Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31238 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31238 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 2650-2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante p.t. , rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2104/26//2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, sez. st. di BRESCIA, depositata il 07/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE alcuni avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P., oltre sanzioni, relativamente agli anni di imposta 2014-2015, conseguenti alla partecipazione della contribuente ad operazioni oggettivamente inesistenti;
che la contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Brescia che, previa riunione, con sentenza n. 307/2019, rigettò i ricorsi;
che la RAGIONE_SOCIALE propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia, la quale, con sentenza n. 2104/26/2021, depositata il 07/06/2021 rigettò gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva -come l’Ufficio avesse ottemperato all’onere della prova su di sé gravante, quanto alla inesistenza delle operazioni sottese alle riprese, diversamente dalla società contribuente, che non aveva assolto al proprio onere probatorio;
che avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE;
Ritenuta, in via del tutto preliminare, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per decorso del termine lungo di impugnazione, sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE alla p. 8 del controricorso;
Rilevato, infatti, che la sentenza n. 2104/26/2021 risulta essere stata depositata il 4.6.2021, sicché il termine cd. lungo
di impugnazione, ex art. 327 cod. proc. civ., scadeva il giorno 7.1.2022; risulta altresì che l’odierno ricorso fu notificato a mezzo p.e.c., con ricevuta di accettazione (fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata da questi utilizzato, contenente i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione del messaggio e -mail) generata in data 7.1.2022, alle ore 23:55:45 e successiva ricevuta di avvenuta consegna (fornita al mittente dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, comprovante il pervenimento del messaggio di posta certificata all’indirizzo p.e.c. destinatario – indipendentemente dalla lettura che questi ne abbia fatto -ed avente la funzione di certificare il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione) generata in pari data alle ore 23:55:50;
che, a tale riguardo, questa Corte ha già chiarito che, in tema di notifica del ricorso per cassazione a mezzo p.e.c., a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019 (che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 16septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 221 del 2012, nella parte in cui tale norma prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta), l’applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione per notificante e destinatario – soluzione che consente la reductio ad legitimitatem dell’art. 16 cit. – implica che il termine per impugnare scade allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno, essendo altrimenti impedito al ricorrente di utilizzare appieno il tempo per approntare la
propria difesa (Cass., Sez. 2, 22.10.2021, n. 29584, Rv. 662706-01). Sicché, in ultima analisi, la notifica del ricorso per cassazione è tempestiva quando la generazione della ricevuta di accettazione avvenga – come nella specie (cfr. supra ) – entro la ventiquattresima ora dell’ultimo giorno utile per la proposizione dell’impugnazione e, cioè, entro le ore 23:59:59 (secondo l’UTC, ” Coordinated Universal Time “), poiché, una volta sopraggiunto il secondo immediatamente successivo (alle ore 00:00:00 UTC), si deve ritenere già iniziato un nuovo giorno (Cass., Sez. 5, 18.1.2023, n. 1519, Rv. 666725-01); Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della ‘ nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. consistente in omessa pronuncia…per avere i giudici di merito omesso di esaminare di pronunciarsi sul rilievo, sollevato in primo grado e in quello di appello, in ordine alla carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, stante la sua genericità e il mero rinvio ai contenuti del p.v.c. della Guardia di Finanza ‘ (cfr. ricorso, pp. 7 -8) ;
che il motivo è, sotto plurimi profili, inammissibile;
che va anzitutto osservato come esso pecchi di specificità (cfr. l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), non essendo stato trascritto in ricorso l’avviso di accertamento in questione, sì da precludere al Collegio qualsivoglia delibazione in proposito. A quanto precede aggiungasi come, nel silenzio della gravata sentenza sul punto, parte ricorrente, che pure ha indicato i termini in cui sollevò la questione in esame in prime cure (cfr. la p. 3, penultimo cpv., del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità), altrettanto non ha fatto in relazione al secondo grado di lite, laddove tra i tre motivi di appello indicati
come sottoposti all’attenzione della C.T.R. (cfr. p. 6, secondo cpv.) non ne risulta alcuno che abbia ad oggetto, per l’appunto, il lamentato difetto di motivazione dell’avviso di accertamento: con l’ulteriore conseguenza che la doglianza non può essere certamente riproposta nel presente giudizio di legittimità;
che -pur volendo prescindere da quanto precede e per mera completezza espositiva -va comunque osservato che, premessa la (sia pur graduata, in base al relativo contenuto) valenza probatoria del p.v.c. (cfr. anche Cass., Sez. 5, 5.10.2018, n. 24461, Rv. 651211-01 e, in relazione alle dichiarazioni rese da terzi ed ivi inserite, Cass., Sez. 6-5, 20.5.2020, n. 9316, Rv. 657774-01), rappresentano principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte quelli per cui: a) l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso va inteso in necessaria correlazione con la finalità “integrativa” delle ragioni che, per l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo, secondo quanto dispone l’art. 3, comma 3 della l. n. 241 del 1990, sicché il contribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui pure si faccia rinvio nell’atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore “narrativo”), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell’atto impositivo) sia già riportato nell’atto noto (arg. da Cass., Sez. 5, 18.12.2009, n. 26683, Rv. 610991-01); b) l’art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da
esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente a quegli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass., Sez. 5, 19.11.2019, n. 29968, Rv. 65591701) ovvero dei quali non abbia, comunque, agevole conoscibilità (arg. da Cass., Sez. 5, 12.12.2018, n. 32127, Rv. 651783-01); c) l’art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000 consente di assolvere all’obbligo di motivazione degli atti tributari anche mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass., Sez. 6-5, 11.4.2017, n. 9323, Rv. 643954-01);
che, dunque, la relatio, contenuta nell’avviso di accertamento, al p.v.c. che sia già nella disponibilità della contribuente rappresenta una modalità di collazione dell’atto impositivo in ogni caso certamente idonea ad integrarne la motivazione (arg. da Cass., Sez. 6-5, 5.12.2017, n. 29002, Rv. 646527-01);
che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) ‘ violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione all’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 54, artt. 39, comma 1, lettera d, D.P.R. n. 600/1973, artt. 2697, 2729 c.c., poiché la C.T.R. ha disatteso, per un verso le regole generali e speciali, in ordine agli oneri probatori gravanti sulle parti in
caso di ‘inesistenza oggettiva’ ella fatturazione e, per altro verso, i criteri valutativi della prova indiziaria ‘ (cfr. ricorso, p. 9);
che il motivo -il quale disvela un vizio motivazionale, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. – è inammissibile;
che è consolidato il principio per cui, in tema di I.V.A., una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini -come nella specie della detrazione dell’I.V.A. e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass., Sez. 5, 18.10.2021, n. 28628, Rv. 662471-01);
che la C.T.R. ha confermato la legittimità dell’operato dell’Ufficio sulla base della valutazione di una serie di elementi che, globalmente considerati ed analiticamente descritti alle ultime due pagine della motivazione della sentenza impugnata, hanno indotto i giudici di appello a ritenere dimostrata l’inesistenza oggettiva delle operazioni sottese alle riprese per cui è causa: sennonché, non sfugge che la censura in esame tende, all’evidenza, ad un’inammissibile (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01) (ri)valutazione del materiale istruttorio, puntando ad una diversa lettura dello stesso, suffragata da elementi formali (mezzi di pagamento regolarità formale delle scritture contabili e delle fatture – cfr., in specie, la p. 13 del ricorso – peraltro solo genericamente richiamata -‘ depositando copiosa documentazione’ si legge
alla p. 10, ult. cpv., del ricorso) ritenuti, però, dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte comunque inidonei a dimostrare l’effettività delle operazioni contestate (cfr. supra );
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , al pagamento, in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 6.000,00 (seimila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione