Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20506 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20506 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13483/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) pec: , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) pec:
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA n. 1326/19/23 depositata il 11/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1326/19/23 del l’11 /04/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Lombardia (di seguito CGT2 ) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 123/03/22 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Como (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di cinque avvisi di accertamento per IVA relativi agli anni d’imposta dal 2013 e 2017.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, con gli atti impositivi veniva contestata l’indetraibilità RAGIONE_SOCIALE‘IVA in relazione all’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
1.2. La CTR respingeva l’appello di NOME evidenziando che: a) l’RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (di seguito AE) aveva «dimostrato, mediante elementi gravi, precisi e concordanti l’inesistenza soggettiva RAGIONE_SOCIALEe operazioni contestate e la consapevolezza di RAGIONE_SOCIALE di essere parte del sistema fraudolento»; b) altrettanto non poteva dirsi riguardo l’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio da parte RAGIONE_SOCIALEa società contribuente: «anche volendo, in via di mera ipotesi, escludere una diretta partecipazione al sistema fraudolento, non vi neppure alcun valido elemento di prova che che RAGIONE_SOCIALE effettuato tutti i controlli, formali e sostanziali, necessari per accertare l’effettiva operatività RAGIONE_SOCIALEe società fornitrici italiane e, in particolare, se le stesse disponessero di tutte le risorse (personale dipendente, beni strumentali, etc.) che una struttura operativa necessariamente avere»; c) risultava «legittimo il raddoppio dei termini di legge operato dall’Ufficio per tutti gli avvisi di accertamento oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente vertenza»; d) era corretta l’emissione di un avviso di accertamento integrativo con riferimento
all’anno d’imposta 2013 ; e) andavano confermate «le sanzioni irrogate maggiorate, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1, D.lgs. n° 472/1997, attesa la gravità RAGIONE_SOCIALEa condotta contestata, la reiterazione per più anni ed il rilevante danno economico procurato all’Erario».
Avverso la sentenza di appello NOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
NOME resisteva in giudizio con controricorso.
Con decreto datato 10/08/2023, questa Corte formulava proposta di definizione anticipata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis cod. proc. civ.
Con istanza del 09/10/2023 il ricorrente chiedeva la decisione del ricorso e, quindi, depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per avere la CTR reso motivazione apparente in ordine alla soggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALEe fatture.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALEe regole sul riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova in materia di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione, sono infondati e il secondo anche, in parte, inammissibile.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la
consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione RAGIONE_SOCIALE‘imposta; la prova RAGIONE_SOCIALEa consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità RAGIONE_SOCIALEa contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALEe merci o dei servizi » (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020).
2.2. Sotto altro profilo, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,
ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
2.3. Nel caso di specie, con motivazione tutt’altro che apparente o contraddittoria, la CTR ha ricostruito minuziosamente i fatti di causa, evidenziando: a) la natura di cartiere RAGIONE_SOCIALEe società fornitrici, per lo più facenti capo, direttamente o indirettamente, a NOME COGNOME; b) l’interposizione di detti soggetti tra i fornitori esteri o italiani e la società contribuente; c) l’esistenza di un copioso scambio di email concernenti le forniture e l’interposizione; d) la circostanza che spesso era proprio NOME ad accordarsi direttamente con i fornitori esteri o italiani; e) l’esistenza di intercettazioni telefoniche che confermavano la consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa frode in capo a NOME; f) l’acquisto di prodotti sottocosto da parte RAGIONE_SOCIALEa società contribuente (in proposito, la perizia di parte prodotta dalla contribuente è motivatamente ritenuta inattendibile).
2.4. Il giudice di appello ha poi escluso la configurabilità, in ipotesi, sia RAGIONE_SOCIALEa pratica cd. del dropshipping , non essendo emersa alcuna prova al riguardo, sia RAGIONE_SOCIALEa buona fede di NOME, la quale, quanto meno, non ha dimostrato di avere «effettuato tutti i controlli, formali e sostanziali, necessari per accertare l’effettiva operatività RAGIONE_SOCIALEe società fornitrici italiane e, in particolare, se le stesse disponessero di tutte le risorse (personale dipendente, beni strumentali, etc.) che una struttura operativa deve necessariamente avere» (pag. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
2.5. Trattasi di motivazione esaustiva e completa che, da un lato esclude la motivazione apparente e, dall’altro, non è nemmeno tacciabile di violazione RAGIONE_SOCIALEe regole di riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio, essendosi la CTR scrupolosamente attenuta al principio di diritto più sopra enunciato.
2.6. Le dettagliate contestazioni RAGIONE_SOCIALEa società contribuente mirano a mettere in discussione, a mezzo la proposizione di una censura di violazione di legge, la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in quanto la CTR avrebbe violato la norma concernente il raddoppio dei termini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento con riferimento agli anni d’imposta 2013 -2015, norma non operante nel caso di mancato inoltro RAGIONE_SOCIALEa notizia di reato ovvero di inoltro RAGIONE_SOCIALEa stessa per soggetti diversi.
3.1. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., motivazione apparente con riferimento alla problematica del raddoppio dei termini.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, vanno disattesi.
4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria ivi
introdotta, che richiama l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati » (Cass. n. 16728 del 09/08/2016; Cass. n. 22337 del 13/09/2018; Cass. n. 11620 del 14/05/2018; Cass. n. 26037 del 16/12/2016; Cass. n. 11171 del 30/05/2016; Cass. n. 22587 del 11/12/2012).
4.2. Il superiore indirizzo giurisprudenziale, ormai consolidato, ha ampiamente tenuto conto di Corte cost. n. 247 del 2011 ed è stato correttamente applicato dalla CTR, che ha accertato la presentazione di numerose notizie di reato relativamente agli anni d’imposta oggetto di censura.
4.3. Le contestazioni RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di cui al terzo motivo, da un lato, sono inammissibili, perché tendono a mettere in discussione l’accertamento in fatto del giudice di appello; dall’altro, sono anche infondate, essendo del tutto irrilevante che la notizia di reato riguardi terzi o non sia stata effettivamente presentata: il presupposto normativo, infatti, è la sussistenza di una situazione che faccia scattare l’obbligo di denuncia (cfr., da ultimo, Cass. n. 20409 del 14/07/2023; Cass. n. 29988 del 13/10/2022).
4.4. Infondata è, altresì, la contestazione di motivazione apparente, avendo la CTR chiaramente indicato la ratio decidendi .
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per avere la CTR escluso l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento integrativo con riferimento all’anno d’imposta 2013, affermando erroneamente che le contestazioni successive riguardino informazioni sopravvenute.
5.1. Il motivo è inammissibile.
5.2. L’avviso di accertamento integrativo di cui all’art. 43 , terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 57, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 ha come presupposto la «sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi» -oltre che la necessaria indicazione degli atti e dei fatti attraverso i quali questi siano stati acquisiti (cfr. Cass. n. 27543 del 30/10/2018; Cass. n. 16391 del 21/11/2002; Cass. n. 6459 del 17/03/2010).
5.3. Nel caso di specie, la CTR ha accertato che la fattispecie esaminata nell’ambito del primo accertamento relativo all’anno d’imposta 2013 riguardava un’ipotesi di indebita emissione di fatture senza IVA per cessioni all’esportazione, fattispecie differente da quella in esame nel presente giudizio, scaturita da una verifica fiscale iniziata dalla Guardia di finanza di Como nell’anno 2019 , dall’ispezione eseguita «presso l’abitazione di COGNOME NOME (socia di RAGIONE_SOCIALE) ove era stata reperita la documentazione utile ad accertare l’esistenza di operazioni soggettivamente inesistenti» e dalle segnalazioni riguardanti alcuni fornitori pervenute alla Guardia di Finanza di Como. L’emissione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento integrativo è stata, pertanto, ritenuta legittima, in quanto giustificata dalla sopravvenienza di elementi nuovi.
5.4. Ciò premesso, la società contribuente contesta la sussistenza dei nuovi elementi e, quindi, inammissibilmente in questa sede di legittimità, l’accertamento in fatto del giudice di merito.
Con il sesto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per motivazione apparente o omessa con riferimento alla legittimità RAGIONE_SOCIALEe sanzioni irrogate.
6.1. Il motivo è infondato.
6.2. La CTR ha affermato che le sanzioni sono state quantificate secondo il principio del favor rei ed «irrogate maggiorate, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, comma 1 D.lgs n° 472/1997, attesa la gravità RAGIONE_SOCIALEa condotta contestata, la reiterazione per più anni ed il rilevante danno economico procurato all’Erario».
6.3. Trattasi di motivazione sicuramente sintetica, ma non per questo omessa o apparente, essendo ben chiare le ragioni per le quali la pretesa sanzionatoria sia stata confermata.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
7.1. La ricorrente va conseguentemente condannata al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato RAGIONE_SOCIALEa lite di euro 72.424.448,90.
7.2. La società contribuente va, altresì, condannata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 bis cod. proc. civ., al pagamento RAGIONE_SOCIALEe ulteriori somme pure liquidate in dispositivo.
7.3. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 50.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito e alla somma di euro 25.000,00 a titolo di responsabilità aggravata; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 5.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dichiara la
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 28/03/2024.