Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7337 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7337 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
Accertamento -Operazioni oggettivamente inesistenti
e
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso n. 11643-2024 R.G., proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –
Resistente
Avverso la sentenza n. 6463/2023, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, depositata il 16.11.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
L’RAGIONE_SOCIALE notificò alla società l’avviso d’accertamento, con cui, relativamente all’anno d’imposta 2014, rettificò il reddito d’impresa in €
1.611.597,00, in luogo di quello dichiarato di € 215.378,00 , chiedendo maggiori imposte a titolo di Ires, Irap ed Iva.
L’accertamento traeva origine dalla verifica eseguita da militari della GdF e dal conclusivo processo verbale di constatazione, inerente le annualità 2012/2016, al cui esito erano disconosciuti i contratti di appalto, stipulati dalla società con le appaltatrici ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ritenuti fittizi perché con essi si ritenevano mascherati contratti di somministrazione di manodopera.
Seguì il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone, che con sentenza n. 74/2021 rigettò il ricorso della società.
All’esito del giudizio d’impugnazione, con cui la contribuente instava nelle proprie ragioni, la Commissione tributaria regionale del Lazio respinse l’appello con sentenza n. 6463/2023. Con la pronuncia il giudice regionale rigettò le eccezioni erariali, ma nel merito confermò sostanzialmente la decisione di primo grado, disconoscendo l’effettività RAGIONE_SOCIALE prestazioni fatturate da alcune società, così come dei costi dichiarati.
Per la cassazione della pronuncia la società ha proposto ricorso, affidato a sette motivi, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Formulata una proposta di definizione accelerata del giudizio, la ricorrente ha chiesto la decisione.
Fissata l’adunanza camerale per la trattazione della causa, le parti hanno congiuntamente richiesto un rinvio pendendo trattative.
Considerato che
La ricorrente ha denunciato:
con il primo motivo la vio lazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 16/2012 e dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c. La sentenza sarebbe illegittima per aver erroneamente considerato tassabili i componenti positivi di reddito derivanti da operazioni inesistenti con il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c. La sentenza sarebbe illegittima per mancata autonoma valutazione del materiale probatorio prodotto in atti
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME con il terzo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, del dPR n. 600/73 e 54 del dPR n. 633/72, nonché degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. , in relazione all’art. 360, primo comma n 1 c.p.c. La
sentenza sarebbe erronea per aver apprezzato elementi con i quali non consentivano di riconoscere i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti ai fini del perfezionamento della prova presuntiva;
con il quarto motivo la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d .Lgs. n. 546/92 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. La sentenza sarebbe erronea perché violate le regole di riparto dell’onere probatorio e mancato assolvimento dell’allegazione RAGIONE_SOCIALE prove da parte dell’ufficio;
con il quinto motivo per v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 109, comma 5, del d PR n. 917/86 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3, c.p.c. La sentenza sarebbe erronea per aver ritenuto indeducibili i costi relativi all’attività commerciale esercitata dalla società;
con il sesto motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 54 del DPR n. 633/1972, dell’art. 53 della Costituzione e degli artt. 167, 168 e 178 della c.d. Direttiva IVA, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. La sentenza sarebbe erronea per il disconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA corrisposta su fatture per operazioni ritenute inesistenti e in relazione a costi ritenuti non inerenti;
con il settimo motivo la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 15 e 36 del d .Lgs. n. 546/92 e 112 cpc, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. La sentenza sarebbe errata anche per aver omesso di pronunciarsi circa l’erronea liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio in mancanza di costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’Avvocatura dello Stato o di un legale esterno.
Preliminarmente va tuttavia rilevato che le parti hanno congiuntamente presentato una istanza, con cui hanno chiesto un rinvio della trattazione della causa in considerazione RAGIONE_SOCIALE trattative in corso finalizzate alla conciliazione giudiziale della controversia.
Il Collegio reputa l’istanza meritevole di accoglimento.
Il processo va pertanto rinviato a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della trattazione della causa. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025
La Presidente NOME COGNOME