Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6710 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6710 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
Oggetto: Tributi 2016
Operazioni soggettivamente Inesistenti- detrazione Iva acquisti di carburante per autotrazione a prezzi inferiori alle quotazioni PLATTS
ESTINZIONE
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 3936 del ruolo generale dell’anno 2025, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC:EMAIL), giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, INDIRIZZO;
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 648/07/2024 , della Corte di Giustizia di II grado dell’Abruzzo, depositata in data 25.09.2024, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo aveva accolto l’appello proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 54/01/2024 della Commissione tributaria provinciale di Pescara che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio previo p.v.c. della G.d.F. di Pescara, aveva ripreso, per il 2016, l’Iva indebitamente detratta in relazione a fatture emesse da società ritenute c.d. cartiere (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE), fittiziamente interposte tra la contribuente e il fornitore effettivo afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti di acquisto di carburanti per autotrazione a prezzi inferiori alle quotazioni ufficiali del PLATTS (prezzi medi rilevati giornalmente per diverse aree geografiche dall’RAGIONE_SOCIALE appartenente al gruppo RAGIONE_SOCIALE), carburanti poi rivenduti dalla contribuente al minuto, a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli della concorrenza, tramite stazioni di servizio (c.d. pompe bianche) gestite dalla stessa.
Si è costituita, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE.
3.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
La società contribuente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380 bis.1 c.p.c.
In data 16.2.2026, la società ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE hanno depositato ‘istanza congiunta per cessata materia del contendere’.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92, 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per avere la CGT di II grado acc olto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE con una motivazione apparente, non contenendo un’esposizione logicamente ordinata degli argomenti a sostegno della decisione, sì da rendere incomprensibile l’iter logico seguito dal giudice a fondamento del proprio convincimento.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 e 2700 c.c., 116 c.p.c. per avere la CGT di II grado ritenuto dimostrato dall’Ufficio che gli acquisti del carburante erano stati effettuati a prezzi, quasi sempre, inferiori alle quotazioni Platts – quale circostanza plausibilmente sintomatica della consapevolezza da parte della società contribuente della frode Iva atteso che dette quotazioni indicate nell’avviso godevano della ‘fede pri vilegiata’ propria degli accertamenti compiuti personalmente e direttamente dal pubblico ufficiale; con ciò ritenendo erroneamente l’avviso di accertamento assimilabile, quanto al valore probatorio, all’atto pubblico di cui all’art. 2700 c.c., in luogo di valutare, con prudente apprezzamento, la tabella, elaborata dall’Ufficio, di confronto tra il prezzo di acquisto della società e quello risultante dal Platts (contenuta nell’avvis o di
accertamento); al riguardo, ad avviso della ricorrente, anche a volere ritenere il riferimento alla ‘fede privilegiata’ operato dal giudice, in realtà, avuto riguardo al contenuto del p.v.c., la valenza probatoria RAGIONE_SOCIALE stesso non si estendeva in maniera g eneralizzata all’intero contenuto dell’atto
Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. nonché degli artt. 167 e segg. della Direttiva n. 2006/112 e 19 del DPR n. 600/73 per avere la CGT ritenuto che gli elementi relativi alla fittizietà RAGIONE_SOCIALE società fornitrici (assenza di dipendenti e strutture operative) dimostrassero, al contempo, la consapevolezza da parte della società contribuente della frode Iva, trattandosi di circostanze conoscibili consultando visure camerali e bilanci.
Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.36 del d.lgs. n. 546/92, 132, comma 1, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. per avere la CGT, con una motivazione apparente, affermato apoditticamente che elemento di rilevanza sintomatica della consapevolezza della società di prendere parte ad una frode fosse costituito dalla circostanza che ‘due di quelle società erano state costituite solo pochi mesi prima’.
In data 16.2.2026, la società ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE hanno depositato ‘istanza congiunta per cessata materia del contendere’ rappresentando di avere raggiunto, in data 15 dicembre 2025, un accordo conciliativo per la definizione totale della controversia, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 546/92 e che la conciliazione si era perfezionata con la sottoscrizione dell’accorso medesimo.
Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio rimangono a carico della parte anticipataria.
8. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., sez. 6-3, n. 19560 del 2015; sez. 6-L n. 28311 del 2018; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400; Cass. sez. 5, n. 17974 del 2023);
P.Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese a carico della parte anticipataria.
Così deciso in Roma il 12 marzo 2026
Il Presidente NOME COGNOME