legge n. 69 del 2009, art. 45, comma 17, ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l’indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (Cass., sez. 1, 2/11/2015, n. 22346; Cass., sez. 6-5, 20/01/2015, n. 920; Cass., sez. 6-5, 3/07/2018, n. 17403)»».
Ciò posto, nel caso di specie nella sentenza impugnata, oltre alla motivazione adottata nel merito dai giudici di appello, che la ricorrente censura sotto il profilo della sua mancanza o apparenza con il quarto motivo di ricorso, che si esaminerà di seguito, nella parte dedicata allo ‘svolgimento del processo’ si dà ampiamente atto, seppur per sunto, della vicenda sia amministrativa che processuale con gli esiti del giudizio di primo grado, RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte dall’appellante suddiviso per punti e RAGIONE_SOCIALE difese spiegate dall’RAGIONE_SOCIALE.
Trattasi di esposizione dei fatti della vicenda, anche processuale, che nel loro complesso consentono di individuare in maniera chiara gli elementi di fatto considerati nella decisione, così da rendere privo di pregio il motivo di ricorso in esame in cui, peraltro, la ricorrente neppure
deduce la sussistenza di questioni processuali o di merito pretermessi o comunque non evincibili dai predetti passaggi motivazionali.
Con il quarto motivo di ricorso, che per priorità logica va esaminato preliminarmente, la ricorrente deduce la «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 4 cpc e omessa e/o apparente motivazione, il tutto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cpc.».
Con il motivo in esame censura la sentenza impugnata per apparenza motivazionale nella parte in cui si afferma che « A fronte di quanto accertato gli elementi offerti dal contribuente, per contrastare le presunzioni opposte dall’Ufficio, non appaiono significativi né dirimenti, come già rilevato dal primo giudice che ha dimostrato, diversamente da quanto denunziato in appello, di aver scrutinato anche gli elementi probatori della parte contribuente. Non risulta tale la circostanza che le operazioni siano intercorse a prezzo di mercato, né che ogni operatore coinvolto nell’operazione commerciale ne abbia ricavato un profitto, ovvero che tale operazione si sia resa necessaria perché la società ricorrente non poteva garantire idonea garanzia all’acquisto, né che la RAGIONE_SOCIALE, fosse titolare di partita d’Iva ».
Precisa che «nel caso in questione si configura una palese ipotesi di motivazione apparente atteso che la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado, senza esaminare in alcun modo gli specifici elementi indicati nell’atto di appello da parte della RAGIONE_SOCIALE di cui è stata fatta solo la minima menzione nella parte motivazionale della sentenza -e soprattutto senza esporre neppure le minime ragioni per cui ha deciso di non considerare detti elementi, si è limitata -genericamente -ad affermare che ‘ A fronte di quanto accertato gli elementi offerti dal contribuente, per contrastare le presunzioni opposte dall’Ufficio, non appaiono significativi né dirimenti, come già rilevato dal primo giudice
che ha dimostrato, diversamente da quanto denunziato in appello, di aver scrutinato anche gli elementi probatori della parte contribuente ‘ ».
Dopo aver riprodotto le parti dell’appello in cui aveva spiegato le modalità di svolgimento dei rapporti commerciali con le società coinvolte, ha sostenuto che seppur «è pacifico che il giudice di merito non sia tenuto ad esaminare specificatamente in motivazione tutte le allegazioni ed i fatti prodotti dalle parti ed ad analizzare gli elementi di prova acquisiti al processo è, però, altrettanto vero che la libertà nell’ apprezzamento non può riverberare i propri effetti sulle difese RAGIONE_SOCIALE parti, le quali devono essere comunque edotte dagli elementi che sorreggono la ratio decidendi».
4. Anche tale motivo è manifestamente infondato.
È noto (cfr. al riguardo Cass. n. 17196/2020, in motivazione) che la motivazione meramente apparente – che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante – sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum . È stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. n. 22232/2016), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica,
rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017) oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009).
Pertanto, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre, per costante orientamento di questa Corte, quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrare l’ iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata .
La sanzione di nullità colpisce, dunque, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico ma anche quelle che presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” oppure, come nel caso di specie, un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” (Cass., Sez. U, n. 8053/2014).
Orbene, in tale grave forma di vizio motivazionale non incorre di certo la sentenza impugnata che, in relazione agli «specifici elementi indicati nell’atto di appello da parte della RAGIONE_SOCIALE », in particolare in ordine ai profitti ottenuti da tutte queste società e al modus operandi adottato nei rapporti con le società coinvolte nella vicenda, che la ricorrente ritiene pretermessi, ha invece fornito adeguata risposta giacché, da un lato, si è posta in linea con l’orientamento giurisprudenziale, di legittimità ed unionale, circa l’irrilevanza nei casi di frodi carosello della normalità dei prezzi praticati
e dei profitti conseguiti dai soggetti economici coinvolti e, dall’altro, ha chiaramente ritenuto di non condividere la ricostruzione alternativa fornita dalla società contribuente sul proprio modus operandi .
Con il secondo motivo di ricorso deduce la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché violazione degli artt. 167 e ss. della Direttiva n. 2006/112 e dell’art. 19 DPR 600/73 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ».
Lamenta la ricorrente «un cattivo governo RAGIONE_SOCIALE regole in tema di onere della prova e dei principi espressi dalla giurisprudenza di codesta Suprema Corte» risultando dalla sentenza impugnata «il convincimento del Giudice secondo cui la contestazione per indetraibilità dell’IVA a seguito di asserite operazioni soggettivamente inesistenti implichi necessariamente la partecipazione alla frode di tutti i soggetti del rapporto, con l’erronea consegu enza per cui una volta che l’Amministrazione dimostri che la fat tura è soggettivamente falsa, spetti senz’altro al contribuente dimostrare l’ignoranza incolpevole della frode e non incomba invece sull’Ufficio di fornire un’ulteriore prova, e cioè la consapevolezza del soggetto di partecipare alla frode, così comportand o un’illegittima inversione dell’onere della prova ».
Con il terzo motivo deduce la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.».
Lamenta che la sentenza impugnata «erra nella parte in cui non riconosce valore di presunzione grave precisa e concordante, come elemento da cui si desume la buona fede del cessionario, fatto che i prezzi di cessione erano effettuati a prezzo di mercato e/o al fatto che l’operatore/fornitore ne abbia ricavato un profitto », così ponendosi in evidente contrasto con Cass. n. 3473/2018, con Cass. n. 7647/2020 e con quanto risultante dalla circolare n. 1/2018 del Comando RAGIONE_SOCIALE
della Guardia RAGIONE_SOCIALE -III RAGIONE_SOCIALE -Ufficio RAGIONE_SOCIALE.
Sostiene che «tra gli argomenti e gli elementi di prova prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE, al fine di dare conto della propria buona fede e dell’impossibilità di avere conoscenza della frode perpetrata, vi era anche la prova che tutti gli operatori intervenuti nella filiera hanno applicato un ricarico sul prezzo del prodotto (all. 14 al ricorso in CTP) e che il prezzo praticato da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE era assolutamente in linea con il prezzo di mercato praticato da altri fornitori non oggetto di contestazione e che pertanto era stato dimostrato come i prezzi praticati dai fornitori fossero in linea con quelli di mercato con la conseguenza che non vi era vendita sottocosto e non vi era alcun vantaggio economico per la RAGIONE_SOCIALE».
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono infondati e vanno rigettati condividendosi le argomentazioni contenute nella proposta di definizione accelerata del ricorso.
Invero, correttamente nella predetta proposta si è affermato che il «giudice di appello, nel rispetto dei principi della giurisprudenza della Corte in materia di operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. Sez. 5, n. 9851 del 20/04/2018; Sez. 5, n. 27566 del 30/10/2018; Cass, sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33598; Cass. Sez. 5, Ord. n. 15369 del 20/07/2020; n. 28562 del 2021) e dei criteri giuridici in tema di formazione della prova critica – ha valutato la sussistenza di elementi presuntivi non solo della fittizietà RAGIONE_SOCIALE società fornitrici di carburante RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (assenza di uffici, assenza di personale e dipendenti; incongruenza tra attività dichiarata e attività svolta; unicità del cliente; omessa presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali; unicità del cliente) ma anche della consapevolezza della frode da parte della società contribuente (rapporti diretti tra il cliente RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e il fornitore comunitario RAGIONE_SOCIALE: l’esame della corrispondenza elettronica fornita dalla società attesta che l’ordine alla raffineria slovena, veniva effettuato attraverso mail inoltrate per conoscenza alla RAGIONE_SOCIALE, direttamente dalla società RAGIONE_SOCIALE che prendeva direttamente in carico la merce sul territorio nazionale. I verificatori hanno rilevato, inoltre, che i messaggi di posta elettronica recanti gli ordini spediti da COGNOME NOME venivano inoltrati anche all’indirizzo EMAIL e da ciò hanno desunto presuntivamente che “le fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE venivano materialmente “fabbricate” dalle società del RAGIONE_SOCIALE, le quali risultano avere anche un ufficio contabile ( …… ) ben strutturato, a differenza della RAGIONE_SOCIALE che si configura come la classica cartiera. Le fatture di acquisto intracomunitario, senza applicazione dell’Iva, sono emesse alla RAGIONE_SOCIALE dalla società cipriota RAGIONE_SOCIALE e non dalla raffineria slovena RAGIONE_SOCIALE, tuttavia, il pagamento è effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE non alla RAGIONE_SOCIALE, che emette le fatture ma al fornitore sloveno previo ricevimento della provvista finanziaria da parte della RAGIONE_SOCIALE. In ultimo la RAGIONE_SOCIALE emette fattura con Iva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE che detrae l ‘imposta”. Anche l”esame della documentazione analizzata nel corso della verifica della società RAGIONE_SOCIALE ha poi fatto emergere il medesimo modus operandi riscontrato nel corso della verifica effettuata nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE ) ‘ ); a fronte di tali elementi la CGT ha ritenuto – con uguale accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità – non assolto l’onere probatorio a contrario a carico della contribuente non apparendo dirimenti e/o significativi, sotto tale profilo, gli elementi offerti da quest’ultima (‘ la circostanza che le operazioni intercorse a prezzo di mercato, né che ogni operatore coinvolto nell’operazione commerciale ne ricavato un profitto, ovvero
che tale operazione si resa necessaria perché la società ricorrente non poteva garantire idonea garanzia all’acquisto, né che la RAGIONE_SOCIALE fosse titolare di partita d’Iva ‘); ciò conformemente all’orientamento di questa Corte secondo cui è priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture, quanto sulle evidenze contabili dei pagamenti quanto, infine, sull’inesistenza di un dimostrato vantaggio perché i prezzi di vendita erano conformi o superiori alla media di mercato. Si tratta, invero, di circostanze, le prime, già insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente (e relative a dati e documenti facilmente falsificabili), e, l’ultima, perché riferita ad un dato di fatto esterno alla fattispecie tipica ed inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode (v. Cass. n. 9851 del 2018 Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16469 del 2018; Cass. n. 20059 del 2014 cit.; Cass. n. 428 del 14/01/2015; Cass. n. 29002 del 05/12/2017; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14). Peraltro, con riguardo alle prove, mai può essere censurata la valutazione in sé degli elementi probatori secondo il prudente apprezzamento del giudice (ex multis, Cass. n. 1414/2015; Cass. n. 13960/2014; Cass. n. n. 24155 del 2017).
In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALE somme di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ., liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 14.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Condanna la ricorrente a pagare in favore della controricorrente l’ulteriore importo di euro 7.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., nonché l’ importo di euro 3.500,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il 28 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME