Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14798 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14798 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
Oggetto: IVA -Operazioni oggettivamente inesistenti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20383/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (Pec: EMAIL e EMAIL);
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, costituita al solo fine di eventualmente partecipare all’udienza di discussione ex art.370 comma 1 cod. proc. civ.;
-resistente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n.4166/33/2015 depositata il 5 maggio 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania veniva rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n.1079/23/2014 avente ad oggetto l’avviso di accertamento IVA per l’anno di imposta 2010, emesso nei confronti della contribuente per operazioni inesistenti poste in essere con fornitori per far figurare operazioni di importazione come intracomunitaria.
In particolare, l’avviso di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO recava contestazioni riferite ad acquisti dal fornitore RAGIONE_SOCIALE considerati oggettivamente inesistenti e le cessioni di beni nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, a sua volta considerate oggettivamente inesistenti; per l’effetto veniva opposto dall’Amministrazione finanziaria alla contribuente il diniego alla detrazione dell’IVA .
La società ricorreva alla CTP deducendo la violazione dell’art.12 comma 5 della l. n.212/2000 per essere l’attività di verifica durata oltre i trenta giorni e, nel merito, l’assenza di coinvolgimento della società nella frode carosello come pure l’esistenza delle operazioni contestate. Il giudice di prime cure, disattesa la doglianza preliminare relativa al superamento del termine di accertamento in quanto
non sanzionato dalla nullità, rigettava il ricorso introduttivo, riteneva inesistenti le operazioni contestate e sussistente il coinvolgimento della società nella frode fiscale. Il giudice d’appello rigettava l’impugnazione della contribuente, confermando in ogni parte la motivazione del giudice di prime cure.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso la contribuente, affidato a due motivi, cui replica l ‘RAGIONE_SOCIALE con comparsa di costituzione al solo fine di eventualmente partecipare all’udienza di discussione ex art.370 comma 1 cod. proc. civ..
Considerato che:
5. Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti controversi e decisivi che sono stati oggetto di discussioni tra le parti, per aver la CTR attribuito decisiva rilevanza agli indizi forniti della Guardia di Finanza ed omesso di esaminare e argomentazioni difensive corredate da documentazione, circa: l’irreperibilità della sede della RAGIONE_SOCIALE; le dichiarazioni della sig.ra COGNOME; la dimostrazione dei rapporti intercorsi dalla COGNOME con RAGIONE_SOCIALE a nome di RAGIONE_SOCIALE; la regolarità e conformità alle norme di legge dei documenti di trasporto; la corrispondenza con COGNOME NOME; il fatto che un amministratore della RAGIONE_SOCIALE succeduto alla COGNOME fosse agli arresti nel periodo in cui la società emise alcune fatture; la società RAGIONE_SOCIALE fosse costituita nel 2006 e che il COGNOME e il COGNOME si fossero succeduti nell’amministrazione ; la lettera d’intento aveva consentito alla contribuente la cessione di beni alla società RAGIONE_SOCIALE senza pagamento dell’IVA fosse consegnata a mano dal COGNOME; la lettera d’intento relativa al 2009 era stata inviata tramite raccomandata; i documenti di trasporto emessi dalla contribuente erano regolari; sulla sede della RAGIONE_SOCIALE varrebbero le considerazioni già svolte per la RAGIONE_SOCIALE.
6. La censura è inammissibile.
6.1. Il motivo è innanzitutto inammissibile per doppia conforme con riferimento al paradigma del prospettato vizio motivazionale per decisione conforme in primo e secondo grado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello sono state tra loro diverse.
6.2. La doglianza è inammissibile anche per il suo intrinseco contenuto. Va al proposito rammentato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in un giudizio non atomistico di essi, sebbene preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall’altro in vicendevole completamento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria.
6.3. Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame
di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come emerge dalla stessa formulazione del ricorso e della censura, nella fattispecie il fatto storico alla base dell’inesistenza delle operazioni è indubbiamente stato valutato dal giudice e deciso in senso sfavorevole alla contribuente, non potendo la Corte rivalutare il merito e i singoli indizi di prova nei termini indicati dalla parte.
Con il secondo motivo di ricorso, senza indicazione del pertinente paradigma dell’art. 360 primo comma cod. proc. civ., la società prospetta l’omesso esame della produzione allegata alla memoria dell’8.4.2015, con la quale è stato comunicato alla Commissione l’esito delle controversie relative agli accertamenti per gli anni 2008 e 2009 e agli atti di irrogazione sanzioni per gli anni 2009 e 2010, atti tutti originati dal medesimo verbale di contestazione del 23.11.2011 alla base anche dell’atto impositivo impugnato in questa sede.
Il motivo è inammissibile.
8.1. Innanzitutto è preclusiva l’incerta qualificazione dal momento che la censura da un lato pare essere di tipo motivazionale ai fini del n. 5 del paradigma, dall’altro a p.17 del ricorso ragiona sul fatto che l”eccezione’ non sarebbe stata considerata, con conseguente ipotizzabile rilevanza del n.4 dell’art.360 primo comma cod. proc. civ. sotto l’angolo dell’omessa pronuncia.
8.2. E’ poi inammissibile anche per difetto di rilevanza. La stessa ricorrente non allega neppure che le sentenze che hanno deciso i suddetti processi sarebbero passate in giudicato al fine di dimostrare la derivazione di un effetto di giudicato esterno, fermo restando che, ove avesse allegato tale passaggio in giudicato, avrebbe dovuto anche fornirne prova mediante copia autentica con attestazione del passaggio in giudicato rilasciata dalla Cancelleria, e soprattutto spiegare perché e in presenza di quali elementi discenderebbe un condi-
zionamento sulla presente controversi. Non può in alcun modo derivare tale effetto dal semplice fatto che le controversie sono originate da un comune verbale di contestazione redatto in data 23.11.2011, trattandosi di operazioni contestate come inesistenti, talvolta soggettivamente, talvolta oggettivamente, che richiedono una verifica specifica e individuata, volta per volta.
Il ricorso è conclusivamente rigettato. Nulla dev’essere disposto sulle spese di lite, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE sostanzialmente svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso il 5.12.2023