Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12661 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12661 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, sedente in Reggio Emilia, con avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 3452/13/17 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna pubblicata il 14 dicembre 2017;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Fatti di causa
La contribuente ricorreva avverso gli avvisi di accertamento basati sull’assunta natura oggettivamente inesistente di operazioni e in particolare l’emissione di fatture nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Oggetto: op oggettiv inesist
RAGIONE_SOCIALE al solo scopo di creare artatamente un credito da opporre a quest’ultima per il pagamento del trasferimento di diritti e beni ; la stipulazione di un contratto di affitto d’azienda con la RAGIONE_SOCIALE che però dissimulava l’effettivo trasferimento dell’azienda senza l’effettivo pagamento di alcun canone, le cui fatture venivano però dedotte dal reddito della contribuente. A fronte di tali operazioni veniva quindi a mezzo degli avvisi suddetti recuperata la relativa i.v.a. (anni 2009, 2010 e 2011). La CTP rigettava i ricorsi, e la CTR confermava tale sentenza.
La contribuente, quindi, propone ricorso in cassazione affidato a due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, mentre successivamente i ricorrenti hanno presentato memorie.
Ragioni della decisione
1.Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 2689 cod. civ., e degli artt. 42 d.p.r. n. 600/1973 e 56, d.p.r. n. 633/1972.
1.1. Di là dall’erronea indicazione della disposizione che si assume violata, il motivo è inammissibile in quanto con lo stesso si tende a sottoporre a questa Sede una nuova valutazione del materiale probatorio.
Invero il giudice d’appello ha già svolto i suoi accertamenti in fatto a proposito sia dell’effettività del trasferimento d’azienda sia della fittizietà RAGIONE_SOCIALE operazioni, basandoli su elementi fondati essenzialmente sulle dichiarazioni del COGNOME, pure riportate in sentenza.
Né il giudice di merito è tenuto a contrastare uno ad uno gli elementi probatori portati dalle parti, potendo limitarsi a richiamare quelli su cui fonda il proprio giudizio in ordine al fatto che ritiene dimostrato.
Col secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal mancato riscontro probatorio alle conclusioni della CTR secondo cui le cessioni dei contratti di leasing avevano
già svuotato la società e dunque le fatture di cessione emesse erano relative ad operazioni prive ormai di contenuto.
2.1. Anche tale motivo è inammissibile, e questa volta per un duplice ordine di ragioni, e cioè in quanto l’accertamento in ordine alla fittizietà RAGIONE_SOCIALE operazioni di cessione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e l’effettiva cessione dell’azienda dalla prima alla seconda sono stati oggetto di accertamento conforme in entrambi i giudizi di merito, per cui non poteva essere dedotto il motivo indicato all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.
D’altro canto, il motivo in esame neppure indica elementi fattuali che siano stati trascurati dal giudice di merito, ma solo tenta ancora una volta di sottoporre in sede di legittimità una inammissibile revisione circa la valutazione del materiale probatorio.
Il ricorso è dunque inammissibile, e le spese seguono la soccombenza della ricorrente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M .
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Pone a carico della ricorrente ed in favore dell’RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio, che liquida in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024.
Il Presidente
NOME Giudicepietro