Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34609 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34609 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3751/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME (pec: EMAIL), elettivamente domiciliata in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
Oggetto
: operazioni
inesistenti
avverso la sentenza n. 3861/12/2016 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata in data 30/06/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 11 luglio 2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP per l’anno d’imposta 2008, che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emise nei confronti della RAGIONE_SOCIALE sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze di un processo verbale di constatazione emesso da funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e di società ad essa collegate, da cui era emerso l’utilizzo da parte della predetta società di fatture emesse dalle ditte RAGIONE_SOCIALE, appaltatrice di opere di costruzione di fabbricati, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, fornitrici di materiali, per operazioni ritenute inesistenti, la CTR della Lombardia respingeva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado. Rilevata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE eccezioni di merito proposte per la prima volta in appello, nel merito la CTR sosteneva che gli elementi offerti dall’Ufficio erano idonei a far ritenere inesistenti le operazioni fatturate mentre doveva ritenersi ‘precario’ sostenere la regolarità contributiva della ditta appaltatrice RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che il motivo d’appello andava rigettato con assorbimento RAGIONE_SOCIALE « ulteriori eccezioni ».
Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui replica l’intimata con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sul motivo di appello
incentrato sul rilievo n. 3 dell’avviso di accertamento concernente la ripresa a tassazione di costi ritenuti non documentati.
1.1. Il motivo, che diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente, è ammissibile in quanto viene correttamente dedotto un error in procedendo , è fondato e va accolto.
1.2. Va, innanzitutto, precisato che la questione dedotta nel motivo in esame risulta regolarmente proposta nei giudizi di merito avendone espressamente dato atto la sentenza impugnata nella parte relativa allo svolgimento del processo. Con riferimento al primo grado, si legge nella sentenza impugnata che « la ricorrente lamentava l’idoneità della documentazione ai fini della deduzione dei costi » e, a seguito del rigetto del ricorso da parte della CTP, aveva appellato la prima sentenza deducendo la « effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni e conseguente deducibilità dei costi sostenuti ».
1.3. Su tale questione la CTR non ha pronunciato ritenendola erroneamente assorbita: l’impianto della sentenza è difatti incentrato sulle – sole – ‘fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE‘, in relazione alle quali la CTR ha convenuto col giudice di primo grado che si riferissero a operazioni inesistenti, in base agli elementi indicati in narrativa.
1.3. Peraltro, l’omessa specifica indicazione da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che legittimano la declaratoria di assorbimento si risolve in una omissione di pronuncia, comportante la nullità della decisione sul punto (Cass. n. 26507/2023; n. 12193/2020).
Con il secondo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
2.1. La ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui afferma che « Le eccezioni di merito proposte per la prima volta nel presente grado di giudizio, non oggetto di specifica censura con il ricorso introduttivo, ovvero fondati su motivi diversi ed ulteriori rispetti a quelli
resi nel precedente grado, integrando il divieto di jus novorum sono da ritenersi inammissibili ».
2.2. Sostiene la ricorrente di aver proposto già con il ricorso introduttivo del giudizio e, quindi, in quello d’appello motivi di impugnazione concernenti la carenza ed illogicità della motivazione dell’avviso di accertamento, la violazione dell’onere della prova ed il diritto alla detrazione IVA e che, pertanto, erroneamente la CTR ha ritenuto tali «eccezioni di merito» inammissibili in quanto nuove.
2.3. Il motivo è infondato in quanto la ricorrente ritiene, invero erroneamente, che le domande cui ha fatto riferimento nel motivo siano ricomprese tra quelle dichiarate inammissibili dalla CTR perché nuove, non avvedendosi, invece, che con riferimento alla prima questione, ovvero quella della motivazione dell’atto impositivo, è la stessa sentenza a dare atto, nella parte relativa allo svolgimento del processo, della sua proposizione sia in primo che in secondo grado, sicché di certo la dichiarazione di inammissibilità per novità della questione dedotta non poteva riferirsi al vizio di motivazione dell’avviso di accertamento. Sulla questione dell’onere della prova e della detraibilità dell’IVA, pure dedotte nel motivo in esame, la CTR si è invece implicitamente pronunciata allorquando ha rigettato nel complesso l’appello della società contribuente ritenendo fondata la pretesa erariale e legittimo, pertanto, l’atto impositivo.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza impugnata per avere ritenuto soddisfatto l’onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria in violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché 116 cod. proc. civ.
3.1. Sostiene che la CTR aveva violato il regime normativo sulla ripartizione dell’onere della prova in materia di operazioni inesistenti, non avendo l’amministrazione finanziaria fornito elementi oggettivi
dell’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali contestate, peraltro omettendo di valutare la sentenza penale di assoluzione con formula piena pronunciata dal Tribunale penale di RAGIONE_SOCIALE nei confronti del legale rappresentante della società contribuente.
3.2. Il motivo è inammissibile ed infondato.
3.3. Pare opportuno premettere che nel caso di specie si verte in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, ciò desumendosi: dal fatto che tale era la contestazione mossa dall’RAGIONE_SOCIALE , come ammette la ricorrente a pag. 3 del ricorso con riferimento al primo rilievo contenuto nell’avviso di accertamento impugnato; dal fatto, pure riferito dalla ricorrente, a pag. 5 del ricorso, che la CTP di RAGIONE_SOCIALE aveva respinto il ricorso « con riferimento alle contestazioni di operazioni oggettivamente ine sistenti (rilievi n. 1 e 2 dell’avviso di accertamento impugnato) »; dalla sentenza d’appello che, « condividendo le conclusioni dei giudici di prima istanza», concernenti, si è visto, l’inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni intercorse con la ditta RAGIONE_SOCIALE, « rileva che gli elementi offerti dall’Ufficio sono di entità tali da ritenere che le fatture emesse» dalla predetta ditta «siano relative ad operazioni inesistenti».
3.4. Ciò precisato, osserva il Collegio che in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, per consolidata giurisprudenza, anche unionale, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare, attraverso prove dirette o indiziarie, la fittizietà dell’operazione, spettando viceversa al contribuente di fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmente falsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. n. 10336/2025, in materia di operazioni oggettivamente inesistenti; in senso analogo Cass. n. 27566/2018, in materia di operazioni soggettivamente inesistenti). Si è specificato, quanto all’IVA,
che l’onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. n. 9900/2024), ma lo stesso è a dirsi per quelle soggettivamente inesistenti (Cass. n. 9851/2018), è senz’altro a carico dell’Amministrazione finanziaria, ma può essere assolto mediante presunzioni semplici, mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.
3.5. Rispetto a tale consolidato stato della giurisprudenza, sia unio -nale che interna, deve precisarsi che la prova gravante sull’Amministrazione ben può consistere in attendibili indizi, anche tratti da indagini penali, siccome idonei ad integrare finanche una presunzione semplice, in conformità a quanto, per l’IVA, espressamente prevede l’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr., da un lato, Corte Giust. Mahagèben e David , C-80/11 e C-142/11 e Corte Giust. Kittel , C-439/04; dall’altro, ‘ex multis’, Sez. 6-5, n. 14237 del 07/06/2017, Rv. 64443501).
3.6. È, pertanto, infondata la tesi di parte ricorrente secondo cui grava sull’amministrazione finanziaria un onere di fornire ‘elementi oggettivi’ di inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali.
3.7. La censura, pure rivolta alla sentenza impugnata, di non aver considerato le argomentazioni svolte nell’atto di appello per contrastare gli elementi indiziari indicati dall’Ufficio, si pone poi in contrasto con il principio giurisprudenziale in base al quale «Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione RAGIONE_SOCIALE stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni
e prospettazioni RAGIONE_SOCIALE parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto» (Cass. n. 29730/2020). D’altro canto è noto che «Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge» (Cass. n. 27197/2011; conf. Cass. 331/2020; n. 23055/2024).
3.8. In tale prospettiva va collocata la questione, pure sollevata dalla ricorrente, con riferimento alla sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente per i medesimi fatti posti a base della pretesa erariale, in relazione alla quale deve pure osservarsi che alla stessa non può attribuirsi valenza ex art. 21bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, mancando qualsiasi allegazione in ordine all’irrevocabilità della pronuncia.
3.9. Infondata è anche la censura proposta con riferimento alla violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. alla stregua del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 20867/2020, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la
violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca», come fa la ricorrente nel caso in esame, «che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.», nella specie neppure dedotto, «solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione».
3.10. Giova poi ribadire, quanto al profilo di censura riguardante il diritto di detrazione e incentrato sull’onere, asseritamente gravante sull’RAGIONE_SOCIALE, di provare l’elemento soggettivo, che, in tema d’iva, l’Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l’indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede di quest’ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo (per tutte, v. Cass. n. 28628/2021).
Con il quarto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), 8 del d.l. n. 16 del 201, conv., con modif., dalla legge n. 44 del 2012 e 1 del d.lgs. n. 74 del 2000,
censurando la sentenza impugnata che non ha riconosciuto la deducibilità dei costi.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. La ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, come sostituito dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, con effetto retroattivo, ai sensi del comma 3 del citato art. 8.
4.3. Il motivo, invero, deduce la violazione del comma 4-bis dell’art. 14 citato che, però, non è applicabile alle operazioni oggettivamente inesistenti come quelle accertate a carico della contribuente.
4.4. La disposizione applicabile a tali tipi di operazioni è, infatti, il comma 2 dell’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012 che prevede che « Ai fini dell’accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione RAGIONE_SOCIALE predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell’ammontare RAGIONE_SOCIALE spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi ».
4.5. Tale disposizione « ha stabilito, con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti, che i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione RAGIONE_SOCIALE predette spese (Cass. n. 27040 del 19/12/2014; Cass. n. 25967 del 20/11/2013; Cass. n. 7896 del 20/4/2016). In siffatte ipotesi grava, pertanto, sul contribuente l’onere di provare che i componenti positivi, che si duole abbiano nell’accertamento concorso alla formazione
del reddito, siano anch’essi fittizi, perché ricavi «correlati», ossia direttamente afferenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati (Cass. 25967/13 cit. )» (così in Cass. n. 33915/2019).
4.6. Nel caso di specie la contribuente ha contestato gli elementi presuntivi acquisiti dall’Ufficio, che hanno consentito di dedurre che la ditta avesse contabilizzato operazioni mai compiute -elementi che sono stati poi recepiti e posti dai giudici di appello a fondamento del decisum -e, pertanto, non può ritenersi che abbia offerto prova della fittizietà dei relativi ricavi conseguiti, sicché deve escludersi la violazione della disposizione in esame.
In estrema sintesi, va accolto il primo motivo di ricorso, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2025.
La Presidente NOME COGNOME