Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5826 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5826 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1271/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso la sede RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, corrente in Roma (00193), INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA CALABRIA N. 2704/2024 depositata il 11/10/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Per una migliore comprensione RAGIONE_SOCIALE vicende processuali, par d’uopo premettere che la causa approda per la seconda volta in cassazione.
2. Più nel dettaglio,
TRAS COM DI RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE , esercente attività di magazzini frigoriferi per conto di terzi, otteneva, giusta decreto del MISE n. 134268 del 2004, un contributo ex lege n. 488 del 1992, per la realizzazione di un insediamento produttivo nel Comune di Gizzeria.
2.1. La DP di Catanzaro dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla base degli esiti di indagini della GdF esitate in PVC, da cui, come da sentenza in epigrafe, era emersa ‘l’utilizzazione di fatture per operazioni economiche in tutto o in parte inesistenti, emesse dalla ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ per un importo imponibile di € 490.000,00 nel 2006, dalla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ per un imponibile di € 55.000,00 nel 2007, e dalla ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ per un importo imponibile di € 135.000,00 nel 2007, recuperava a tassazione, quale reddito d’impresa, l’importo di € 1.066.931,00 , considerato come illegittimamente percepito dalla società’.
2.1.1. All’avviso sociale seguivano gli avvisi nei confronti dei soci COGNOME NOME e COGNOME NOME .
La CTP di Catanzaro, impugnatoriamente adita da tutti e tre i contribuenti, riuniti i rispettivi ricorsi, li rigettava.
I contribuenti proponevano appello, dichiarato inammissibile dalla CTR della Calabria, con sentenza n. 283/IV/15, per difetto di tempestivo deposito della ricevuta di spedizione dell’atto di appello a mezzo del servizio postale.
Su ricorso dei contribuenti, la Sez. V Civ. di questa S.C., con ordinanza n. 18389 del 2021, cassava con rinvio la sentenza d’appello, demandando al nuovo giudice ‘l’accertamento di fatto circa la già avvenuta acquisizione in data 26 settembre 2014 (entro il termine di costituzione degli appellanti) del fascicolo processuale di primo grado con allegata non solo copia della ricevuta di spedizione della raccomandata relativa alla notifica dell’appello, ma anche dell’avviso di ricevimento’.
Riassunto il giudizio dai contribuenti, la CGT2 della Calabria, giudicando in sede di rinvio, ritenuta l’ammissibilità dell’appello, lo rigettava nel merito, sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione:
─ «La Guardia di Finanza, con adesione dell’Ufficio, ha ravvisato che le fatture emesse dall suindicate imprese afferivano a operazioni economiche totalmente o parzialmente inesistenti»;
─ «a (espressa) delimitazione, nel ricorso introduttivo, della contestazione RAGIONE_SOCIALE ritenuta fittizietà, totale o parziale, RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali sottese alle fatture emesse dalla ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e della società ‘RAGIONE_SOCIALE, depotenzia le argomentazioni della ricorrente società in relazione alla asserita regolarità e legittimità della utilizzazione del contributo statale finalizzato alla realizzazione del capannone industriale in Gizzeria .
In primo luogo, le operazioni commerciali ascrivibili alla ditta ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e alla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ risultano essere, complessivamente, di importo alquanto modesto, e, in ogni caso, considerevolmente inferiore rispetto all’importo riferibile alla sola ditta ‘RAGIONE_SOCIALE‘ . Se anche è vero che, nel ricorso in appello (e di nuovo nel ricorso in riassunzione) la società RAGIONE_SOCIALE si sofferma, e anche ampiamente, sulle operazioni commerciali intercorse con la ditta
individuale ‘RAGIONE_SOCIALE, è altrettanto vero che ciò è avvenuto tardivamente in violazione dell’articolo 57 d.lgs. n. 546/1992 .
Peraltro la sentenza n. 1148/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, nel giudizio avente a oggetto gli avvisi di accertamento anno 2006, ha ritenuto ravvisabili elementi giustificativi della prospettazione sostenuta dall’ufficio sulla fittizietà RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali formalmente riferibili alla ditta RAGIONE_SOCIALE.
In secondo luogo, le forniture, di materiali od opere, documentate nelle fatture emesse dalla ditta ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e dalla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ritenute, parzialmente o totalmente fittizie, trovano robusto sostegno negli elementi, non solo documentali, esposti nel PVC della Guardia di Finanza, ove si segnala:
· -quanto alla ditta ‘RAGIONE_SOCIALE‘: l’incongruenza tra le fatture conservate dalla stessa ditta e quelle rinvenute in possesso della RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE, sia con riferimento agli importi (€ 35.000,00 la società emittente le fatture; € 135.000,00 la società ricorrete), sia con riferimento alle date di emissione e anche in merito ai materiali complessivamente forniti; le dichiarazione rese da COGNOME NOME, convivente di COGNOME NOME, che ha riferito che le fatture in possesso della RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE, di importo superiore, erano state emesse su esplicita richiesta proveniente da responsabile di quest’ultima società, nonché di aver restituito alla stessa la somma di € 90.000,00, afferente la sovrafatturazione della fornitura; accertamenti bancari, per aver riscontrato, in relazione a due assegni consegnati dalla RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, l’avvenuta negoziazione in data 15 giugno 2007, con versamento in pari data, da parte della RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE di un versamento in contanti, a cui ne sono seguiti altri nei giorni immediatamente successivi;
· -quanto alla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘: l’ collocazione cronologia di esecuzione dei lavori; assenza, da parte della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, della disponibilità dei mezzi necessari alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE opere descritte in fattura, nonché assenza di documenti contabili giustificativi RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE opere; la contestualità tra incasso degli assegni essi dalla RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE e prelevamenti in contanti dal c/c della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, a cui è seguito versamento in contanti sul c/c della RAGIONE_SOCIALE».
─ «l richiamo alle relazioni tecniche, se fornisce la rappresentazione della esecuzione dei lavori volti alla realizzazione dell’opera programmata , non apporta elementi di peculiare rilievo nella direzione della idoneità di inficiare la ritenuta fittizietà RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali intrattenute dalla società ricorrente con le ditte RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE, poiché ciò che rileva non è tanto la dimostrazione del completamento dell’opera quanto, piuttosto, se il contributo statale, richiesto e ottenuto dalla società, sia stato effettivamente e totalmente utilizzato dalla stessa per la finalità programmata, destinazione messa decisamente in dubbio dalle indagini espletate dalla Guardia di Finanza, che, attraverso i rilievi sulle effettività RAGIONE_SOCIALE operazion commerciali summenzionat, ha fatto emergere situazioni di incongruenza tra la finalità programmata e la effettiva destinazione dei contributi ».
─ «a ripartizione dei contributi, quale sopravvenire attive, negli anni di competenza si rivela applicabile nelle ipotesi in cui è riscontabile la corretta utilizzazione dei contributi per la realizzazione degli impianti, ma non già quando, come nella vicenda in esame, si sostiene, fondatamene alla luce RAGIONE_SOCIALE attività di controllo espletate dalla Guardia di Finanza, che l’erogazione RAGIONE_SOCIALE somme nel corso dell’anno 2007, sia da ricondurre ad attività fraudolenta (vi è, infatti, imputazione di truffa in ambito penale) attuata mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistiti; in tale seconda ipotesi, si presta a essere considerata corretta e legittima la tassazione dei contributi percepiti come sopravvenienze attive nello stesso anno d’imposta in cui ha avuto luogo la erogazione, ovvero, per come evidenziato anche dall’Ufficio (memoria riassunzione), al massimo in quote costanti nell’anno di percezione e nei successivi esercizi, ma non oltre il quarto, assoggettamento tassazione che non è dato riscontare, avendo sostenuto la società ricorrente che avrebbe provveduto a i contributi a partire dall’anno in cui è stato avviato il processo di ammortamento, ossia il 2009».
─ «’intervento del vincolo penale è databile nel 2010 e, quindi, temporalmente successivo all’anno (2007) in cui è avvenuta la erogazione del contributo, per cui
non potrebbe farsi leva sulla disposizione dettata dall’articolo 14, comma 4, Legge n. 537/1993 ».
Proponevano i contribuenti ricorso per cassazione con un motivo, resistito dall’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
7.1. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata del giudizio.
I contribuenti depositavano istanza di decisione.
I contribuenti depositavano altresì:
-istanza di trattazione in pubblica udienza, sul presupposto che ‘la proposta di definizione si pone in aperto contrasto con la disciplina normativa’;
-ampia memoria illustrativa, con seguito di aggiornamento ‘in limine litis’, riguardo alla vicenda processuale di cui si dirà subito in appresso.
Considerato che:
In memoria, si allega e documenta quanto segue:
-«a RAGIONE_SOCIALE, nel giudizio precedente a quello di rinvio conclusosi con la sentenza impugnata, aveva definito l”originario’ secondo grado del presente giudizio emettendo una pronuncia (i.e. la sentenza n. 283/2015 ) dichiarativa della inammissibilità dell’appello»;
-«avverso la stessa, i ricorrenti avevano parallelamente attivato il giudizio di revocazione e il giudizio di legittimità»;
-«il giudice investito del giudizio di revocazione sospendeva il giudizio di revocazione – con ordinanza n. 84/2018 – ‘sino all’esito della decisione della Suprema Corte’»;
-«codesta Corte Suprema di Cassazione pronunciava l’ordinanza che, riconoscendo la nullità della prima sentenza di appello, disponeva la prosecuzione del giudizio in sede di rinvio»;
-«
–dapprima, veniva riunito al giudizio di rinvio ;
–di poi, proprio all’udienza fissata per la trattazione congiunta dei giudizi, veniva nuovamente separato;
–infine, si concludeva con la sentenza n. 2291/2025, depositata solo il 1° settembre 2025 , con cui la CTGII della Calabria ‘revoca la sentenza n. 28/2015 della CTR Calabria depositata il 12 marzo 2015’ e, per l’effetto, accoglieva – senza altre specificazioni e, quindi, ‘integralmente’ – il ricorso per revocazione»;
-«il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avvero la sentenza revocatoria viene a scadere il 30 dicembre 2025 . Cosicché, ove il ricorso per cassazione non venga proposto entro tale termine, la sentenza revocatoria si renderà definitiva»;
-«diversamente, in caso di impugnazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE si renderà necessario che codesta Corte disponga la riunione dei due giudizi».
Assume rilievo il ‘thema’ dell’incidenza sul presente giudizio della sentenza n. 2291 del 2025 della CGT2, di cui, alla data dell’odierna udienza, salvi aggiornamenti RAGIONE_SOCIALE nuove iscrizioni a ruolo, da verifiche sui sistemi informativi della RAGIONE_SOCIALE, nel silenzio dell’RAGIONE_SOCIALE, in conformità a quanto dichiarato dalla difesa dei contribuenti nel seguito di memoria, non consta impugnazione ad opera ad opera dell’RAGIONE_SOCIALE medesima.
Tale sentenza, infatti, reca dispositivo di integrale revoca della sentenza n. 283 del 2015 della CTR Calabria, di per sé, tuttavia, già oggetto di cassazione con rinvio ad opera di Cass. n. 18389 del 2021.
Il suddetto ‘thema’ pone delicate questioni, inesplorate da giurisprudenza specifica su fattispecie sovrapponibili, involgenti validità ed efficacia della sentenza n. 2291 del 2025 della CGT2.
Pertanto, ad avviso del Collegio, esulano i presupposti per la trattazione in adunanza camerale, l’obiettiva complessità RAGIONE_SOCIALE accennate questioni suggerendo la trattazione in pubblica udienza, nel pieno contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti e con l’apporto altresì del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Dispone rinvio della causa a nuovo ruolo, per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso a Roma, lì 8 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME