Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9040 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9040 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
Oggetto:
Tributi – Avviso di
accertamento – Operazioni
oggettivamente inesistenti.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5002/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona del liquidatore pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 921/01/16, depositata il 14 luglio 2016.
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 921/01/16 del 14/07/2016 la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 1901/07/14 della Commissione tributaria provinciale di Torino (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso due avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2007 e 2008.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, gli atti impositivi avevano negato la sussistenza del diritto della società contribuente di detrarre l’IVA concernente due fatture in acconto ricevute da RAGIONE_SOCIALE, per un importo di euro 600.000,00 ciascuna, attenendo dette fatture ad operazione oggettivamente inesistente.
1.2. Le suddette fatture erano state rilasciate in forza di una convenzione preliminare stipulata, in data 14/12/2007, da RAGIONE_SOCIALE (società ritenuta mera cartiera) e avente ad oggetto la compravendita di un complesso immobiliare nel Comune di Moncalieri. Detto contratto si sarebbe risolto per avveramento della condizione risolutiva in esso prevista, vale a dire il mancato ottenimento dei permessi edilizi entro il 31/12/2008.
1.3. La CTR accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) costituiva circostanza incontroversa che la condotta de RAGIONE_SOCIALE era fraudolenta, avendo la società omesso di versare l’IVA e retrocedendola in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, commercialisti che avevano patrocinato l’affare; b) l’acquirente RAGIONE_SOCIALE, peraltro, non era partecipe della condotta fraudolenta de RAGIONE_SOCIALE, come dedotto anche dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito A E) e confermato dal giudice penale; c) il consiglio di amministrazione de RAGIONE_SOCIALE, che aveva deliberato il compimento dell’affare, non era consapevole, nei due terzi dei suoi componenti, della frode perpetrata da RAGIONE_SOCIALE (ne
era, infatti, consapevole il solo NOME COGNOME, ma non vi era prova che lo fossero gli altri due componenti NOME COGNOME e NOME COGNOME); d) non vi era nemmeno la prova che detti due componenti avrebbero potuto rendersi conto, utilizzando la diligenza loro richiesta e tenuto conto degli elementi addotti da NOME, dell’esistenza della frode, in ragione del fatto che l’operazione doveva ritener si normale e non antieconomica; e) nemmeno emergeva dagli atti che il socio di riferimento di COGNOME (la società RAGIONE_SOCIALE, riconducibile al suo socio di maggioranza COGNOME) fosse a conoscenza o avrebbe potuto conoscere lo schema fraudolento dell’op erazione.
Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE Imposte sui Redditi TUIR), dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 20 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e dell’art. 654 cod. proc. pen., per avere la CTR dato soverchia rilevanza alle emergenze del processo penale, sacrificando, nel contempo, gli elementi indiziari forniti dalla difesa erariale e valorizzati dal giudice di primo grado.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, avendo la CTR valorizzato solo taluni elementi e sacrificando quelli forniti dall’Amministrazione finanziaria.
Il primo motivo è fondato nei termini di cui si dirà, mentre il secondo resta assorbito.
2.1. Secondo l’orientamento di questa Corte, « l’Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l’indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede di quest’ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo » (Cass. n. 28628 del 18/10/2021; Cass. n. 18118 del 14/09/2016).
2.2. Orbene, nel caso di specie, la CTR non ha posto in discussione né il carattere fraudolento dell ‘operazione posta in essere da RAGIONE_SOCIALE (ritenuto incontroverso: pag. 13, punto 2.3. della sentenza impugnata), né la contestazione di oggettiva inesistenza dell’operazione da parte di RAGIONE_SOCIALE (la circostanza risulta dalle difese di entrambe le parti per come riportate dal giudice di appello), non offrendo una diversa qualificazione giuridica della fattispecie.
2.3. Se, pertanto, si parte dall’assunto che l’operazione intercorsa tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sia oggettivamente inesistente, non può che concludersi per l’erroneità della sentenza impugnata, la quale ha affermato la sussistenza del diritto di RAGIONE_SOCIALE alla detrazione dell’IVA in ragione dell’insussistenza dell’elemento soggettivo : circostanza , quest’ultima, del tutto irrilevante in materia di operazioni oggettivamente (e non solo soggettivamente) inesistenti.
2.3.1. In altri termini, la CTR ha ragionato come se l’operazione contestata sia da considerarsi solo soggettivamente inesistente e, quindi, come se la stessa sia stata realmente posta in essere da RAGIONE_SOCIALE, sebbene con un soggetto diverso da RAGIONE_SOCIALE (e non meglio identificato): circostanza che non emerge in alcun modo dalla stessa narrazione dei fatti per come effettuata nella sentenza impugnata.
2.4. Il complessivo difetto qualificatorio della fattispecie sottoposta alla sua attenzione da parte della CTR induce questa Corte alla cassazione della sentenza impugnata, dovendo il giudice del rinvio previamente verificare -in base agli elementi di fatto acquisiti -se l’operazione contestata da AE integri effettivamente un’operazione oggettivamente inesistente ovvero se il carattere fraudolento della stessa, più volte segnalato dal giudice di appello, induca ad una diversa qualificazione della stessa (a mero titolo esemplificativo, potrebbe ritenersi che l’operazione, effettiva e reale, sia stata posta in essere al solo fine di ottenere un risparmio di imposta).
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma l’8 novembre 2023 .