Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4264 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4264 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10247/2025 proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione giudiziale in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte n. 222/02/2025, depositata in data 18/03/2025, non notificata;
Oggetto: operazioni intracomunitarie
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 16/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
Con distinti ricorsi, poi riuniti, la RAGIONE_SOCIALE adiva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE al fine di proporre impugnazione avverso gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO (per il 2015) e n. NUMERO_DOCUMENTO (per il 2016), nonché avverso gli atti di irrogazione sanzioni n. NUMERO_DOCUMENTO (per il 2015) e n. NUMERO_DOCUMENTO (per il 2016). Con tali atti impostivi, l’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, aveva disconosciuto la detrazione dell’Iva ‘a monte’ relativa a compravendite di beni, operate dalla ricorrente con fattura senza applicazione di imposta, inerenti a cessioni intracomunitarie ritenute soggettivamente inesistenti.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società, ritenendo che l’IVA fosse stata regolarmente assolta dai fornitori, salvo un caso, e che la documentazione prodotta comprovasse l’effettivo trasporto dei beni, rafforzato dalle fatture di trasportatori e spedizionieri. Inoltre, riteneva che gli elementi indiziari di consapevolezza della frode da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fossero insufficienti e che non risultasse coinvolgimento degli amministratori nel procedimento penale Appellava l’Ufficio.
La sentenza di secondo grado ha accolto l’impugnazione rilevando come vi fosse stato un incremento anomalo RAGIONE_SOCIALE compravendite di prodotti informatici, con fatturati elevati e prodotti di scarsa varietà. Vi era inoltre la presenza di un broker (RAGIONE_SOCIALE, rappresentato da NOME COGNOME) che organizzava interamente le operazioni, indicando fornitori, clienti, prezzi e margini, con un ruolo passivo della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. I Clienti e fornitori avevano strutture aziendali inconsistenti o inesistenti, assenza di
dipendenti, bilanci mancanti o in perdita, codici attività non coerenti con il commercio di prodotti informatici. Avevano luogo ordini e pagamenti anticipati anomali, con frequenti sostituzioni di clienti e fornitori, e trasporti effettuati tra siti di logistica senza passare dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La documentazione formale (fatture, DDT, lettere di vettura) era nei fatti presente ma insufficiente a provare l’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni. Con riguardo al procedimento penale, infine, vi erano ivi elementi di indagine penale che confermavano la frode carosello, con la descrizione dettagliata del meccanismo illecito, qualificando la RAGIONE_SOCIALE come società ‘innesco’ coinvolta nel sistema fraudolento; venivano in rilevo anche dichiarazioni di indagati che confermavano la natura fittizia RAGIONE_SOCIALE operazioni e la ripetizione continua degli stessi beni in molteplici ‘giri’ .
La Corte evidenzia che la società non ha contestato i fatti ma ha negato la propria consapevolezza, sostenendo di aver adottato procedure di controllo. Tuttavia, tali procedure -secondo la sentenza di appello – si limitavano a controlli formali (verifica partita IVA, visure camerali) senza approfondimenti sostanziali sulle reali capacità operative dei fornitori e clienti. La presenza di un broker che gestiva integralmente le operazioni e la frequenza e dimensione anomale RAGIONE_SOCIALE transazioni avrebbero dovuto indurre la società a sospettare la frode. Inoltre, il legale rappresentante ha ammesso dubbi sulla regolarità soggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni e che alcune licenze software non erano mai state attivate, segno di una consapevolezza almeno sospetta. La documentazione formale e i pagamenti non sono stati ritenuti sufficienti a escludere la partecipazione alla frode. La Corte ha quindi riformato la pronuncia di primo grado e confermata la legittimità del recupero IVA e RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate, ritenendo proporzionata la misura minima prevista dalla legge, anche in ragione della gravità del comportamento fraudolenta.
Ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a quattro motivi di impugnazione illustrati da memoria.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale parte ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio
Ragioni della decisione
Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché degli artt. 2697 c.c. e 19 del d.P.R. 633 del 1972, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) del codice di procedura civile. In relazione alla violazione del l’art. 115 c.p.c. Con il primo sottoparagrafo, RAGIONE_SOCIALE censura la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il Giudice d’appello ritenuto erroneamente applicabile il principio di non contestazione a fronte di fatti che in realtà sono stati ampiamente, espressamente e puntualmente contestati nel giudizio di merito. La sentenza di appello ha, dunque -secondo la ricorrente – violato l’art. 115 c.p.c., dando valore a elementi considerati ‘non contestati’ senza che ne ricorressero i presupposti. In relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 del d.P.R. 633 del 1972 e 115 c.p.c., con il secondo sottoparagrafo, RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza nella parte in cui, nuovamente errando nell’applicazione del principio di non contestazione, ha posto alla base della decisione non solo fatti specificatamente contestati ma anche fatti estranei al thema decidendum et probandum e, per tale ragione, non rientranti nell’onere di contestazione della Società. Il Giudice, infatti, avrebbe dovuto -ancora secondo la ricorrente – preliminarmente valutare se i fatti ritenuti non contestati fossero funzionali ad accertare se la contribuente avesse assolto l’onere di diligenza per potersi avvedere dell’esistenza di una frode commessa da soggetti terzi: tuttavia questa verifica è stata omessa e il Giudice ha posto alla base della decisione fatti oggettivamente non conoscibili dalla ricorrente, in violazione anche dell’art. 19 del d.P.R. 633
del 1972, che subordina l’esclusione del diritto alla detrazione solo in presenza di elementi oggettivi conoscibili al contribuente. In relazione alla successiva violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 19 del d.P.R. 633 del 1972, proposta con il terzo sottoparagrafo, è stata censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha addossato alla società un onore probatorio che non è a suo carico, in violazione degli artt. 2697 c.c. e 19 del d.P.R. 633 del 1972. Con riferimento alla contestazione relativa alle operazioni soggettivamente inesistenti, ha -secondo la ricorrente ingiustamente ritenuto non sufficiente gli adempimenti, tutti documentati, posti in essere da RAGIONE_SOCIALE per accertarsi dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE sue controparti contrattuali. Con riferimento alla contestazione relativa alle operazioni oggettivamente inesistenti, il Giudice ha -sempre a detta della ricorrente ingiustamente ritenuto insufficiente tutta la documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE, conforme al diritto europeo e nazionale, volta ad attestare l’esistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni, attribuendole l’onere di provare la destinazione dei beni al consumo finale, pur essendo la Società un soggetto intermedio della catena commerciale.
Il motivo è inammissibile.
Sotto l’apparente denuncia della violazione di legge, si contestano suo tramite accertamenti e valutazioni di fatto compiuti dal giudice d’appello, che si risolvono nella contestazione della valorizzazione degli elementi istruttori, ossia in una richiesta di revisione dei mezzi probatori che il giudice di seconde cure ha ritenuto idonei per il raggiungimento della prova, riesame estraneo alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità (Cass. SS. UU. n. 34476/2019; Cass. n. 27992/2024).
Inoltre, la doglianza è inammissibile perché l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione -sul quale si insiste ancora anche in memoria – rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è
funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 27490/2019).
Non risulta, poi, la dimostrazione che il giudice di seconde cure abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, essendo invece consentito dall’art. 116 c.p.c. che nell’attività di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove proposte dalle parti il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, né che il giudice d’appello abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare (Cass. n. 26739/2024; Cass. n. 26769/2018).
Il rimando operato, anche in memoria, agli elementi di fatto non valorizzati dalla sentenza impugnata (pag. 8 della memoria, ultime righe), è indice ulteriore della sollecitazione a rivisitare il merito, sollecitazione che non può trovare spazio in questa sede di Legittimità.
Il secondo motivo di ricorso censura la pronuncia gravata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.: denunzia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) del codice di procedura civile.
Con il secondo motivo, RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza di merito nella parte in cui, da un lato, ha valorizzato elementi di fatto, non funzionali al thema decidendum , e per tale ragione -si sostiene – non idonei a integrare RAGIONE_SOCIALE presunzioni semplici a norma degli artt. 2727 e 2729 c.c. e, da un altro lato, ha omesso di valutare atomisticamente i singoli elementi addotti dall’Ufficio, limitandosi ad esaminarli sommariamente nel loro insieme, incorrendo così nella violazione RAGIONE_SOCIALE norme appena citate.
Tale secondo motivo è inammissibile.
La censura qui in esso proposta impinge nel merito, chiedendo un accertamento di fatto in ordine alla valorizzazione degli elementi idonei ad integrare le presunzioni semplici; la censura è, altresì, inammissibile anche per violazione dell’art. 360 bis c.p.c., avendo il giudice d’appello deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte
(Cass. n. 24471/2022; Cass. n. 12895/2024; Cass. n. 3948/2025; Cass. n. 8711/2025) e l’esame del motivo non offre elementi per mutarne l’orientamento.
Né può ritenersi viziata la valutazione degli elementi indiziari operata dalla sentenza impugnata, come si ribadisce in memoria. E’ certo vero che il grado di probabilità che, partendo dalla conoscenza del fatto noto giunge a provare l’esistenza del fatto ignoto, passa non solo dalla necessaria intermediazione della massima di comune esperienza (che nel caso di specie dovrebbe portare a escludere la conoscenza o conoscibilità del meccanismo fraudolento dell’IVA messo in atto dal cedente), ma anche dalla valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari a disposizione del giudice, che deve verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi (Cass. n. 9054/2022). Ma è altrettanto vero che nel presente caso la sentenza di merito, attenendosi alle indicazioni della giurisprudenza di questa Corte (cfr., anche ex multis , Cass. n. 11267/2020, Cass. n. 22625/2022, Cass. n. 21926/2024), ha proceduto a una valutazione complessiva e comparata degli elementi indiziari offerti hinc et inde . Non appare, pertanto, configurabile la prospettata violazione dell’art. 2729 c.c.
Il terzo motivo di ricorso si incentra sulla nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, comma 6 Cost. e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per avere il Giudice omesso di motivare in ordine al quantum di diligenza necessario ai fini dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972: denunzia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) del codice di procedura civile.
Con il terzo motivo, RAGIONE_SOCIALE ha censura il capo della sentenza relativo all’accertamento del quantum di diligenza ad essa richiesto per escludere il disconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA. In particolare, a detta della società ricorrente, il Giudice ha ritenuto insufficiente la diligenza di RAGIONE_SOCIALE (che aveva posto in essere controlli documentali, interrogazioni VIES,
visure, in conformità a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza elaborata sul punto), senza chiarire, tuttavia, quale avrebbe dovuto essere il quantum di diligenza richiesto per conservare il diritto alla detrazione IVA. Così operando, sostiene ancora la ricorrente, il giudice di appello si è pronunciato in maniera del tutto apparente poiché ha omesso di spiegare quale condotta avrebbe dovuto seguire RAGIONE_SOCIALE per integrare la diligenza ad essa richiesta.
Il motivo, che denuncia l’apparenza della motivazione, è manifestamente infondato.
Non ricorre nella fattispecie alcuna anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), potendosi altresì ricavare il procedimento logicomotivazionale dall’intero corpo della articolata pronuncia (Cass. n. 32102/2018).
Il quarto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e dell’art. 45-bis del regolamento UE di esecuzione n. 282/2011: denunzia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) del codice di procedura civile.
Con il quarto motivo, RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non integrata la presunzione legale di cui all’art. 45 bis del Regolamento UE n. 282 del 2011, pur a fronte dell’allegazione di tutta la documentazione richiesta dalla disposizione citata (documenti CMR, lettere di vettura e fatture di trasporto, etc.). In particolare, il Giudice ha ritenuto la documentazione irrilevante e non idonea a integrare la presunzione legale di effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni, nonostante l’esistenz a e la veridicità di tali documenti costituisce fatto pacifico. Così operando, sostiene la ricorrente, esso ha violato le norme in rubrica, poiché ha tratto dal fatto noto (il possesso dei documenti) non già la conseguenza prevista dalla legge (ossia la prova della cessione intracomunitaria) bensì una conseguenza differente, ossia l’irrilevanza del possesso dei documenti medesimi ad integrare la presunzione in esame.
Il motivo è manifestamente infondato.
In primo luogo, va sottolineato che l ‘art . 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011 è la disposizione che prevede, ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE esenzioni di cui all’art . 138 della direttiva IVA, norme relative alla cessione intracomunitaria di beni. In particolare, l’art . 45 bis di tale regolamento di esecuzione dispone, in sostanza, che si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nell’Unione nei casi previsti al paragrafo 1, lettere a) o b).
Pertanto, occorre, in sostanza, che il venditore di tali beni sia in possesso di documenti che soddisfino dei requisiti specifici menzionati in tali disposizioni.
Tuttavia, in forza dell’art . 45 bis , paragrafo 2, di tale regolamento di esecuzione, un’autorità fiscale può refutare tale presunzione. Per quanto riguarda l’interpretazione letterale dell’art . 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011, occorre constatare che tale articolo elenca i casi nei quali esiste una presunzione che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nell’Unione, ai fini dell’esenzione dall’IVA di cui all’art . 138, paragrafo 1, della direttiva IVA. Dalla formulazione dell’articolo 45 bis di detto regolamento di esecuzione risulta che tale articolo prevede i casi in cui si applica una presunzione, ma non elenca in modo esaustivo gli elementi di prova necessari per dimostrare l’esistenza di una cessione intracomunitaria. Di conseguenza, qualora le condizioni di applicazione della presunzione non siano soddisfatte, le autorità fiscali sono tenute a valutare qualsiasi elemento di prova fornito dal venditore dei beni al fine di determinare se quest’ultimo sia riuscito a dimostrare che tali beni sono stati oggetto di una cessione intracomunitaria.
Invero, la presunzione di cessione dei beni prevista dall’art. 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011 può essere rifiutata (Cass. n. 30889/2023),
potendo l’Ufficio fornire la prova contraria in ordine all’operatività di tale presunzione; nel caso di specie, è stato contestato il profilo relativo -quanto alle operazioni contestate -della loro falsità: la falsità investe infatti l’intera operazione commerciale, che si assume non esistente o comunque non esistente tra i soggetti formalmente indicati nelle fatture e nella documentazione, mentre la non applicazione dell’iva investe -ferma restando l’esistenza in natura dell’operazione -la collocazione fisica, geografica, dei beni oggetto dell’operazione, che esistono ma sono venuti a collocarsi in un luogo differente da quello indicato nella fatture e nella documentazione.
Si tratta di un profilo del tutto diverso, quindi, da quello disciplinato dalla disposizione sopra richiamata, la quale -secondo la Corte del Lussemburgo -va interpretata nel senso che osta a che un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2018/1910, sia negata per il solo motivo che non sono stati forniti gli elementi di prova dell’esistenza di una cessione intracomunitaria quali previsti all’articolo 45 bis del regolamento di esecuzione n. 282/2011, come modificato dal regolamento di esecuzione 2018/1912 e, dall’altro lato, essi impongono alle autorità fiscali nazionali di valutare qualsiasi elemento di prova prodotto per determinare che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nell’Unione, fuori dai casi di presunzione di cui all’art. 45 bis , paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011, come modificato dal regolamento di esecuzione 2018/1912 (CGUE, sent. 13 novembre 2025, C639/24, Flo Veneer d.o.o.).
Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono regolate dalla soccombenza.
Poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione
accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un. n. 28540/2023; Cass. Sez. Un. n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. n. 31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 – bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.
Pertanto, va liquidata a carico di parte ricorrente in favore della controricorrente la somma di euro 30.000,00 per compensi e l’ulteriore somma di euro 15.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., cui aggiungersi la somma di euro 5.000,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi -sempre ad opera di parte ricorrente -alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 30.000,00, oltre a spese prenotate a debito cui aggiungersi -sempre a favore della parte controricorrente – la somma di euro 15.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c., oltre alla somma ulteriore di euro 5.000,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. da versarsi -sempre ad opera di parte ricorrente -alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME