Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6820 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6820 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4311/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME ed el. dom. presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione RAGIONE_SOCIALE Regionale del LazioRoma n. 2453/2020 depositata il 14/08/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE era attinta da avviso di accertamento per il 2006 mediante il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in condivisione di PVC RAGIONE_SOCIALE GdF, riprendeva a tassazione costi indeducibili e corrispondente IVA in ragione di fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
La CTP di Roma, adita impugnatoriamente dalla contribuente, con sentenza n. 28690 del 14 dicembre 2016, accoglieva il ricorso, osservando (come da sentenza in epigrafe) che ‘l’avviso di accertamento era carente di motivazione, poiché esso era stato motivato ‘per relationem’ ad un processo verbale di constatazione redatto nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE senza alcun coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE ricorrente: tale processo verbale era stato parzialmente riprodotto dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e tale operazione di rinvio ad altri atti non appariva sufficiente per giustificare quanto contestato. Risultava perciò omessa l’indicazione di quella pluralità di elementi pienamente convergenti e costituiti da presunzioni gravi, precise e concordanti, dei quali potersi desumere l’inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE fatture e quindi dell’evasione contestata’.
3. L’Ufficio presentava appello.
3.1. A termini di ricorso per cassazione, ‘la Commissione RAGIONE_SOCIALE Regionale del Lazio, nel giudizio d’appello instaurato, emetteva ordinanza collegiale con la quale veniva rilevata la necessità di acquisire le denunce presentate alle Procure RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Roma e di RAGIONE_SOCIALE . Al fine di poter ottemperare all’ordinanza in esame, l’Ufficio richiedeva alla RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE le denunce sopra citate, oltre ad informazioni in merito all’esito dei procedimenti penali instaurati. Ottenuta una risposta e dopo aver richiesto informazioni alle Procure RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Roma e di
RAGIONE_SOCIALE al fine di conoscere lo stato dei procedimenti penali incardinati, l’Ufficio in data 06/11/2019, depositava una memoria dettagliata ‘.
3.2. La CTR del Lazio rigettava, con la sentenza in epigrafe, alla stregua, essenzialmente, RAGIONE_SOCIALE seguente motivazione:
-‘Si deve innanzitutto rilevare che non è stata dato alcun seguito all’ordinanza istruttoria n. 1093/2018 di questa Sezione, con cui si era ritenuta la necessità di acquisire le denunce a carico RAGIONE_SOCIALE contribuente presentate alle Procure RAGIONE_SOCIALE Repubblica di Roma e di RAGIONE_SOCIALE ed unitamente notizie sui relativi procedimenti penali. Poiché le denunce risalgono al 2014 e le indagini preliminari andrebbero ad oggi considerate chiuse e dato che nulla è stato evidenziato, se ne deve dedurre che alcun seguito processuale penale vi è stato nell’intera vicenda’;
-‘ la raccolta RAGIONE_SOCIALE prove o almeno degli indizi o ancora RAGIONE_SOCIALE presunzioni gravi, precise e concordanti deve avvenire in contraddittorio o almeno se ne deve dare conto nel momento successivo alla predisposizione del processo verbale di constatazione che deve essere comunicato al contribuente al fine di permettere un contraddittorio almeno successivo’;
-‘Nel caso di specie nulla di tutto questo è accaduto, le prove o le presunzioni sono state raccolte altrove, di tutto questo la RAGIONE_SOCIALE non è stata per nulla notiziata e nemmeno è stato allegato all’avviso di accertamento il processo verbale di constatazione redatto presso la RAGIONE_SOCIALE in altra città di Italia e solamente parte di questo è stata stralciata ed a questa si è fatto rinvio ‘per relationem”;
-‘La pochezza degli argomenti opposti dall’Ufficio sono sufficientemente contrastati dalle allegazioni difensive dell’appellata, laddove illustra e documenta i propri rapporti con la COGNOME ed in particolare i rapporti pubblicitari intercorsi che giustificano le fatture in quanto espressione di operazioni esistenti; né può essere evocata la restituzione di una parte
RAGIONE_SOCIALE somme, poiché detto passaggio può essere un’evenienza nei rapporti tra imprese e comunque non può autonomamente costituire una presunzione di scambi di fatture fittizie’;
-‘Correttamente la sentenza di primo grado mette in luce che quanto riportato nel processo verbale di constatazione parzialmente riprodotto non è sufficiente per illustrare il carattere di ‘cartiera’ RAGIONE_SOCIALE COGNOME e dunque l’avviso di accertamento impugnato si configura come provvedimento privo di quelle basi istruttorie e di motivazione tanto da non poter rientrare nella legittimità’;
-‘Né tanto meno può essere utile una notifica deposita nel processo e magari notificata nel corso di questo, poiché ciò non può avere carattere sanante, in quanto del tutto intempestivo’.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con quattro motivi. Resiste la contribuente con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentale con un motivo; la medesima deposita memoria, mediante la quale insiste nelle prese conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 RAGIONE_SOCIALE l. 241/1990 e 7 RAGIONE_SOCIALE l. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’.
1.1. ‘Premesso che il richiamo all’art. 12 RAGIONE_SOCIALE Statuto del contribuente è inconferente, rilevato che nel caso di specie l’Ufficio ha pienamente rispettato la procedura ivi indicata, consentendo alla parte di redigere osservazioni al PVC elevato a suo carico ed emettendo, dopo il decorso di 60 giorni dalla redazione del processo verbale di constatazione, l’atto impositivo, è da evidenziare che quest’ultimo risulta legittimamente motivato. In particolare, nell’atto impositivo impugnato sono state dettagliatamente inserite le circostanze e le situazioni (ragioni di fatto)
che hanno dato luogo alle violazioni RAGIONE_SOCIALE norme tributarie (ragioni di diritto), ed è, inoltre, richiamato e riprodotto il contenuto dei PVC, elevato a carico RAGIONE_SOCIALE società emittente le fatture false, RAGIONE_SOCIALE, prima, e a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi, il cui percorso argomentativo è stato pienamente condiviso e, appunto, richiamato per esigenze di economia di scrittura dall’Ufficio accertatore. Più in particolare, come risulta dal PVC redatto nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 19/07/2013 dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , conosciuto dalla società perché sottoscritto dal rappresentante legale RAGIONE_SOCIALE medesima, l’attività di verifica, condotta nei confronti RAGIONE_SOCIALE stessa, è conseguente alla complessa attività di indagine, realizzata dal RAGIONE_SOCIALE, concernente l’ipotesi di un’associazione a delinquere (trattasi di società del gruppo RAGIONE_SOCIALE, tre le quali la RAGIONE_SOCIALE), finalizzata al compimento di reati tributari, nello specifico consistenti nell’emissione e nell’annotazione di fatture per operazioni inesistenti ‘. ‘Infatti, alle pagg. 4 -5 dell’atto impositivo impugnato, è stato riportato il contenuto essenziale di tali indagini, che hanno permesso di ricostruire il sistema illecito che caratterizzava il ‘modus operandi’ di varie società tutte dedite all’emissione di fatture per operazioni inesistenti (nei riguardi di 168 clienti, tra le quali la RAGIONE_SOCIALE) e riconducibili a tale COGNOME NOME, con il quale, a vario titolo, collaboravano COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
1.2. Preliminarmente è a rilevarsi che il motivo si sottrae all’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza di cui al controricorso.
Invero esso di per sé rende conto del contenuto RAGIONE_SOCIALE motivazione dell’avviso di accertamento (allegato al ricorso) con particolare riguardo alle pp. 4 e 5.
1.3. Ciò detto, il motivo è fondato e 1.3. merita accoglimento.
Erra la CTR quando scrive che ‘la raccolta RAGIONE_SOCIALE prove o almeno degli indizi o ancora RAGIONE_SOCIALE presunzioni gravi, precise e concordanti deve avvenire in contraddittorio ‘.
Questa S.C. ha già avuto modo di puntualizzare che ‘il potere di accertamento tributario non è condizionato dall’esercizio di dirette attività di verifica dell’Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente successivamente attinto dall’avviso’ (Cass. n. 32274 del 2024). Ed ancora: ‘In tema di I.V.A., l’uso di elementi acquisiti nell’ambito di procedure riguardanti altri soggetti non viola disposizioni che regolano l’accertamento o il principio del contraddittorio, atteso che l’art. 63, comma primo, del d.P.R. n. 633/72 dispone espressamente che, nell’ambito dei doveri di cooperazione con gli uffici, la RAGIONE_SOCIALE trasmette agli uffici stessi tutte le notizie acquisite, anche indirettamente, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e che l’art. 54, comma secondo, del citato d.P.R. dispone che gli Uffici, a loro volta, possono procedere alla rettifica sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, tratte da atti e documenti in loro possesso, anche quando si tratti di ‘verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti’ (art. 54, comma quarto, d.P.R. n. 633/72)’ (Cass. nn. 24967 del 2005; 9100 del 2001).
Del pari erra la CTR quando, subito di seguito, scrive: ‘ o almeno se ne deve dare conto nel momento successivo alla predisposizione del processo verbale di constatazione che deve essere comunicato al contribuente al fine di permettere un contraddittorio almeno successivo’, aggiungendo: ‘ di tutto questo la RAGIONE_SOCIALE non è stata per nulla notiziata e nemmeno è stato allegato all’avviso di accertamento il processo verbale di constatazione redatto presso la RAGIONE_SOCIALE in altra città di Italia e solamente parte di questo è stata stralciata ed a questa si è fatto rinvio ‘per relationem”.
Anzitutto, alla stregua di precisa allegazione dell’RAGIONE_SOCIALE in ricorso, non contrastata in controricorso, la contribuente è stata resa destinataria di PVC, partecipatole ai sensi dell’art. 12 St. contr.
Secondariamente, come recentemente precisato, ‘in tema di avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l’obbligo di allegare all’atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale’ (Cass. n. 34906 del 2024, in una fattispecie in cui ‘la RAGIONE_SOCIALE ha rigettato il ricorso, avendo la CTR correttamente ritenuto che il contenuto essenziale RAGIONE_SOCIALE verifiche espletate nei confronti RAGIONE_SOCIALE ditta individuale, riprodotto nell’avviso di accertamento, risultava sufficiente a provare l’incapacità operativa RAGIONE_SOCIALE stessa e, perciò, la natura fittizia RAGIONE_SOCIALE fatturazione RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali, che la ditta ed il suo partner commerciale dichiaravano di avere posto in essere’; già in passato, tra le innumerevoli, Cass. n. 13110 del 2012: ‘Nel regime introdotto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche ‘per relationem’, cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione’).
Nella specie, la CTR finanche riconosce, quanto al ‘processo verbale di constatazione redatto presso la RAGIONE_SOCIALE‘, che una ‘parte di questo è stata stralciata ed a questa si è fatto rinvio ‘per relationem”, tuttavia omettendo completamente di valutare la sufficienza del tessuto motivazionale dell’avviso anche attraverso il rinvio a tale PVC, mediante apprezzamento dell’essenzialità, o meno, del contenuto di esso, viepiù tenuto conto del PVC riguardante la stessa contribuente.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, volto a denunciare, ‘per scrupolo difensivo’, la ‘nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’, ‘anche nella parte in cui si afferma che ‘né tanto meno può essere utile una notifica deposita nel processo e magari notificata nel corso di questo’, ciò apparendo contraddittorio rispetto alla precedente proclamazione secondo cui ‘non era stato dato alcun seguito all’ordinanza istruttoria n. 1093/2018’.
I restanti due motivi, per sovrapponibilità di censure, possono essere enunciati e trattati congiuntamente.
Con il terzo motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3) del c.p.c.’.
4.1. Immotivatamente ‘i giudici di seconde cure hanno ritenuto determinante, al fine di scongiurare la partecipazione o quanto meno la consapevolezza RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE frode, la documentazione prodotta dalla controparte in merito ai rapporti pubblicitari intercorsi, che giustificherebbero le fatture e la restituzione di una parte RAGIONE_SOCIALE somma da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE‘. ‘A differenza di quanto statuito dalla CTR, proprio i continui rapporti pubblicitari tra i due soggetti avrebbero dovuto rendere edotta la contribuente dell’illecito ‘modus operandi’ di varie società, tutte dedite all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, che sono state ricondotte in capo a COGNOME NOME, con cui, collaboravano a vario titolo, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ‘.
Con il quarto motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2729 c.c., 2727 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.’.
5.1. La sentenza impugnata ‘risulta essere il frutto di una valutazione parziale di quanto argomentato e soprattutto prodotto dall’Ufficio in merito
al ruolo di cartiera svolto dalla società RAGIONE_SOCIALE‘. Inoltre, ‘è da denunciare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE statuizione RAGIONE_SOCIALE CTR circa la intempestività RAGIONE_SOCIALE produzione documentale allegata alle memorie del 06/11/2019. In particolare i giudici di seconde cure non si sono avveduti che l’Ufficio aveva già depositato la documentazione in allegato all’appello e precisamente: ‘. Pertanto, ‘palese risulta essere l’erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza nella parte in cui ha omesso di valutare gli indizi prodotti dall’Ufficio nella loro complessità, a dispetto di quanto statuito da codesta Suprema Corte’.
I motivi superano il vaglio di ammissibilità in quanto, astenendosi da alcuna richiesta di ‘revisio’ del giudizio di merito, neppure graficamente accennata, centrano i vizi di illegittimità attribuiti alla sentenza impugnata, riconducendoli ai corrispondenti paradigmi censori.
6.1. Inoltre il secondo non cade in difetto di autosufficienza, dal momento che rende sinteticamente conto dei documenti pretermessi dalla CTR, ‘localizzandoli’ nel fascicolo di secondo grado.
6.1.1. Quanto medesimamente ad esso, priva di fondamento è infine l’eccezione secondo cui ‘l’RAGIONE_SOCIALE non censura l’effettiva ‘ratio decidendi’ RAGIONE_SOCIALE sentenza. La CTR ha ritenuto intempestiva la produzione documentale nel senso che essa non poteva sanare in via sopravvenuta il vizio di motivazione dell’avviso. Tuttavia, tale statuizione non viene incisa dall’articolazione del mezzo’.
Siffatta eccezione appare decentrata: la CTR, per vero in termini di per sé di assai ardua decifrabilità, scrive: ‘Né tanto meno può essere utile una notifica deposita nel processo e magari notificata nel corso di questo, poiché ciò non può avere carattere sanante, in quanto del tutto intempestivo’; e questo asserto fa seguito al periodo in cui la medesima scrive che ‘ quanto riportato nel processo verbale di constatazione parzialmente riprodotto non è sufficiente per illustrare il carattere di
‘cartiera’ RAGIONE_SOCIALE COGNOME e dunque l’avviso di accertamento impugnato si configura come provvedimento privo di quelle basi istruttorie e di motivazione ‘.
A fronte di ciò, non corrisponde al vero che l’RAGIONE_SOCIALE non abbia censurato l’affermazione del difetto motivazionale dell’avviso di accertamento, a tale censura essendo dedicato il primo motivo. Il terzo ed il quarto motivo sono volti invece a censurare l’affermazione del difetto probatorio dell’avviso.
6.2. Ciò detto, tali motivi sono fondati e meritano accoglimento.
6.2.1. La CTR ha pregiudizialmente ed ingiustificatamente squalificato il complessivo quadro indiziario offerto dall’RAGIONE_SOCIALE a sostengo RAGIONE_SOCIALE tesi dell’inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate: quadro per vero dalla medesima neppure enunciato e men che meno analizzato in riferimento a tutti gli elementi di cui esso si compone, da considerarsi, per consolidata giurisprudenza, dapprima singolarmente dappoi unitariamente.
6.2.2. Il punto di partenza è che, ‘ai fini del disconoscimento RAGIONE_SOCIALE deducibilità dei costi risultanti da una fattura emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell’operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione RAGIONE_SOCIALE fattura o nella dimostrazione RAGIONE_SOCIALE regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. n. 10336 del 2025; cfr. anche Cass. n. 9723 del 2024: ‘l’onere RAGIONE_SOCIALE prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l’assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre
spetta al contribuente, ai fini RAGIONE_SOCIALE detrazione dell’IVA e RAGIONE_SOCIALE deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione RAGIONE_SOCIALE fattura ovvero in ragione RAGIONE_SOCIALE regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia’).
6.2.3. In tema di prova per presunzioni, mediante la quale, come appena visto, l’Amministrazione può dimostrare l’oggettiva insussistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, vige il principio secondo cui ‘il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base RAGIONE_SOCIALE selezione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento’ (Cass. n. 9059 del 2018). In specificazione del principio di cui innanzi s’è ulteriormente precisato che ‘il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad
ammettere solo presunzioni ‘gravi, precise e concordanti’, laddove il requisito RAGIONE_SOCIALE ‘precisione’ è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello RAGIONE_SOCIALE ‘gravità’ al grado di probabilità RAGIONE_SOCIALE sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello RAGIONE_SOCIALE ‘concordanza’, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia -di regola -desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione RAGIONE_SOCIALE sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti RAGIONE_SOCIALE previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto RAGIONE_SOCIALE conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi RAGIONE_SOCIALE violazione dei paradigmi RAGIONE_SOCIALE norma’ (Cass. n. 9054 del 2022).
6.2.4. La CTR, disattendendo tutti i superiori principi, ha aprioristicamente liquidato la tesi agenziale in termini di ‘pochezza degli argomenti opposti dall’Ufficio’, ‘sufficientemente contrastati dalle allegazioni difensive dell’appellata’.
In tal guisa, essa, totalmente abdicando al compito di vagliare conducenza e concludenza degli elementi posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE tesi
agenziale, ha pretermesso che, a venire in rilievo, è puramente e semplicemente il dato di fatto, il cui onere probatorio ben può essere dall’RAGIONE_SOCIALE soddisfatto mediante presunzioni, dell’oggettiva inesistenza in sé e per sé RAGIONE_SOCIALE operazioni documentate nelle fatture. Ciò peraltro risponde al ripetuto avviso di questa S.C. secondo cui ‘l’Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l’indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede di quest’ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo’ (Cass. n. 28628 del 2021).
In particolare, la CTR ha totalmente mancato di valutare, viepiù alla stregua di un approccio motivatamente critico, radicato nelle risultanze documentali e logico nello sviluppo ricostruttivo ed argomentativo, natura e ruolo di COGNOME, che l’RAGIONE_SOCIALE assume inserita in un fenomeno associativo, completamente negletto dalla CTR, perseguente la finalità di compiere proprio reati tributari sotto l’egida di tali COGNOME, COGNOME ed altri soggetti, come da informative di polizia giudiziaria, tutte pure semplicemente ignorate.
6.2.5. Né tale ‘modus procedendi’ RAGIONE_SOCIALE CTR può trovare (comunque inespresso) fondamento in alcuna norma processuale, poiché anzi, nel processo tributario, l’art. 58 D.Lgs. n. 546 del 1992, ‘ratione temporis’ vigente, pacificamente consentiva la produzione di nuovi documenti in appello: donde la legittima produzione, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, in uno all’atto d’appello, dei suddetti documenti estratti dal procedimento penale.
6.2.6. Ancora, censurabile è l’affermazione RAGIONE_SOCIALE CTR secondo cui ‘ può essere evocata la restituzione di una parte RAGIONE_SOCIALE somme, poiché detto passaggio può essere un’evenienza nei rapporti tra imprese e comunque non può autonomamente costituire una presunzione di scambi di fatture fittizie’: essa, nuovamente, si risolve in un’indebita ed immotivata squalificazione di un elemento indiziario sicuramente idoneo a fondare la prova presuntiva dell’inesistenza, considerato che flussi di ritorno privi di giustificazione rappresentano retrocessioni di per sé contrarie all’apparenza documentata dalle fatture e comunque non sorrette dalla sostanza di operazioni inverse rispetto a quelle in esse rassegnate.
6.2.7. Infine, un ulteriore decisivo errore commesso dalla CTR consiste nell’aver attribuito rilevanza, in senso contrario alla prospettazione agenziale, alle allegazioni e produzioni RAGIONE_SOCIALE contribuente in punto di corresponsione dei pagamenti e regolarità formale RAGIONE_SOCIALE contabilità: ed invero, come peraltro già visto, costituisce granitico insegnamento di questa S.C. quello a termini del quale, ‘una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una ‘cartiera’ o una società ‘fantasma’) dell’oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, spetta al contribuente, ai fini RAGIONE_SOCIALE detrazione dell’IVA e/o RAGIONE_SOCIALE deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione RAGIONE_SOCIALE fattura ovvero in ragione RAGIONE_SOCIALE regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia’ (Cass. n. 17619 del 2018).
Ciò consente di procedere alla disamina del ricorso incidentale condizionato.
Con l’unico motivo di esso si denuncia: ‘Violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 15, comma 2 e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) e n. 4) c.p.c.’.
8.1. ‘Pur avendo rigettato integralmente l’appello, la CTR ha compensato le spese di giudizio con la seguente motivazione: ‘Sussistono tuttavia le condizioni per compensare tra le parti le spese di giudizio, avendo riguardo al carattere formale RAGIONE_SOCIALE controversia’. Tale statuizione è illegittima.
8.2. Il motivo resta evidentemente assorbito, in ragione dell’accoglimento del ricorso principale, determinante, come subito in appresso si avrà ad esplicitare, la cassazione con rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, con conseguente dovere del giudice di merito di definitivamente regolare tra le parti le spese di lite.
Conclusivamente, in accoglimento del primo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese.
P.Q.M.
In accoglimento del primo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, assorbito il secondo di detto ricorso ed assorbito l’unico del ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 4 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME