Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5979 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5979 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1811/2025 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, in persona del suo ex liquidatore e legale rappresentante, nonchè socio unico e successore, COGNOME NOME;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA, SEZIONE STACCATA DI TARANTO, n. 2272/24 depositata il 20 giugno 2024;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
L RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di gestione di
supermercati, tre distinti avvisi di accertamento relativi agli anni 2010, 2011 e 2012 mediante i quali disconosceva la deducibilità ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette (IRES e IRAP) di componenti negativi di reddito dichiarati dalla predetta società, nonchè la detraibilità dell’IVA su fatture emesse nei suoi confronti dalla RAGIONE_SOCIALE per operazioni di fornitura di liquori a bassa gradazione alcolica, ritenute dall’Ufficio oggettivamente inesistenti; ne derivavano le corrispondenti riprese fiscali e l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.
Gli accertamenti facevano sèguito a una verifica finalizzata al controllo della normativa in materia di accisa sugli alcoli condotta nei riguardi della mentovata RAGIONE_SOCIALE dal RAGIONE_SOCIALE della Guardia di Finanza.
La contribuente impugnava gli avvisi in questione proponendo tre autonomi ricorsi dinanzi alla Commissione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (CTP) di RAGIONE_SOCIALE, la quale, con altrettante sentenze di identico contenuto, riconosciuta la fondatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni addotte dalla parte privata, annullava gli atti impositivi.
Le decisioni venivano successivamente confermate dalla Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Puglia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza n. 2272/24 del 20 giugno 2024 respingeva gli appelli separatamente proposti dall’Amministrazione Finanziaria, riuniti in simultaneo processo.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha spiegato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
È rimasta intimata la RAGIONE_SOCIALE, nel frattempo posta in liquidazione e successivamente cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, evocata in giudizio nella persona del suo ex liquidatore e legale rappresentante, nonché socio unico e successore, NOME COGNOME.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che il ricorso per cassazione in esame è stato correttamente proposto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, nella persona del suo ex liquidatore NOME COGNOME, sebbene la predetta società sia stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 30 maggio 2022 (come attestato dall’allegata visura camerale).
Deve, infatti, ritenersi operante nel caso di specie la previsione contenuta nell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, in base alla quale, «i soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’ articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dl Registro RAGIONE_SOCIALE imprese».
1.1 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 36, secondo comma, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, secondo comma, num. 2, c.p.c..
1.2 Si sostiene che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per motivazione omessa o apparente.
Con il secondo motivo, da ritenersi proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., pur in difetto di specifica rubricazione, sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d) , del d.P.R n. 600 del 1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c..
2.1 Si contesta alla CGT di secondo grado di non aver osservato le norme sul riparto dell’onere probatorio in materia di operazioni oggettivamente inesistenti.
Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è prospettata la violazione dell’art. 21 -bis del d.lgs. n. 74 del 2000.
3.1 Si rimprovera alla Corte regionale di aver erroneamente ritenuto che il decreto di archiviazione emesso nell’àmbito del procedimento penale promosso a carico del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE costituisse elemento di prova valutabile a favore della contribuente.
In virtù del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. e applicabile anche al giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 12002/2014, Cass. n. 11458/2018, Cass. n. 363/2019, Cass. n. 15607/2024), conviene esaminare prioritariamente il secondo motivo, il quale è fondato e merita, pertanto, di essere accolto.
4.1 Questa Corte regolatrice è costante nell’affermare che, qualora l’Ufficio dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza di un’operazione, spetta al contribuente provarne l’effettiva esistenza al fine di poter dedurre i relativi costi e detrarre l’IVA; con la precisazione che un siffatto onere non può ritenersi assolto mediante l’esibizione della fattura o la documentata regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (cfr. Cass. n. 17290/2017, Cass. n. 17619/2018, Cass. n. 28628/2021, Cass. n. 5342/2024).
Tale enunciazione rinviene il suo fondamento normativo nell’art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e nell’art. 39, primo comma, lett. d) (richiamato dal successivo art. 40, primo comma), del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui le omissioni e le false o inesatte indicazioni contenute nella dichiarazione annuale presentata dal contribuente ai fini dell’IVA e RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi possono essere indirettamente desunte anche sulla base di presunzioni semplici, qualora queste siano gravi, precise e concordanti.
4.2 Sul tema è stato ripetutamente statuito che:
gli elementi assunti a fonte di una presunzione non devono essere necessariamente plurimi, potendo in proposito rivelarsi sufficiente anche
un unico elemento, purché grave e preciso (cfr. Cass. n. 43/2019, Cass. n. 14150/2021, Cass. n. 17596/2021);
in caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere gravante sull’Amministrazione Finanziaria non si estende anche alla prova della mala fede; invero, una volta accertata l’assenza dell’operazione, non può ritenersi configurabile la buona fede del contribuente, poiché egli sa certamente se e in che misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo (cfr. Cass. n. 22851/2020 Cass. n. 28628/2021, Cass. n. 2470/2023, Cass. n. 24345/2023);
ove sia investito della controversia sulla legittimità e fondatezza di un atto impositivo, il giudice tributario di merito è tenuto ad apprezzare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, estrinsecando in motivazione i risultati del proprio giudizio; soltanto in un secondo momento, se ritiene che i suddetti elementi siano dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente (cfr. Cass. n. 28628/2021, Cass. n. 28121/2023, Cass. n. 35453/2023, Cass. n. 5342/2024).
4.3 Nel caso di specie, come si evince dallo stralcio del processo verbale di constatazione richiamato per relationem nei tre avvisi di accertamento impugnati e trascritto nel corpo del ricorso per cassazione in assolvimento dell’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c., l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva addotto una serie di indizi della fittizietà RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della contribuente, relative alla fornitura di liquori con gradazione alcolica non superiore ai 15 gradi.
4.4 La CGT di secondo grado non ha sottoposto gli indizi suindicati a una pur sintetica disamina, essendosi limitata ad osservare che l’Ufficio aveva fatto proprie le conclusioni contenute nel p.v.c. redatto dalla
Guardia di Finanzia all’esito della verifica fiscale svolta a carico della RAGIONE_SOCIALE, «senza effettuare alcun altro riscontro sulle giacenze di magazzino e/o sulle fatture contestate» .
Peraltro, nel giudicare meritevoli di positivo apprezzamento gli elementi probatori forniti dalla RAGIONE_SOCIALE, il collegio di seconde cure si è soffermato sulla formale regolarità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili della società e sulla tracciabilità dei mezzi di pagamento da essa utilizzati, i quali, come si è visto sopra, risultano inidonei a dimostrare l’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate.
4.5 Da quanto precede si ricava che la Corte regionale è effettivamente incorsa nella dedotta falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE regole sul riparto dell’onere probatorio in materia di operazioni oggettivamente inesistenti.
Gli altri due motivi di ricorso restano assorbiti dall’accoglimento della censura appena scrutinata.
5.1 Con specifico riferimento al terzo, si evidenzia che nel susseguente giudizio rescissorio dovrà procedersi a una complessiva rivalutazione del compendio probatorio in linea con le indicazioni qui tracciate.
In definitiva, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CGT di secondo grado della Puglia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
6.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione RAGIONE_SOCIALE della Corte Suprema di Cassazione, in data 5 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME