Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7070 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7070 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 902/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELL’UMBRIA N. 207/2024 depositata il 06/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE era attinta da avviso di accertamento (n. NUMERO_DOCUMENTO) con cui la D.P. di Perugia dell’AE, in relazione all’anno d’imposta 2016, recuperava maggiori IRES, IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni, in conseguenza del disconoscimento di costi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti, giusta fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE per cessioni di beni strumentali. L’accertamento traeva origine da indagini della G.d.F. di Assisi, rassegnate in PVC del 27 maggio 2021, da cui era emersa una rete di società -tutte attive nel settore dell’edilizia, aventi coincidente sede legale e riconducibili direttamente od indirettamente ad COGNOME NOME -asservite in varie guise ad attività frodatorie: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, oltreché RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Il primo Giudice rigettava il ricorso, ritenendo provata l’oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni.
La contribuente proponeva appello, che la CGT2 dell’RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza in epigrafe, rigettava.
3.1. In motivazione, la CGT2 evidenziava che:
‘1) COGNOME NOME è titolare della società RAGIONE_SOCIALE che fallisce; 2) RAGIONE_SOCIALE, con COGNOME NOME legale rappresentante, acquista dalla RAGIONE_SOCIALE vari beni strumentali tra cui escavatori, gru, ponteggi; anche questa società fallisce;
RAGIONE_SOCIALE, con legale rappresentante COGNOME NOME, cognato di COGNOME NOME che è il vero dominus della società, acquista gran parte dei beni strumentali di RAGIONE_SOCIALE; anche questa società entra in difficoltà;
RAGIONE_SOCIALE costituita da COGNOME NOME acquista da RAGIONE_SOCIALE i beni strumentali già posseduti da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE.
Soggiungeva che:
–RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato da RAGIONE_SOCIALE beni strumentali (di cui cinque annotati nel registro dei beni ammortizzabili) negli anni 2013 e 2014 per circa € 400.000 oltre IVA, alienati nel 2016, ma il l.r. COGNOMEha riferito di non conoscere le vicende societarie , di non ricordare le condizioni dei beni strumentali, i committenti le opere, i fornitori, i professionisti da cui riceve direttive sulla gestione dei cantieri nonostante che dal 2012 al 2014 fosse stato dipendente di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, né sono state reperite le fatture di acquisto e vendita;
-‘le annotazioni dei tempi, importi e modalità di pagamenti RAGIONE_SOCIALE fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE sono riportate nelle contabilità RAGIONE_SOCIALE due società in maniera assolutamente divergente’;
-l’ingente credito che RAGIONE_SOCIALE iscrive nel 2016 e riporta nel 2017, ‘evidentemente riferito anche alla cessione dei beni strumentali oggetto RAGIONE_SOCIALE fatture in contestazione’ viene azzerato nel 2017 ‘in assenza di incassi nell’anno, motivando in contropartita contabile ‘Banca compensazione”, talché ‘non è stato assolutamente provato l’effettivo pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture’.
Indi riteneva che:
-i beni strumentali non fossero mai usciti dalla disponibilità dell’COGNOME;
-le fittizie cessioni a RAGIONE_SOCIALE (e, di seguito, ad RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) fossero servite solo a consentire l’emissione di fatture infragruppo tali da far figurare costi mai sostenuti per prestazioni di servizi (noleggio) mai rese;
i costi di cui alle fatture contestate sono indeducibili per difetto di inerenza.
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, insistito con memoria del 30 dicembre 2025; resisteva l’AE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ.; 2697 e 2729 cod. civ.; 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600 del 1973 e 54, comma 2, DPR n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT2 violato il criterio di riparto degli oneri probatori.
Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc civ.; 2697 cod. civ.; 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600 del 1973 e 54, comma 2, DPR n. 633 del 1972; travisamento dei fatti e mancato assolvimento dell’onere della prova, in relazione all’art 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: il motivo reitera il precedente, ‘laddove la regola sull’onere della prova fosse ritenuta di natura strettamente processuale e non sostanziale’.
I motivi sono inammissibili.
3.1. Di là dall’evocare elementi documentali (in relazione all”informativa della GdF, richiamata quale pilastro del PVC su cui si fonda l’accertamento impugnato’ e ad un non meglio individuato procedimento penale) e circostanze fattuali (in relazione al rinvenimento di ‘beni’ ‘nella parallela indagine penale’ ed a ‘pagamenti’ pur parziali) in modo del tutto generico e decontestualizzato, senza dimostrarne rilevanza ed ‘a fortiori’ decisività, non individuano alcuna effettiva violazione di legge, limitandosi a sollecitare a questa RAGIONE_SOCIALE una nuova e più favorevole valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, in violazione di natura e limiti del giudizio di cassazione (cfr., tra le innumerevoli, Cass. n. 25332 del 2014), ed in tal guisa omettendo alcun effettivo confronto con il percorso logico -argomentativo della sentenza impugnata.
La CGT2 ha effettuato un’analitica e completa disamina del compendio fattuale, evidenziando come, fallite sia RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE in titolarità dell’COGNOME, questi abbia assunto la regia di un castello composto da numerose società, al medesimo indirettamente (tra le altre: RAGIONE_SOCIALE, per il tramite del prestanome COGNOME) o direttamente
(RAGIONE_SOCIALE) ricollegabili, mediante le quali, per un verso, ha seguitato a mantenere l’effettiva piena disponibilità dei relativi beni strumentali e, per altro verso, ha dato vita ad un sistema di fatturazioni per prestazioni in realtà mai effettuate ed in effetti mai pagate, tanto che il notevole credito di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE è stato semplicemente ‘azzerato’, con causale evanescente (‘Banca compensazione’).
Alla luce di ciò, l’affermazione, contenuta nel primo motivo, secondo cui sarebbe mancato alcun accertamento sulla catena RAGIONE_SOCIALE cessioni, è contraddetta dalla realtà testuale della sentenza impugnata.
In definitiva, la CGT2 ha reso conto dell’avere l’Ufficio offerto la prova presuntiva dell’oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, a fronte della quale, invece, la contribuente non ha in alcun modo assolto l’onere della controprova, ‘limitandosi a formulare generiche asserzioni prive di qualsiasi documentazione probatoria’, mentre, ‘in relazione all’unica eccezione specifica che i pagamenti RAGIONE_SOCIALE fatture sono stati effettuati senza nessuna compensazione di partita l’appellante non indica esattamente i bonifici o le modalità di pagamento effettuate e soprattutto il loro collegamento ai numeri RAGIONE_SOCIALE fatture ‘inesistenti”. Talché risultano pienamente ossequiati gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, a termini della quale, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’AF ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva (‘ex plurimis’ Cass. n. 28628 del 2021), spettando poi al contribuente fornire la prova contraria -nella specie non assolta -dell’effettiva esistenza, senza che questa possa consistere nella mera esibizione della fattura, o nella regolarità -nella specie finanche insussistente -di scritture contabili e pagamenti (‘ex plurimis’ Cass. n. 2160 del 2024).
4. Con il terzo motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.:
‘non è chiarito, dall’atto di accertamento, se inesistenza abbia natura soggettiva o oggettiva ma, in ogni caso, tale inesistenza, ai fini della esclusione della deducibilità dei costi ai sensi dell’art. 109 TUIR, deve essere ricondotta inequivocabilmente ad un panorama probatorio più che convincente, il cui onere resta in ogni caso consolidato in capo all’ufficio e da questi non assolto’.
4.1. Il motivo è manifestamente infondato.
In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti (di un tal genere di operazioni discorrendo la sentenza impugnata nel riferire, in esordio, RAGIONE_SOCIALE ragioni del recupero a termini dell’avviso di accertamento), come accertate dal giudice d’appello, i costi documentati dalle relative fatture sono indeducibili per coessenziale difetto di inerenza (ex plurimis Cass. n. 8716 del 2025), a prescindere dalla conformità (solo) formale ai requisiti previsti dagli artt. 109 TUIR 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, a meno che il contribuente, su cui grava l’onere della prova contraria per i motivi già evidenziati, dimostri l’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni (ex plurimis Cass. n. 20060 del 2022).
In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioni consequenziali come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese di lite, liquidate in euro 5.800, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, lì 20 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME
NOME –