Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19593 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19593 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24326/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
-controricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 1372/09/16 depositata il 16/03/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1372/09/16 del 16/03/2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 16752/08/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva respinto i ricorsi riuniti proposti dalla società contribuente nei confronti di due avvisi di accertamento concernenti IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2007 e 2008.
Come si evince dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stati notificati in ragione dell’utilizzazione di fatture relative ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.
La CTR accoglieva parzialmente l’appello di RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che : a) l’omessa allegazione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società fornitrici non comportava la nullità degli atti impositivi, che ne riportavano le circostanze rilevanti; b) erano stati acquisiti «elementi certamente adeguati per sostenere una forma, quantomeno colposa, di corresponsabilità della contribuente nella frode perpetrata dalle società fornitrici»; c) la ripresa concernente l’indeducibilità dei costi andava, invece, annullata.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
NOME resisteva in giudizio con controricorso e proponeva ricorso incidentale, affidato a due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 42 e 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
per avere la CTR omesso di pronunciare in ordine alla eccepita nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione e, comunque, per non avere dichiarato, con riferimento a tale difetto, la nullità degli atti impositivi.
1.1. Il motivo, nella sua duplice prospettazione, è in parte infondato e in parte inammissibile.
1.2. Il motivo è infondato nella parte in cui si denuncia l’omess a pronuncia della CTR: il giudice di appello, infatti, ha puntualmente argomentato in ordine alla motivazione degli avvisi di accertamento, ritenendo la non necessità dell’allegazione degli avvisi di accertamento concernenti le singole società cartiere in ragione del fatto che detti avvisi sono stati riportati nella loro parte essenziale, pienamente idonea a far comprendere le ragioni della pretesa.
1.3. Trattasi di motivazione congrua e, con riferimento alla parte degli avvisi trascritti, anche corretta: una cosa è la motivazione dell’atto impositivo, che ha la finalità di porre il contribuente in grado di difendersi in giudizio, altra cosa è la prova delle circostanze in esso dedotte, che attiene al merito del giudizio affidato alle Commissioni (oggi Corti) tributarie e non alla legittimità del provvedimento.
1.4. Per il resto il motivo è inammissibile, in difetto della trascrizione integrale della motivazione degli avvisi e della mancata specificazione della loro presenza nel fascicolo d’ufficio (Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022).
Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza, in violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 132 cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente in ordine agli elementi probatori idonei a comprovare l’emissione di fatture soggettivamente inesistenti, nonché la frode perpetrata da RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
2.3. Nel caso di specie, la CTR ha diffusamente motivato, con riferimento alle emergenze istruttorie, in ordine alla fittizietà dei fornitori e agli elementi indiziari dai quali dedurre la conoscenza o conoscibilità della frode in capo ad RAGIONE_SOCIALE.
2.4. Siffatta motivazione è idonea a far comprendere la ratio decidendi e, dunque, non è né inesistente, né apparente.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 41 e 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l’elemento soggettivo ed il compimento di transazioni a prezzi inferiori a quelli normali.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta; la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad
elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi » (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020).
3.3. Il giudice di appello si è pienamente conformato al superiore principio di diritto, ampiamente argomentando in ordine agli elementi indiziari da cui si possa evincere non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore (e, quindi, la soggettiva inesistenza delle fatture utilizzate), ma anche la conoscibilità della frode IVA in capo ad RAGIONE_SOCIALE; e gli elementi indiziari evidenziati non sono unicamente riconducibili alla menzionata fittizietà (mancata conservazione di recapiti e nominativi degli interlocutori, essendo le società intermediarie intestate a prestanomi; mancanza di iniziative dei fornitori volte ad ottenere il pagamento di crediti anche ingenti; valore delle merci compravendute inferiore a quello di mercato).
3.4. Del resto, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).
3.5. La ricorrente, nel contestare una inesistente violazione di legge, mira in realtà a svalutare la portata indiziaria degli elementi indicati dalla sentenza impugnata e ad attribuire rilevanza ad elementi trascurati dalla medesima; così facendo, peraltro, RAGIONE_SOCIALE tenta di fornire una valutazione complessiva dei fatti di causa diversa da quella legittimamente ritenuta dal giudice di appello, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).
Con il quarto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, i quali, se compiutamente esaminati, avrebbero condotto la sentenza impugnata ad escludere la soggettiva inesistenza delle operazioni poste in essere.
4.1. Il motivo è inammissibile.
4.2. In disparte dalle questioni di autosufficienza del ricorso, non avendo RAGIONE_SOCIALE operato le opportune trascrizioni e i necessari rimandi al
fascicolo d’ufficio (cfr. Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022), come già accennato con riferimento al precedente motivo, la CTR esamina compiutamente le questioni di fatto dedotte dalle parti (fittizietà dei fornitori; consapevolezza della frode da parte della società contribuente), sicché non vi sono fatti rilevanti omessi.
4.3. L’ accertamento di fatto compiuto dalla sentenza impugnata è legittimo, logico e coerente: allo stesso la ricorrente tende a contrapporre una diversa interpretazione dei medesimi fatti storici presi in considerazione dalla CTR, sicché la censura implica la proposizione di un vizio di insufficiente motivazione e si rivela inammissibile anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018).
Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza in violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 132 cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente in ordine ai prezzi delle merci compravendute, ritenuti inferiori al prezzo di mercato.
5.1. Il motivo è infondato.
5.2. Ancora una volta deve evidenziarsi che la motivazione del giudice di appello sussiste e non è al di sotto del minimo costituzionale, rendendo ben chiara la ratio decidendi .
5.3. In particolare, a pag. 7-8 della sentenza impugnata si legge che la Guardia di finanza ha evidenziato che i prodotti ceduti a RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE sono stati fatturati ad un prezzo inferiore a quello di costo. Di qui la ragionevole conclusione che la vendita sia avvenuto a prezzi inferiori a quelli di mercato in ragione del mancato
versamento dell’IVA; e tale ragionamento è stato ritenuto estensibile a tutti i fittizi fornitori di RAGIONE_SOCIALE.
Con il sesto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza in violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 132 cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione illogica in ordine alla circostanza che si possano trarre indizi anche dall’assenza di recupero dei crediti vantati.
6.1. Il motivo è inammissibile.
6.2. HTG contesta un argomento utilizzato dalla CTR per accreditare la conoscibilità della frode in capo alla società contribuente, affermando che tale argomento sarebbe del tutto illogico in relazione alle circostanze di fatto del caso concreto.
6.3. Ancora una volta, la ricorrente tende ad accreditare una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella considerata dalla CTR, entrando quindi nel merito dell’accertamento del giudice, con conseguente inammissibilità della censura in sede di legittimità.
Con il primo motivo di ricorso incidentale AE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della l. 24 dicembre 1993, n. 537, dell’art. 8 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella l. 26 aprile 2012, n. 44 e dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi TUIR), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR indebitamente ritenuto deducibili i costi, senza considerare la mancanza di inerenza degli stessi, debitamente contestata dall’Amministrazione finanziaria.
7.1. Il motivo è fondato.
7.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, la deducibilità dei costi va verificata alla luce dell’art. 8 del d.l. n. 16 del
2012; il comma 1 della menzionata disposizione ha sostituito l’art. 14, comma 4 bis , della l. n. 537 del 1993, nel modo che segue: «Nella determinazione dei redditi di cui all’art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 424 cod. proc. pen., ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 del citato codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’art. 157 cod. pen.. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen., ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 c.p.p., fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell’art. 529 cod. proc. pen., compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi».
7.3. Orbene, è stato rilevato, anche sulla scorta della relazione al disegno di legge di conversione del d.l. n. 16 del 2012, che, poiché nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti i beni acquistati -di regola (e salvo il caso, ad esempio, in cui il “costo” sia consistito nel “compenso” versato all’emittente il falso documento) -non sono stati utilizzati direttamente per commettere il reato ma, nella maggior parte dei casi, per essere commercializzati, non è più sufficiente il coinvolgimento, anche consapevole, dell’acquirente in operazioni fatturate da soggetto diverso dall’effettivo venditore perché non siano deducibili, ai fini delle imposte sui redditi, i costi relativi a dette
operazioni; ferma restando, tuttavia, la verifica della concreta deducibilità dei costi stessi in relazione ai requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità (cfr. Cass. n. 10167 del 20/06/2012; Cass. n. 24426 del 30/10/2013; Cass. n. 26461 del 17/12/2014; Cass. n. 25249 del 07/12/2016; Cass. n. 27566 del 2018, cit.; Cass. n. 32587 del 12/12/2019; Cass. n. 4645 del 21/02/2020).
7.4. Nel caso di specie il giudice di appello ha ritenuto, con valutazione di fatto, che i costi dedotti dalla società contribuente non siano stati usati direttamente per commettere il reato ma non ha affatto verificato se detti costi siano effettivamente inerenti, come specificamente contestato da AE, valutazione che deve essere, dunque, demandata al giudice del rinvio.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, avendo la CTR omesso di soffermarsi sulle operazioni effettuate con alcuni fornitori.
8.1. Il motivo resta assorbito in ragione del rigetto del ricorso principale, all’accoglimento del quale è stato espressamente condizionato.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo e rigettato il ricorso principale. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
9.1. Poiché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo e rigettato il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 27/03/2024.