Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14813 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14813 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
Oggetto: Sanzioni Ires -Operazioni oggettivamente inesistenti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26193/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (Pec: EMAIL e EMAIL );
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.3098/45/2015 depositata il 2 aprile 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Viste le conclusioni del sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, nel senso dell’accoglimento del ricorso.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania veniva rigettato l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n.647/5/2013, avente ad oggetto il provvedimento di irrogazione sanzioni IRES ex art.8 comma 2 d.l. n.16/2012 per l’anno di imposta 2010, emesso nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE per operazioni oggettivamente inesistenti poste in essere con fornitori per far figurare operazioni di importazione come intracomunitaria, da cui derivavano le impugnate sanzioni.
Il provvedimento di irrogazione sanzioni veniva emesso a seguito della contestazione di dichiarazione infedele per indicazione di indebita deduzione di componenti negativi non effettivamente sostenuti, nello specifico gli acquisti dal fornitore RAGIONE_SOCIALE, considerati oggettivamente inesistenti e le cessioni di beni nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, a sua volta considerate oggettivamente inesistenti.
La società ricorreva alla CTP deducendo la violazione dell’art.12 comma 5 della l. n.212/2000 per essere l’attività di verifica durata oltre i trenta giorni e, nel merito, l’esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo, ritenendo che la società avesse dimostrato la diligenza richiesta nel
compimento RAGIONE_SOCIALE transazioni commerciali e di aver tenuto un comportamento da cui non potesse ragionevolmente desumersi di non essere coinvolta nella frode. Il giudice d’appello rigettava l’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo non fornita la prova della consapevolezza da parte della contribuente della partecipazione alla contestata frode carosello.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE , affidato a cinque motivi, cui resiste la contribuente con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., l ‘RAGIONE_SOCIALE ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 n.4 cod. proc. civ. da parte della sentenza impugnata, con conseguente sua nullità per assoluta mancanza o mera apparenza della motivazione, avendo il giudice d’appello motivato con riferimento all’avviso e non all’atto impugnato di irrogazione sanzioni, e non con riferimento all’imposizione diretta bensì all’IVA, senza considerare infine che le sanzioni erano relative ad operazioni oggettivamente e non soggettivamente inesistenti.
Con il secondo motivo, in rapporto all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 8 comma 2 d.l. 16/12, convertito con modificazioni in legge 44/12, dell’art.109 TUIR e dell’art. 2697 cod. civ. poiché, essendo incontroversa la natura di mere ‘cartiere’ RAGIONE_SOCIALE società intracomunitarie e nazionali con cui la contribuente ha intrattenuto rapporti commerciali negli anni 2008, 2009 e 2010, da tale circostanza non potrebbe che discendere l’indeducibilità dei componenti negativi per cui è causa, perché a loro volta non effettivamente sostenuti o comunque privi del requisito della concreta determinabilità, anche a prescindere dall’eventuale buona fede della RAGIONE_SOCIALE, del tutto irrilevante ai fini della deduzione dal reddito in materia di Ires. 7. L’RAGIONE_SOCIALE, in via subordinata, ha poi riproposto tre ulteriori motivi relativi all’avviso di accertamento, non oggetto del presente giudizio,
ma oggetto della decisione impugnata.
7.1. Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione la falsa applicazione degli artt. 41 d.l. 331/1993 e 21 comma 7 d.P.R. n. 633/72 per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile il regime di non imponibilità ex art. 41 d.l. 331/93 invocato dalla contribuente, nonostante la mancanza del relativo presupposto materiale e giuridico e cioè la cessione intracomunitaria, posto che le fatture erano state emesse nei confronti di mere cartiere.
7.2. Con il quarto motivo, l’RAGIONE_SOCIALE si duole, agli effetti dell’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., della violazione e falsa applicazione degli artt. 19 comma 1 e 54 comma 2 d.P.R. n. 633/72, nonché degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., per avere la CTR ritenuto provata la buona fede della RAGIONE_SOCIALE e cioè che la stessa avesse dimostrato di non essere consapevole di partecipare ad una cosiddetta frode carosello.
7.3. Con il quinto motivo, l’Amministrazione ha prospettato, ex art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso oggetto di discussione tra le parti, non avendo la Commissione esaminato le specifiche circostanze dedotte dall’Ufficio a pagina 10 del ricorso in appello, asseritamente idonee ad escludere la buona fede della contribuente
Il primo motivo è infondato. La Corte rammenta che per giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232) la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Nella sentenza impugnata l’esposizione del fatto processuale non è totalmente mancante e identifica l’oggetto del contendere sia nell’intestazione che nella vera e propria esposizione del ‘fatto’ nelle
prime due pagine della motivazione. Dall’intestazione della sentenza e dalla lettura della parte espositiva nello svolgimento del processo è identificato l’oggetto del contendere, ossia « la sanzione per indebita deduzione di componenti negativi non effettivamente sostenuti, in relazione al tributo IRES ». Si coglie poi agevolmente dalla lettura RAGIONE_SOCIALE pagg.3-4 della sentenza quale sia la ratio decidendi , incentrata sulla mancata prova della partecipazione della società alla contestata frode carosello.
Il secondo mezzo di impugnazione è fondato, con assorbimento dei restanti.
10.1. La sentenza impugnata, nella parte in ‘diritto’ (pp.3-4) ha incentrato la motivazione della decisione esclusivamente sul recupero nei confronti della società dell’RAGIONE_SOCIALE, oggetto insieme ad altre riprese di un avviso di accertamento separatamente impugnato, ed ha motivato con riferimento all’elemento soggettivo rilevante in riferimento alle operazioni contestate come soggettivamente inesistenti.
10.2. Sono state perciò falsamente applicate le previsioni normative oggetto del secondo motivo, in quanto l’Amministrazione, con l’atto impugnato in questa sede, non ha recuperato il tributo bensì ha irrogato le sanzioni contestando all’Ufficio la presentazione di dichiarazione infedele per indicazione di indebita deduzione di componenti negativi non effettivamente sostenuti, nell’ambito di un sistema di frode fiscale applicata sugli scambi intracomunitari.
10.3. Inoltre, non si verte in materia di operazioni soggettivamente inesistenti. Come evincibile anche dalla esposizione in ‘fatto’ della sentenza, l’atto impugnato ha ad oggetto l’irrogazione nei confronti della contribuente della sanzione amministrativa per l’anno di imposta 2010 ai fini Ires ex articolo 8 comma 2 dl 16/12 in dipendenza da operazioni (gli acquisti dal fornitore RAGIONE_SOCIALE e le cessioni di beni nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE) contestate unicamente come oggettivamente inesistenti. Conseguentemente, non
è pertinente il ragionare da parte del giudice circa l’elemento soggettivo ai fini della partecipazione alla frode, elemento posto a base della ratio decidendi .
11. I motivi terzo, quarto e quinto sono assorbiti dall’accoglimento della censura, la sentenza impugnata dev’essere cassata e la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per il profilo indicato, per quelli rimasti assorbiti e per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
la Corte:
accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, a quelli rimasti assorbiti e per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso il 5.12.2023