Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7007 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7007 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
Oggetto: Irap 2013 – Gruppo societario di fatto – Operazioni oggettivamente inesistenti -Oneri probatori.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata, dall’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE, che ha indicato recapito EMAIL, avendo la società dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 3371, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia l’11.11.2021, e pubblicata il 24.8.2022; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Amministrazione finanziaria, a seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza e concluse con Processo Verbale di Costatazione del 4.6.2019 regolarmente consegnato alla contribuente, notificava alla RAGIONE_SOCIALE, dedita all’attività di ‘altri servizi alle imprese’, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi ai fini Irap, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale domandava il versamento di quanto dovuto per l’Irap, con riferimento all’anno 2013.
Il calcolo del reddito da prendere in considerazione ai fini Irap era stimato dall’Amministrazione finanziaria in misura diversa rispetto a quanto annotato dalla società nella propria dichiarazione dei redditi. L’RAGIONE_SOCIALE contestava infatti alla contribuente di aver preso parte ad operazioni commerciali oggettivamente inesistenti e di aver annotato in contabilità come deducibili costi non inerenti o non documentati; inoltre, disconosceva il preteso reddito esente che sarebbe conseguito al carattere di impresa con mutualità prevalente invocato dalla contribuente. Il rilievo relativo alla ritenuta partecipazione della RAGIONE_SOCIALE ad operazioni commerciali oggettivamente inesistenti aveva ad oggetto affermati contratti di prestito di manodopera che sarebbero stati stipulati, per ampia parte, con società esercenti la medesima attività e riconducibili a sorelle della legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE.
Sembra opportuno segnalare che le controversie attinenti agli avvisi di accertamento emessi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, aventi ad oggetto i tributi dell’Ires e dell’Iva, fondati sul medesimo PVC della Guardia di Finanza innanzi ricordato e relativi agli anni di imposta dal 2010 al 2013, sono confluiti innanzi a questa Corte riuniti nel processo RGN n. 1215/2023, di cui si è assicurata la trattazione contestuale.
1.1. In sostanza, pacificamente, società dirette da tre sorelle svolgevano attività sostanzialmente analoghe, offrendo manodopera da destinare ad attività di operaio e facchinaggio. Nella tesi della
contribuente, quando una RAGIONE_SOCIALE imprese otteneva una sovrabbondanza di commesse, richiedeva il ‘prestito’ della manodopera da parte di una diversa impresa del gruppo di fatto, mediante operazioni regolarmente fatturate.
Nei confronti della legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, era pure tramessa comunicazione di notizia di reato in relazione alla violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000.
La società impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, proponendo plurime censure di merito. Nel corso del giudizio l’Amministrazione finanziaria procedeva ad uno sgravio parziale della pretesa, riconoscendo fondati alcuni rilievi proposti dalla contribuente in materia di quantificazione dei redditi rilevanti ai fini del calcolo del tributo Irap. La CTP, preso atto della parziale cessazione della materia del contendere, rigettava nel resto il ricorso, ritenendo che l’RAGIONE_SOCIALE avesse proposto sufficienti prove indiziarie relative al giusto fondamento della pretesa fiscale.
La contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, insistendo nei suoi argomenti in particolare con riferimento alle operazioni commerciali che si pretendeva fossero oggettivamente inesistenti, stipulate con altre due società cooperative, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE. La CTR valutava puramente apparente la decisione assunta dal giudice di primo grado, riteneva generiche e prive dei requisiti di legge le prove indiziarie fornite dall’Amministrazione finanziaria ed invece analitiche e sufficienti le prove presuntive contrarie assicurate dalla società. In conseguenza riformava la decisione di primo grado ed annullava l’avviso di accertamento per cui è causa.
Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad uno
strumento d’impugnazione. Resiste mediante controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
Il Consigliere delegato, esaminati gli atti, redigeva proposta di definizione accelerata della controversia che era notificata alle parti. L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione e domandato la trattazione del ricorso. In conseguenza è stata fissata l’odierna udienza per la definizione del giudizio.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della violazione degli artt. 36, comma 1, n. 4, e 61, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, quarto comma, cod. proc. civ., e dell’art. 118 Disp. att. cod. proc. civ., perché la motivazione adottata dalla CTR si risolve in affermazioni apodittiche che non rivelano l’iter logico attraverso il quale il giudice del gravame è pervenuto alla decisione.
In sostanza l’Ente impositore contesta la nullità della decisione adottata dalla CTR perché la stessa si rivela meramente apparente.
2.1. Il giudice dell’appello osserva che gli elementi presuntivi offerti a prova contraria dalla società circa la piena esistenza e legittimità RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali contestate come inesistenti sono convincenti, ‘per essere dettagliate nella fatturazione con riferimento alla tipologia di prestazioni effettuate e ai clienti beneficiari finali RAGIONE_SOCIALE prestazioni … sono state regolate con strumenti tracciabili … costituiscono una parte marginale e quasi irrisoria del volume d’affari della società … altro elemento di prova da evidenziare è costituito dal contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei militari verbalizzanti fatte in sede di processo penale e soprattutto dalla circostanza che sia stata considerata inesistente anche una operazione di vendita di una autovettura, proprio a dimostrazione che le operazioni sono state considerate tali per partito preso, sulla base
dell’unico elemento che consiste nella parentela tra gli amministratori RAGIONE_SOCIALE società coinvolte’ (sent. CTR, p. III).
Il giudice del gravame rileva invece, con riferimento alla prova positiva della sussistenza di operazioni commerciali inesistenti offerta dall’Amministrazione finanziaria che deve riscontrarsi la ‘mancanza di elementi concreti a supporto della pretesa erariale … dagli elementi posti a base della pretesa, emergono invece presunzioni generiche prive dei requisiti e quindi del tutto insufficienti a supportare la pretesa tributaria’, tutto qui.
2.2. Da quanto riassunto emerge che la CTR non indica, e tanto meno esamina, quali sono gli elementi di prova proposti dall’Amministrazione finanziaria, che pure erano stati esaminati, ripartiti in categorie e ritenuti decisivi dal giudice di primo grado, e si limita a qualificarli come generici ed insufficienti. La motivazione risulta pertanto meramente apparente, e le censure proposte dall’Amministrazione finanziaria appaiono pertanto fondate.
2.3. Del resto anche l’analisi che il giudice del gravame dedica agli elementi presuntivi offerti dalla società non risulta sufficientemente analitica. Afferma il giudice di secondo grado che le prestazioni relative alle operazioni commerciali, oggetto di rilievo di oggettiva inesistenza, risultano fatturate e sono indicati i clienti beneficiari finali RAGIONE_SOCIALE prestazioni. Tuttavia non chiarisce se risulti accertato da quali lavoratori siano state fornite e di quale società fossero dipendenti, se del caso, neppure illustra perché questi dati dovrebbero valutarsi irrilevanti. Afferma che le operazioni sono state regolate con strumenti tracciabili, ma si è già ripetutamente chiarito che questo non è un indizio decisivo, perché frequentemente utilizzato proprio per celare operazioni commerciali inesistenti.
Afferma il giudice dell’appello che le operazioni contestate come inesistenti costituiscono una parte marginale e quasi irrisoria del volume
d’affari della società, ma non esplica le conseguenze della sua affermazione. Sussiste un possibile interesse a sottrarsi all’imposizione anche con riferimento ad importi contenuti.
La CTR opera riferimento a testimonianze rese dai verbalizzanti in processo penale, ma non ha cura di indicare a quali verbalizzanti si riferisca, e tanto meno chiarisce quali dichiarazioni rilevanti abbiano reso.
Richiama un ritenuto errore nella valutazione di una fattura indicata come attinente ad operazione di prestito di manodopera ma in realtà relativa alla compravendita di un’autovettura. Questo fenomeno, però, sembra dover comportare l’esclusione della fattura dall’accertamento, non una valutazione di complessiva inattendibilità RAGIONE_SOCIALE stesso, in mancanza di ulteriori elementi, che la CTR avrebbe dovuto specificamente indicare.
2.3.1. Sembra opportuno ancora ribadire che la CTP (la decisione è stata anche prodotta dalla ricorrente che vi opera richiamo) aveva invece valutato con sufficiente analiticità gli elementi presuntivi offerti dall’Amministrazione finanziaria, giudicandoli decisivi, e la CTR si limita ad affermare che la motivazione del giudice di primo grado risulta solo apparente, senza chiarire in quale errore fosse incorsa la CTP. Ancora, a quanto è dato comprendere, la RAGIONE_SOCIALE ha contestato in sede di appello (e per quanto emergente dalla sentenza della CTP, anche in primo grado) la effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE sole operazioni commerciali stipulate con le società cooperative RAGIONE_SOCIALE, mentre l’accertamento riguardava pure operazioni commerciali valutate inesistenti e realizzate con altre imprese, ma il giudice dell’appello ha annullato interamente gli avvisi di accertamento, senza però chiarire il perché. Ancora, il giudice di primo grado attesta come l’Amministrazione finanziaria avesse evidenziato che ‘la parte ricorrente nulla ha rilevato circa la non deducibilità dei costi indicati come non inerenti e non documentati di talché gli stessi devono ritenersi provati’ (sent. CTP, p.
III). Tuttavia il giudice dell’appello ha annullato integralmente l’avviso di accertamento.
In definitiva il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché proceda a nuovo esame.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
accoglie il ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE , cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, l’8.1.2026.
Il Presidente NOME COGNOME