Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33521 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33521 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4607/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, in proprio e quale legale rappresentante di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE (C.F. 03452530169), rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore all’indirizzo PEC
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura
Oggetto: tributi IVA – operazioni soggettivamente inesistenti
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, n. 2579/25/23 depositata in data 28 agosto 2023. Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 5 novembre 2024
RILEVATO CHE
La società contribuente NOME RAGIONE_SOCIALE ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2014, con il quale venivano disconosciuti costi non inerenti in quanto non certi e si disconosceva la detrazione IVA su operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, con ripresa di imposte dirette e indirette. All’avviso nei confronti della società accedeva l’avviso emesso nei confronti del socio per maggior reddito da partecipazione , anch’esso impugnato. Gli avvisi scaturivano da una verifica a carico di un fornitore della società contribuente, rivelatosi soggetto privo di organizzazione, dalla quale aveva tratto origine un accertamento « a tavolino » nei confronti della società contribuente, che teneva conto della documentazione richiesta dall’Ufficio ed esibita dalla società contribuente .
La CTP di Bergamo ha respinto il ricorso della società contribuente e ha ritenuto inammissibile quello del socio in quanto tardivamente proposto il 7 agosto 2020, a fronte della notificazione dell’avviso di accertamento avvenuta in data 29 dicembre 2019.
La CGT di secondo grado della Lombardia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dei contribuenti . Il giudice di appello ha ritenuto preliminarmente che gli atti impositivi sono correttamente motivati, avendo l’Ufficio trascritto il contenuto essenziale dell’attività istruttoria condotta nei confronti del fornitore da cui ha tratto origine l’accertamento nei confronti della società contribuente. Nel merito, il
giudice di appello ha ritenuto che le fatture oggetto di contestazione sono inesistenti, in quanto emesse da soggetto privo di organizzazione, relative a prodotti acquistati a sua volta da una precedente « cartiera », le cui operazioni sottostanti erano prive di riscontri extracontabili. A fronte, poi, dell’assolvimento della prova contraria da parte della società contribuente relativa alla esistenza della merce acquistata, il giudice di appello ha ritenuto che il costo non fosse certo nel suo ammontare, per la cui determinazione la sentenza impugnata ha ritenuto di valorizzare il campione merceologico offerto dall’Ufficio. Ha, poi, confermato l’inammissibilità del ricorso del socio, sul presupposto del perfezionamento della notifica dell’atto impositivo in data 27 dicembre 2019 e della spedizione della CAN.
Propongono ricorso per cassazione i contribuenti, affidato a quattro motivi; resiste con controricorso l’Ufficio . E’ stata emessa proposta di definizione accelerata in data 27 aprile 2024, ritualmente opposta da parte ricorrente. Parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente motivato l’avviso di accertamento relativo alla società contribuente. Osserva parte ricorrente che la motivazione dell’atto impositivo non conteneva quelle indicazioni necessarie a esercitare il diritto di difesa, non essendo l’avviso di accertamento emesso nei confronti del fornitore della contribuente né allegato, né riportato nel suo contenuto essenziale e, in ogni caso, non sarebbero riportate le fonti di prova dalle quali l’Ufficio sarebbe giunto a tale conclusione nei confronti del fornitore e -a sua volta -dell’originario fornitore, definito anch’esso soggetto privo di organizzazione.
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 2697, 2729 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’Ufficio avesse assolto all’onere della prova circa la inesistenza oggettiva dei costi disconosciuti e il disconoscimento di IVA per fatture soggettivamente inesistenti. Osserva parte ricorrente che le affermazioni contenute nella sentenza impugnata non sono supportate da adeguati elementi di prova, in quanto riguardanti la sola fornitrice della società contribuente. Osserva, inoltre, che la sentenza impugnata avrebbe riconosciuto l’effettiva fornitura della merce, limitandosi a disconoscere l’ammontare del costo , per cui la sentenza impugnata ha errato nel non considerare che in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’Ufficio deve provare il coinvolgimento della società contribuente nella frode IVA secondo indici di diligenza propri di un accorto operatore commerciale, accertamento che sarebbe mancato nella sentenza impugnata. Contesta, in caso, la pregnanza degli elementi istruttori relativi alla natura di cartiera della fornitrice.
3. Con il terzo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 14, comma 4 -bis , l. 24 dicembre 1993, n. 537 con riferimento alla carenza di prova in merito alla sovrafatturazione. Parte ricorrente trascrive l’avviso di accertamento che evidenzia come dopo l’esame della documentazione esibita a richiesta dalla società contribuente, l’Ufficio si è limitato a contestare la mera natura soggettiva degli acquisti, in quanto effettivamente acquistati ma da canali alternativi rispetto alla fornitrice emittente. In relazione a tali acquisti, l’Ufficio avrebbe proceduto a quantificare i costi ricorrendo all’applicazione di un valore mediano sulla base di un campione di contribuenti. Osserva parte ricorrente che la valutazione di incongruità effettuata dal giudice di appello, conformemente a quella del giudice di primo grado, sarebbe
fondata su elementi di prova inconsistenti, ossia la falsità (soggettiva) delle fatture e la redditività dichiarata dalla contribuente, in quanto inferiore alle medie di settore, per cui risulterebbe non provata la sovrafatturazione.
Con il quarto motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto perfezionata la notificazione dell’atto impositivo a persona diversa dal destinatario, così ritenendo tardivo il ricorso promosso dal socio. Osserva parte ricorrente che la notifica sarebbe avvenuta a familiare convivente non tramite ufficiale giudiziario, bensì tramite servizio postale, per cui l’Ufficio avrebbe dovuto inviare la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) e che il termine per la proposizione del ricorso decorrerebbe dalla comunicazione della CAN. Osserva il ricorrente che la consegna della CAN sarebbe avvenuta in data in data 17 gennaio 2020, per cui -tenendo conto della sospensione COGNOME – il ricorso promosso dal socio sarebbe tempestivo.
La proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato ha evidenziato l’inammissibilità del primo motivo in quanto tende a un diverso accertamento in fatto circa la congruità del contenuto dell’atto impositivo rispetto all’esercizio del diritto di difesa del contribuente, come accertato dal giudice del merito, laddove il giudice di appello ha accertato che « l’Agenzia non si è limitata a richiamare genericamente l’attività istruttoria compiuta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ma ha riportato il contenuto essenziale degli elementi che ne hanno fatto supporre la condotta illecita, inserendo tra l’altro in virgolettato alcuni passaggi dell’accertamento a carico del fornitore ».
6. Nella memoria il ricorrente insiste perché sia verificato se l’Agenzia abbia effettivamente riportato nell’atto impositivo il contenuto essenziale dell ‘atto presupposto (« nel richiamare a sostegno delle proprie
argomentazioni l’avviso di accertamento notificato ad un soggetto terzo, ossia il fornitore della Società odierna ricorrente, senza allegarlo, ne abbia o meno riportato il contenuto essenziale»).
7. Il collegio ritiene che la proposta vada confermata, avendo il giudice di appello compiuto tale accertamento in fatto, conformemente a quanto già accertato dal giudice di prime cure (« L’Agenzia non si è limitata a richiamare genericamente l’attività istruttoria ma ha riportato il contenuto essenziale degli elementi che ne hanno fatto supporre la condotta illecita, inserendo con virgolette alcuni passaggi dell’accertamento a carico del fornitore »), in ossequio alla conforme giurisprudenza di questa Corte ( ex multis Cass., Sez. V, 29 novembre 2023, n. 33327; Cass., Sez. V, 12 gennaio 2021, n. 239). Non è, del resto, con la violazione di legge che può giungersi a un diverso accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello, non potendo con la censura in oggetto giungersi a un diverso apprezzamento delle prove e dei documenti, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315).
8. Con riferimento al secondo motivo la proposta di definizione accelerata, dopo avere ritenuto infondato il riferimento al travisamento dell’informazione probatoria, ha evidenziato l’inammissibilità « nella parte in cui deduce violazione dell’onere della prova incombente sul contribuente (sotto il profilo dell’onere di diligenza nel non avere preso parte a una frode IVA), sia in quanto questione nuova ed estranea al thema decidendum , sia in quanto tale motivo non censura pienamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sull’inesistenza ‘quanto meno sotto l’aspetto soggettivo’ del fornitore in quanto soggetto privo di organizzazione e sull’assenza di certezza del contenuto delle fatture».
Sul terzo motivo la proposta di definizione accelerata ha proposto l’inammissibilità del motivo in quanto « volto a un diverso accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello circa la valutazione degli elementi di prova che ha condotto il giudice di appello a ritenere inesistenti, anche in relazione all’importo fatturato, le prestazioni provenienti dal fornitore RAGIONE_SOCIALE, motivo inammissibile -inoltre -in relazione alla dedotta violazione dell’art. 14, comma 4 -bis, l. n. 537/1993, in q uanto questione estranea all’impianto della sentenza impugnata».
La memoria non fa che confermare l’inammissibilità delle suddette censure, essendo le stesse volte a riformulare il giudizio di elezione e valutazione dei mezzi di prova svolto dal giudice del merito e al quale tale compito compete.
Sul quarto motivo, è stato proposto il rigetto per manifesta infondatezza, distinguendo la notifica in oggetto da quella con comunicazione di avvenuto deposito (CAD), laddove « qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l’atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo (Cass., Sez. Lav., 9 febbraio 2022, n. 4160)».
La proposta di definizione accelerata va confermata anche sul quarto motivo, posto che -non aggiungendo la memoria ulteriori utili argomenti di discussione – con la notifica a familiare convivente si presume che l’atto sia giunto a conoscenza del destinatario come indicato nella PDA, in quanto una volta che la notificazione è pervenuta all’indirizzo del destinatario, l’atto deve ritenersi ritualmente consegnato , attesa « la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795 del 29/07/2016; Cass. n. 33563 del 28/12/2018; Cass. n. 12883 del 26/06/2020)» (Cass., Sez. V, 20 maggio 2024, n. 14004), a nulla
rilevando il momento della ricezione della CAN, o raccomandata informativa (Cass., Sez. V, 20 luglio 2021, n. 20736; Cass., Sez. III, 7 giugno 2018, n. 14722).
13. Il ricorso va, pertanto, rigettato, confermandosi la proposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate come da dispositivo e il raddoppio del contributo unificato. La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ . consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata, quantificata in via equitativa in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022), come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 4.300,00, oltre spese prenotate a debito; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 2.500,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 5 novembre 2024