Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4027 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4027 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
Oggetto: Ires, Iva ed Irap, 2010 – Sponsorizzazioni sportive Contestate operazioni oggettivamente inesistenti -Regime probatorio.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale stesa su atto allegato, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Reggio nell’Emilia, che ha indicato recapito Pec;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 785, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna il 2.3.2020, e pubblicata il 16.6.2020;
nonché sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale stesa su atto allegato, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Reggio nell’Emilia, che ha indicato recapito Pec;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 1437, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna il 25.10.2021, e pubblicata il 20.11.2021; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, a seguito di verifica fiscale estesa a più anni d’imposta, notificava alla RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di trasporto merci su strada, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto maggiori tributi per Ires, Iva ed Irap, con riferimento all’anno 2010, in conseguenza della ritenuta utilizzazione di fatture relative ad operazioni commerciali reputate oggettivamente inesistenti, aventi ad oggetto sponsorizzazioni sportive nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui non vi era tuttavia prova che le prestazioni fossero state effettivamente fornite. La contribuente proponeva procedura di accertamento con adesione, che però non sortiva esito positivo.
La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna che lo accoglieva ed annullava l’avviso di accertamento.
L’RAGIONE_SOCIALE spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna che, con la innanzi richiamata sentenza n. 1437 del 2021, riformava la decisione della CTP, ritenendo non provata la effettuazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni oggetto dei rapporti di sponsorizzazione. In conseguenza la Commissione tributaria regionale riaffermava la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo.
3.1. Avverso questa decisione la società proponeva ricorso per revocazione che la CTR respingeva con sent. n. 1437, pronunciata il 25.10.2021 e pubblicata il 29.11.2021.
Ha proposto ricorso per cassazione la società avverso il rigetto della richiesta di revocazione, affidandosi ad un motivo di ricorso. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione anche avverso la sentenza, innanzi richiamata, della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 785 del 2.3.2020, pubblicata il 16.6.2020.
In entrambi i procedimenti resiste mediante controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. La ricorrente ha pure depositato memorie illustrative.
Ragioni della decisione
Occorre preliminarmente valutare la circostanza che la contribuente ha impugnato, con ricorsi naturalmente separati, sia la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna con la sentenza n. 785 del 2020, sia la sentenza n. 1437 del 2021, con la quale lo stesso giudice ha deciso, negandola, sulla revocazione della prima decisione.
Ricordato come questa Corte abbia già avuto modo di rilevare che i ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d’appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, possono, ove reputato opportuno e non in pregiudizio del principio di ragionevole durata del processo, essere riuniti in applicazione
analogica dell’art. 335 c.p.c. (Cass. sez. II, 10.7.2024, n. 18966), ritenutane l’opportunità per ragioni di chiarezza, sintesi e completezza espositiva, i ricorsi recanti RGN n. 3302/2021 e n. 9707/2022, possono essere riuniti.
Deve essere esaminata preliminarmente l’impugnazione della decisione sull’istanza di revocazione perché, se accolta, l’esame dell’ulteriore ricorso potrebbe rivelarsi superflua.
Con il motivo di ricorso introdotto avverso la decisione che ha respinto l’istanza di revocazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la società contesta la violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c., perché la CTR è incorsa in una pluralità di errori percettivi, che hanno comportato la pronuncia di una decisione avulsa dai fatti di causa.
2.1. In particolare, la contribuente prospetta che dal contratto di franchising emergeva l’obbligo della RAGIONE_SOCIALE di svolgere attività promozionale in favore della RAGIONE_SOCIALE. In secondo luogo, l’affermazione che lo svolgimento dell’attività pubblicitaria dovesse essere approvata dalla RAGIONE_SOCIALE non trova riscontro negli accordi intervenuti tra le parti. In terzo luogo, l’affermazione che le fotografie proposte al fine di dimostrare che l’attività promozionale in occasione di gare di go -kart non sia stata effettivamente svolta, risulta smentita ‘dai documenti e fatti di causa’. In quarto luogo, il riscontro che l’Associazione sponsorizzata provvedesse al prelievo RAGIONE_SOCIALE somme versate per la pubblicità, poco tempo dopo l’accredito, non offre alcuna prova che le somme venissero retrocesse alla RAGIONE_SOCIALE, e la stessa non è certo assicurata dalle dichiarazioni del responsabile dell’Associazione.
2.2. Il giudice della revocazione si è limitato ad osservare che ‘nel caso di specie la CTR ha dettagliatamente motivato su tutti i punti rilevanti della vicenda e non si ravvisano errori sull’individuazione e trattazione RAGIONE_SOCIALE clausole del contratto di franchising stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (vedi
paragrafo 2.1. della decisione), sulla regolarità RAGIONE_SOCIALE prestazioni (vedi paragrafo 2.2 -2.4). I vizi di motivazione come esposti dalla ricorrente sono eventuali vizi da far valere con ricorso per Cassazione non costituendo, viceversa, errori rilevanti ai sensi del richiamato art. 395 nr. 4 c.p.c.’ (sent. CTR, p. II).
2.3. Deve allora rilevarsi che la decisione del giudice della revocazione, nella sua sinteticità, esprime con chiarezza la propria valutazione. Le critiche della società attengono a valutazioni di merito, che possono essere contestate come tali, ma non individuano vizi di percezione suscettibili di importare la revocazione della decisione impugnata a causa di un errore di fatto.
Contestare l’interpretazione di un contratto fornita dal giudice, importa la censura di una valutazione, non di un errore percettivo. La critica secondo cui il giudice della revocazione non avrebbe valutato correttamente le fotografie che attesterebbero il regolare svolgimento dell’attività pubblicitaria, comporta ancora una censura di merito, anche a trascurare che la critica neppure risulta valutabile, perché la contribuente non riproduce i documenti cui opera riferimento, e non risulta pertanto possibile esaminarli. La società lamenta ancora che non risulta provato il prelievo sistematico dopo breve termine RAGIONE_SOCIALE somme ricevute per la pubblicità da parte della RAGIONE_SOCIALE, e comunque la retrocessione RAGIONE_SOCIALE somme allo sponsor, domandando ancora una valutazione del materiale probatorio. Anche in questo caso non sarebbe scrutinabile il significato RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell’Associazione perché la ricorrente non le riporta.
In definitiva il ricorso avverso la decisione sull’istanza di revocazione risulta comunque infondato.
Occorre quindi esaminare prioritariamente il terzo motivo di ricorso, in quanto potenzialmente idoneo a comportare la definizione del giudizio.
Con il terzo motivo di impugnazione, indicato come proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la società contesta la valutazione della RAGIONE_SOCIALE che ha ritenuto tempestiva la notificazione del ricorso in appello da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Osserva la ricorrente che la sentenza del giudice di primo grado è stata depositata il 10.5.2017, tenendo conto della sospensione feriale, il termine c.d. lungo di impugnazione sarebbe scaduto l’11 dicembre 2017, mentre il ricorso dell’Ente impositore è stato depositato il 15 gennaio 2018, oltre un mese dopo.
3.1. La CTR ha rilevato che il ricorso dell’Amministrazione finanziaria è stato consegnato tempestivamente per la notificazione, l’11.12.2017. La notificazione non è andata a buon fine perché la parte aveva eletto domicilio presso il difensore, che aveva frattanto spostato il proprio studio presso altro indirizzo, senza assicurarne comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice del gravame ha ritenuto che ‘il fatto che il difensore, dopo il giudizio di primo grado, abbia mutato indirizzo professionale non ha rilevanza ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in appello, perché non vi è stata alcuna comunicazione di variazione di domicilio’ (sent. CTR, p. 2 s.), pur dandosi atto che l’Amministrazione finanziaria ha comunque provveduto entro breve termine a rinnovare la notificazione sia presso la sede della società, sia presso il nuovo indirizzo del difensore, e che gli atti sono stati regolarmente consegnati (15.1.2018).
3.2. La decisione adottata dal giudice del gravame appare conforme a diritto, anche se occorre correggere la motivazione. Invero, nel caso di specie deve preliminarmente ricordarsi che la decisione di primo grado impugnata è stata pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna. L’appello è stato proposto innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, che ha sede in Bologna, ed il difensore della parte esercitava la propria attività in Reggio nell’Emilia.
Tanto premesso, questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di statuire che in caso di notifica di atti processuali impugnatori non andata a buon fine, il notificante, se il mancato perfezionamento è dovuto a ragioni a lui non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali che vanno rigorosamente provate. Qualora risulti il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro RAGIONE_SOCIALE risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest’ultimo, nell’ambito del giudizio, del successivo mutamento, Cass. sez. II, 11.6.2018, n. 15056; e non si è mancato di ribadire che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., Cass. sez. VIIII, 9.8.2018, n. 20700 (conf. Cass. SU, 15.7.2016, n. 14594).
Tenuto conto che il patrocinatore della parte esercitava, come suol dirsi, extra districtum , e che l’Amministrazione finanziaria ha sollecitamente ed efficacemente rinnovato la notificazione (15.1.2018), sia presso la società sia presso il nuovo indirizzo del suo difensore, dopo averla tempestivamente effettuata presso il precedente indirizzo di studio
del difensore, domicilio eletto dalla parte, la procedura notificatoria dell’atto di appello deve ritenersi regolarmente perfezionata.
Il terzo mezzo di impugnazione risulta pertanto infondato, e deve perciò essere respinto.
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la società contesta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ‘con riguardo all’asserita natura simulata della operazione’ (ric., p. 7) commerciale, perché la RAGIONE_SOCIALE era obbligata contrattualmente a pubblicizzare il marchio GLS e vi ha provveduto, con la sua approvazione, che non si richiedeva dovesse essere scritta.
Inoltre la società ha provato mediante documentazione fotografica che il marchio GLS è stato effettivamente sponsorizzato.
4.1. Appare opportuno premettere che alla RAGIONE_SOCIALE è contestato di aver emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, in questo giudizio come in altri relativi a diversi anni d’imposta di cui si è assicurata la trattazione contestuale, in relazione alla sponsorizzazione di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dedite alla partecipazione a competizioni di go-kart.
La ricorrente contesta che le prestazioni sono state effettivamente fornite, e comunque che il giudice dell’appello ha valorizzato gli scarni elementi indiziari forniti dall’RAGIONE_SOCIALE, ed ha invece trascurato gli elementi di prova dell’effettività RAGIONE_SOCIALE prestazioni assicurati dalla società.
4.2. La CTR osserva che l’Amministrazione finanziaria ha allegato numerosi elementi di prova al fine di dimostrare la natura di operazioni commerciali oggettivamente inesistenti RAGIONE_SOCIALE affermate attività promozionali. Ha rilevato che il responsabile dell’RAGIONE_SOCIALE ha ammesso che il denaro ricevuto veniva, almeno in parte, retrocesso agli sponsor, e tanto risulta
confermato dai prelevamenti effettuati poco tempo dopo che gli accrediti dai finanziatori erano pervenuti. Ha ritenuto ‘inverosimile’ che la RAGIONE_SOCIALE abbia speso 100.000,00 Euro per pubblicizzare il marchio GLS. Il contratto di franchising prevedeva che ove la RAGIONE_SOCIALE intendesse svolgere attività professionale in suo favore, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto preventivamente approvare le iniziative, ma di queste approvazioni non era stata fornita la prova.
Inoltre, osserva il giudice dell’appello, ‘Le prestazioni pubblicitarie sono indicate in modo molto approssimativo. Non si indicano i piloti e le vetture su cui il marchio verrà esposto e, soprattutto, non si indicano le gare a cui essi avrebbero partecipato … è assente una rendicontazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni eseguite, non descritte neppure in fattura … manca la prova dell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE prestazioni.
Le fotografie esibite in giudizio non dimostrano la partecipazione ad eventi sportivi di kart e piloti dell’RAGIONE_SOCIALE.
Non si comprende dall’esame RAGIONE_SOCIALE fotografie quando siano state scattate, in quali occasioni ed in quali circuiti …’ (sent. CTR, p. 4).
4.3. La ricorrente lamenta che il giudice del gravame ha mal interpretato le prove fornite. La RAGIONE_SOCIALE era tenuta contrattualmente a svolgere attività promozionale per conto della RAGIONE_SOCIALE che, come da contratto, l’aveva comunque approvata. Tuttavia la società non ha cura di indicare come avrebbe dimostrato il ricorrere della circostanza.
La società contesta di aver assicurato la prova dell’effettivo svolgimento dell’attività promozionale, mediante fotografie estratte da siti internet che ritraggono piloti o kart con sponsorizzazione del marchio GLS. A parte queste generiche affermazioni, però, indica un solo elemento specifico, alcune fotografie relative alla pubblicità della GLS nella gara di ‘Rioveggio’ del 4.7.2010, ed alla gara sul circuito Pomposa del 24.7.2010. Ora tali affermati elementi di prova non sono valutabili da questa Corte, perché non riprodotti e neppure dettagliatamente descritti (collocazione
della pubblicità, dimensioni, etc.). Solo per completezza può allora osservarsi che se anche vi fosse prova dell’attività promozionale svolta in due gare dilettantistiche, l’importo versato per la affermata sponsorizzazione, Euro 100.000,00, continuerebbe a rimanere di valore incomprensibilmente elevato.
Invero il giudice del merito non è tenuto ad esporre la propria valutazione su ciascuna RAGIONE_SOCIALE argomentazioni proposte dalle parti, dovendo piuttosto esaminarle ed esporre un percorso motivazionale coerente, che illustri con chiarezza le ragioni della decisione, ed a tanto il giudice dell’appello ha provveduto.
Manca piuttosto, nel ricorso della contribuente, la puntuale confutazione dei diversi argomenti proposti dalla Commissione tributaria regionale che, nel loro complesso, assurgono condivisibilmente a decisivi elementi di prova presuntiva dell’oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali di sponsorizzazione.
Non chiarisce la contribuente in qual modo abbia provato l’effettivo svolgimento RAGIONE_SOCIALE prestazioni, non risolve i dubbi sulla riferibilità di ciascuna di esse ad un determinato anno.
4.4. In sostanza la Commissione tributaria regionale ha espresso con chiarezza la propria valutazione della prova presuntiva, e la contribuente non ne contrasta efficacemente gli argomenti, non dimostra in che cosa abbia sbagliato, limitandosi a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio, peraltro soltanto indicato e non analiticamente descritto nel suo contenuto.
Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto.
Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente critica la violazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, per non avere il giudice del gravame tenuto conto della presunzione assoluta di
deducibilità RAGIONE_SOCIALE spese pubblicitarie fino a 200.000,00 Euro, indipendentemente da ogni valutazione di congruità e convenienza.
5.1. La Commissione tributaria regionale osserva che ‘Irrilevante è il disposto dell’art. 90, 8° co., della l. n. 289/02, la cui applicazione presuppone che le operazioni siano esistenti, non ponendosi alcuna questione di inerenza con riferimento a costi non effettivamente sostenuti’ (sent. CTR, p. 4).
5.2. In effetti il motivo di ricorso non risulta centrato. La Commissione tributaria regionale non afferma che la deducibilità RAGIONE_SOCIALE spese pubblicitarie debba essere negata per valutazioni di congruità o convenienza. Il giudice del gravame sostiene essere mancata la prova che le operazioni commerciali di sponsorizzazione non fossero inesistenti.
Il motivo di ricorso non contrasta, pertanto, una RAGIONE_SOCIALE ragioni della decisione impugnata, e risulta pertanto inammissibile.
In definitiva il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni della pronuncia e del valore della controversia.
6.1. Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni per la condanna della ricorrente al versamento del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
riunisce i ricorsi recanti RGN 3302/2021 e 9707/2022.
Rigetta i ricorsi riuniti proposti da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22.1.2026.
La Presidente NOME COGNOME