Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4032 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4032 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
Oggetto: Ires, Iva ed Irap, 2011 – Sponsorizzazioni sportive – Contestate operazioni oggettivamente inesistenti – Regime probatorio.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale stesa su atto allegato, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Reggio nell’Emilia, che ha indicato recapito Pec;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 143, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna il 20.3.2023, e pubblicata il 13.2.2024;
ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, a seguito di verifica fiscale estesa a più anni d’imposta, notificava alla RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di trasporto merci su strada, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto maggiori tributi per Ires, Iva ed Irap, con riferimento all’anno 2011, in conseguenza della ritenuta utilizzazione di fatture relative ad operazioni commerciali ritenute oggettivamente inesistenti, aventi ad oggetto sponsorizzazioni sportive nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE kart, di cui non vi era però prova che le prestazioni fossero state effettivamente fornite. La contribuente proponeva procedura di accertamento con adesione, che non sortiva esito positivo.
La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna che lo accoglieva ed annullava l’avviso di accertamento.
L’RAGIONE_SOCIALE spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, che riformava la decisione della CTP, ritenendo non provata la effettuazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni oggetto dei rapporti di sponsorizzazione. In conseguenza la Corte tributaria regionale riaffermava la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo.
Ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a tre motivi di ricorso, Resiste mediante controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. La ricorrente ha pure depositato memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la contribuente contesta la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729, c.c., per avere il giudice dell’appello errato nella ripartizione dell’onere della prova, e non aver valutato le prove offerte per
dimostrare la effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali ritenute inesistenti dall’Amministrazione finanziaria.
Con il terzo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la società critica la nullità della sentenza impugnata per effetto della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., in conseguenza della mera apparenza della motivazione.
Il primo ed il terzo motivo di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
3.1. Appare opportuno premettere che alla RAGIONE_SOCIALE è contestato di aver emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, in questo giudizio come in altri relativi a diversi anni d’imposta di cui si è assicurata la trattazione contestuale, in relazione alla sponsorizzazione di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, dedite alla partecipazione a competizioni di go-kart.
La ricorrente contesta che le prestazioni sono state effettivamente fornite, e comunque che il giudice dell’appello ha valorizzato gli scarni elementi indiziari forniti dall’RAGIONE_SOCIALE, ed ha invece trascurato gli elementi di prova dell’effettività RAGIONE_SOCIALE prestazioni assicurati dalla società.
3.2. La Corte tributaria regionale nello svolgimento del processo, dopo aver riassunto gli elementi che avevano indotto l’Amministrazione finanziaria a procedere alla verifica, ha evidenziato che ‘la società produceva il contratto sottoscritto in data 1° marzo 2011 con l’associazione e copia RAGIONE_SOCIALE contabili bancarie riportanti gli estremi dei bonifici eseguiti da ‘RAGIONE_SOCIALE‘. Da un esame del contratto di franchising, l’Ufficio rilevava che, al punto 2.6, era prevista un’approvazione preventiva da parte di RAGIONE_SOCIALE in ordine ai progetti relativi alla promozione e alla pubblicità del marchio. Tuttavia, non vi era traccia nella documentazione di tali preventive approvazioni’.
La ritenuta inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali ‘risultava confermato da ulteriori elementi, quali: -l’assenza di prova circa l’effettività della prestazione (le gare ed i campionati ai quali ‘RAGIONE_SOCIALE‘ avrebbe dovuto partecipare non erano evidenti su internet); non era stato possibile rinvenire informazioni circa i piloti, i kart e le classifiche relativi ai diversi circuiti cui l’associazione avrebbe preso parte; il legale rappresentante dell’associazione non aveva dato alcuna evidenza RAGIONE_SOCIALE prestazioni rese agli sponsor; nel contratto risultava pattuito un compenso di € 80.000,00, ma non erano state indicate date e scadenze per i pagamenti frazionati.
Dall’analisi dei movimenti finanziari annotati sui conti correnti dell’associazione era emerso inoltre che, a fronte dell’accreditamento di fondi per il pagamento mediante bonifico bancario RAGIONE_SOCIALE fatture degli sponsor, in via sistematica e contestuale venivano effettuati prelevamenti di somme di denaro contante, in ordine ai quali non erano state fornite idonee giustificazioni, tale costituendo, sempre secondo l’Ufficio, il modus operandi di chi vuole ottenere liquidità per procedere alla restituzione agli sponsor di somme pagate a fronte di prestazioni non eseguite’.
L’Amministrazione finanziaria aveva anche eseguito accertamenti sui conti correnti dei soci e richiesto giustificazioni, con l’effetto che risultavano versamenti non giustificati in contanti per l’importo di Euro 75.534,64.
‘Emergeva, inoltre che, nel corso del 2011 la società aveva contabilizzato altre fatture relative ad operazioni di sponsorizzazione e pubblicità: – fattura n. 1 del 28 ottobre 2011 emessa da RAGIONE_SOCIALE per € 100.000,00 … Il totale RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per sponsorizzazioni ammontava a € 300.000,00 oltre Iva, una cifra evidentemente spropositata ed antieconomica … Di qui l’Ufficio qualificava parzialmente inesistenti e comunque non inerenti ed antieconomiche le
operazioni asseritamente sostenute per sponsorizzazioni e pubblicità’ (sent. CGT II, p. II s.).
3.2.1. Quindi la CTR, nella parte motiva della pronuncia, osservava che la decisione dei primi giudici non risultava convincente. In presenza della contestazione, fondata su plurimi elementi di prova, della ricorrenza di operazioni commerciali oggettivamente inesistenti, compete infatti al contribuente provarne l’effettiva esistenza.
‘Nel caso di specie, a fronte del dato incontroverso dei plurimi prelievi eseguiti in modo sistematico e contestuale dai soci della società sponsorizzata, dopo l’accreditamento del bonifico da parte della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, quest’ultima non fornisce adeguati argomenti idonei a superare la fondata presunzione della retrocessione, almeno parziale, RAGIONE_SOCIALE somme incassate, costituiscono il modus operandi di chi vuole ottenere liquidità per procedere alla restituzione agli sponsor di somme pagate a fronte di prestazioni non eseguite.
Peraltro il quadro probatorio delineato dall’Ufficio in ordine all’ effettività RAGIONE_SOCIALE prestazioni rese non appare adeguatamente contrastato dalle difese di controparte …
Quanto alla prova dell’effettività RAGIONE_SOCIALE prestazioni, il Collegio osserva che con riferimento alle sponsorizzazioni ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e RAGIONE_SOCIALE‘ l’Ufficio ha dimostrato che le foto che avrebbero dovuto comprovarle erano raggruppate in un’unica cartella, cosa che rendeva impossibile distinguere quelle relative all’una o all’altra, anche per via del fatto che non era possibile individuare circuiti e date RAGIONE_SOCIALE gare.
Non va inoltre sottaciuto che i calendari RAGIONE_SOCIALE gare erano identici per entrambe le associazioni ed appariva inverosimile che ‘RAGIONE_SOCIALE‘ avesse sponsorizzato due associazioni diverse e veicoli differenti per i medesimi eventi. Di qui una duplicazione della sponsorizzazione e dunque una duplicazione del costo a fronte della medesima controprestazione.
A suffragio della tesi dell’ufficio vale rilevare che il totale RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per sponsorizzazioni ammontava ad € 300.000,00 oltre Iva, una cifra evidentemente spropositata ed antieconomica …
Si rileva, da ultimo, che non è stata fornita dalla società una adeguata giustificazione della prassi di prelevare il denaro in contanti appena bonificato dalla medesima, condotta che si presta per evidenti ragioni a suffragare la ricostruzione dell’amministrazione secondo cui le prestazioni non sono state effettivamente rese e gli importi bonificati erano retrocessi alla ricorrente.
Se ne deve concludere per l’accoglimento dell’appello’ (sent. CGT II, p. IV s.).
3.2.2. È sembrato opportuno trascrivere un ampio stralcio della decisione del giudice dell’appello, che riporta anche ulteriori elementi, per evidenziare come la sua motivazione sia tutt’altro che apparente, ed anzi ben comprensibile e diffusa. In conseguenza il terzo motivo di ricorso deve essere rigettato.
3.3. La ricorrente lamenta comunque che il giudice del gravame non avrebbe preso in considerazione le prove contrarie che aveva offerto.
Invero il giudice del merito non è tenuto ad esporre la propria valutazione su ciascuna RAGIONE_SOCIALE argomentazioni proposte dalle parti, dovendo piuttosto esaminarle ed esporre un percorso motivazionale coerente, che illustri con chiarezza le ragioni della decisione, ed a tanto il giudice dell’appello ha provveduto.
Manca piuttosto, nel ricorso della contribuente, la puntuale confutazione dei tanti argomenti proposti dalla Corte tributaria regionale che, nel loro complesso, assurgono condivisibilmente a decisivi elementi di prova presuntiva dell’oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali di sponsorizzazione.
Non chiarisce la contribuente in qual modo abbia provato l’effettivo svolgimento RAGIONE_SOCIALE prestazioni, non risolve i dubbi sulla riferibilità di
ciascuna di esse ad una determinata associazione dedita alle corse e ad un determinato anno.
3.3.1. La società propone generiche contestazioni, afferma che il giudice dell’appello ‘ha omesso di valutare l’insieme degli elementi addotti e dei documenti probatori forniti dall’appellato a sostegno dell’effettività della prestazione’ (ric., p. 12), ma non ha cura di specificare analiticamente a quali elementi e documenti intenda operare riferimento.
Lamenta la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE valutazioni espresse dall’Amministrazione finanziaria, ma non illustra analiticamente la contraddizione in che cosa consista. Appare verosimile che intenda far riferimento al dato di fatto che l’RAGIONE_SOCIALE abbia qualificato le operazioni commerciali come oggettivamente inesistenti, ma abbia poi riconosciuto una percentuale di costi. Questo, però, vuol dire che l’Ente impositore ha ritenuto le operazioni parzialmente inesistenti, come già ritenuto dal giudice del secondo grado, e comunque la valutazione operata dall’Amministrazione finanziaria si traduce in un chiaro risparmio d’imposizione per la contribuente che, evidentemente, non ha da lagnarsene.
L’Amministrazione finanziaria invoca un elevato importo di versamenti non giustificati riscontrati sui conti correnti dei soci, ma la contribuente oppone che non è stato emesso un avviso di accertamento nei loro confronti. L’RAGIONE_SOCIALE allega che avvisi di accertamento sono stati notificati ai soci con riferimento ad altri anni d’imposta. La contribuente, invero, neppure allega come abbia dimostrato che, in riferimento all’anno d’imposizione in contestazione in questo giudizio, i versamenti riscontrati sui conti correnti dei soci siano stati giustificati.
Afferma la società che ‘a fronte dell’esistenza di un contratto di sponsorizzazione, del bonifico della somma concordata e della fattura per la somma ricevuta’ (ric., p. 13), la valutazione della prova presuntiva effettuata dal giudice del gravame avrebbe dovuto essere diversa.
Trascura però di indicare quando e dove abbia prodotto il contratto di sponsorizzazione (relativo ad una sola associazione ?), e non ha cura di riportarne, almeno in sintesi, il contenuto. Omette anche di replicare sulla valutazione che le fotografie prodotte non appaiono sicuramente riferibili alle prestazioni di sponsorizzazione relative all’anno 2011, e non chiarisce perché la circostanza dovrebbe invece ritenersi dimostrata.
3.4. In sostanza la Corte tributaria regionale ha espresso con chiarezza la propria valutazione della prova presuntiva, e la contribuente non ne contrasta efficacemente gli argomenti, non dimostra in che cosa abbia sbagliato, limitandosi a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio, peraltro soltanto indicato e non analiticamente descritto nel suo contenuto.
Il primo ed il terzo motivo di ricorso risultano pertanto infondati, e devono perciò essere respinti.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente censura la violazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, per non avere il giudice del gravame tenuto conto della presunzione assoluta di deducibilità RAGIONE_SOCIALE spese pubblicitarie fino a 200.000,00 Euro, indipendentemente da ogni valutazione di congruità e convenienza.
4.1. La Commissione tributaria regionale osserva che ‘Non vale in tal senso invocare l’art. 90 della legge n. 289/2002 il quale sancisce una presunzione assoluta sino ad €. 200.000 in tema di spese di pubblicità, consentendone la deducibilità e lasciando ogni valutazione circa la congruità e convenienza economica della scelta alla discrezionalità dell’operatore commerciale.
Tale presunzione, infatti, può valere solo se i costi siano stati effettivamente sostenuti a fronte di prestazioni realmente eseguite, mentre non può assumere rilievo nel caso, come quello all’esame, in cui
sono proprio tali aspetti ad essere contestati dall’amministrazione’ sent. CGT II, p. IV).
4.2. In effetti il motivo di ricorso non risulta centrato. La Corte tributaria regionale non afferma che la deducibilità RAGIONE_SOCIALE spese pubblicitarie debba essere negata per valutazioni di congruità o convenienza. Il giudice del gravame sostiene, condivisibilmente, essere mancata la prova che le operazioni commerciali di sponsorizzazione non fossero inesistenti, pur riscontrando che è mancata pure la prova, da parte della contribuente, della economicità ed inerenza RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali.
Il motivo di ricorso non contrasta, pertanto, una RAGIONE_SOCIALE ragioni della decisione impugnata, e risulta pertanto inammissibile.
In definitiva il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni della pronuncia e del valore della controversia.
5.1. Deve anche darsi atto che ricorrono le condizioni per la condanna della ricorrente al versamento del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
rigetta il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22.1.2026.
Il Presidente NOME COGNOME