Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4126 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4126 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n.3860/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, presso cui domicilia in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici domicilia in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, direzione RAGIONE_SOCIALE Venezia, in persona del direttore pro tempore;
Tributi. Operazioni inesistenti
-intimata- avverso la sentenza n.932/2/16 della Commissione tributaria Regionale del Veneto, pronunciata in data 11 luglio 2016, depositata in data 19 luglio 2016 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre con cinque motivi contro l’RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, e la direzione RAGIONE_SOCIALE di Venezia, che è rimasta intimata, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell a società contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione de gli avvisi di accertamento con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione costi correlati ad operazioni inesistenti, determinando maggiori Irpef, Irap e Iva relative agli anni di imposta dal 2006 al 2010 .
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19 febbraio 2026, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.2727, 2729 e 2697 c.c., nonché 116 cp.c., in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, c.p.c.
Ad avviso della ricorrente, i giudici di appello non avevano correttamente valutato le prove acquisite, in particolare le dichiarazioni rilasciate da NOME COGNOME, che aveva emesso le fatture per le operazioni ritenute inesistenti, e da altri soggetti, dipendenti e clienti della ditta RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la ricorrente la RAGIONE_SOCIALE, ponendo a base della decisione le iniziali dichiarazioni del NOME, successivamente ritrattate, non aveva rilevato la scarsa attendibilità RAGIONE_SOCIALE stesse, in quanto contrastanti con le dichiarazioni degli altri soggetti e con la ricostruzione del rapporto tra il volume di affari e le ore lavorative dei dipendenti della ditta RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione degli artt.36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 132, n.4, c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere la C.t.r. reso una motivazione inintellegibile sulle prove contrarie offerte dalla contribuente.
1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione degli artt.36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 132, n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere la C.t.r. reso una motivazione illogica sulla lettura RAGIONE_SOCIALE fatture.
1.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per la violazione dell’art.57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per l’errata declaratoria d’inammissibilità del motivo di appello sul valore RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di terzi.
1.5. Con il quinto motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per la violazione dell’art.56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la RAGIONE_SOCIALE avrebbe erroneamente ritenuto definitivi i rilievi sull’Irap, invece contestati anche in appello.
2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
Sostanzialmente la ricorrente mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice del merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme, bensì l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass. 13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315).
Tuttavia, con la proposizione del ricorso per cassazione, la ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi disponibili ed in sè coerente.
Come più volte affermato da questa Corte, la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove è sottratta al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame fatto dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).
Nella specie, il giudice di merito ha fondato la propria decisione su dati obiettivi, ritenendo che la ditta RAGIONE_SOCIALE si fosse prestata ad emettere fatture per operazioni inesistenti in favore della COGNOME, suo unico cliente, con cui tuttavia non vi era alcun contratto per le operazioni contestate.
La RAGIONE_SOCIALE ha rilevato che le fatture descrivevano operazioni che necessitavano di manodopera, materiali ed attrezzature, e che, quindi,
non potevano essere state eseguite dal NOME che non aveva mezzi, attrezzature e personale dipendente, né un minimo di organizzazione della gestione aziendale, mancando di una qualsiasi contabilità e finanche di un conto corrente bancario.
Inoltre, il giudice di appello evidenziava che lo stesso NOME, nelle sue prime dichiarazioni ai verificatori, tratteggiava le modalità di pagamento in suo favore, in contanti o per assegni, sui quali tratteneva il 10 per cento dell’importo indicato .
Pertanto, non si ravvisa la denunziata violazione RAGIONE_SOCIALE norme di cui al primo motivo di ricorso, né una motivazione apparente, illogica o contraddittoria, poiché il giudice del merito ha, con motivazione logica e coerente, evidenziato gli elementi istruttori su cui ha fondato la propria decisione, scegliendo nel compendio probatorio le prove che ha ritenuto maggiormente significative.
Evidentemente, secondo il giudice di appello, la ritrattazione successiva del NOME non era sufficiente ad inficiare le dichiarazioni rese in precedenza agli agenti verificatori, a fronte degli elementi oggettivi emersi in fase di indagine sulla totale carenza di uomini e mezzi della sua ditta, oltre alla mancanza di altri clienti, di contabilità e risorse di qualsiasi tipo. Né la RAGIONE_SOCIALE era vincolata dalle diverse dichiarazioni dei dipendenti della COGNOME, che peraltro non erano in posizione di assoluta terzietà nei confronti del proprio datore di lavoro, o dalle successive precisazioni rese dalle clienti della ditta RAGIONE_SOCIALE, che non erano idonee a smentire o confermare quanto inizialmente dichiarato dal NOME.
Alla luce di quanto fin qui detto, anche l’ ultimo motivo risulta inammissibile, in quanto privo di autonoma valenza.
Pertanto il ricorso va complessivamente rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della controricorrente.
Nulla per le spese nei confronti della direzione RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.800,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 2026
La Presidente NOME COGNOME