Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25429 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 25429 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché COGNOME NOME e COGNOME NOME , tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Padova, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
Oggetto: Ires, Iva ed Irap, 2007 –RAGIONE_SOCIALE e soci -Anche reddito di partecipazione – Accesso dei soci a condono – Operazioni commerciali soggettivamente ed oggettivamente inesistenti Oneri probatori.
la sentenza n. 1862, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 2.12.2015, e pubblicata l’11.12.2015; ascoltata la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; raccolte le conclusioni del P.M., s.AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso della società e pronunciarsi l’estinzione del processo per i soci; ascoltate le conclusioni rassegnate, per la controricorrente, dall’AVV_NOTAIO, che ha domandato il rigetto del ricorso della società e dichiararsi l’estinzione del giudizio per i soci, nessuno essendo comparso per i ricorrenti;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE notificava il 19.12.2013 alla RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di commercio all’ingrosso di cuoio e pelli grezze e lavorate, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto Ires, Iva ed Irap, con riferimento all’anno 2007, per un ammontare dichiarato pari ad Euro 410.729,28 inclusi accessori. In considerazione della ristretta base partecipativa della società erano notificati ai soci, COGNOME NOME e COGNOME NOME, gli avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione ritenuto conseguito.
In particolare, per quanto ancora d’interesse, l’Amministrazione finanziaria contestava alla società la partecipazione ad operazioni commerciali soggettivamente inesistenti (€ 709.919,00), ed anche ad una operazione oggettivamente inesistente.
Società e soci proponevano ricorso avverso gli atti impositivi, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, criticando, tra l’altro, la mancata prova della propria consapevolezza di essere stata partecipe di frodi fiscali. La CTP riuniva i ricorsi e, ritenute fondate le difese proposte dai contribuenti, annullava gli atti impositivi.
Avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado spiegava appello l’RAGIONE_SOCIALE, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per il Veneto, insistendo sul giusto fondamento degli avvisi di accertamento. La CTR reputava fondate le difese proposte dall’Ente impositore e riformava perciò la decisione di primo grado, riaffermando la piena validità ed efficacia degli atti impositivi.
Nei confronti della sentenza emessa dal giudice dell’appello hanno proposto ricorso per cassazione società e soci, affidandosi a dieci motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.
I soci hanno quindi depositato documentazione per dimostrare l’estinzione del proprio debito tributario per effetto dell’adesione a normativa di definizione agevolata, in relazione alla quale hanno provveduto ad onorare i versamenti previsti.
Società e soci hanno anche depositato memoria.
Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO, ed ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo nei confronti dei soci e rigettarsi il ricorso proposto dalla società.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., società e soci contestano la nullità della sentenza impugnata, e comunque la violazione dell’art. 54, comma 2, del Dpr n. 633 del 1972, dell’art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., per avere la CTR contraddittoriamente ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non abbia fornito elementi di prova della partecipazione consapevole della società ad operazioni inesistenti ed abbia poi sostenuto che ricorrono presunzioni gravi, precise e concordanti in merito.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., società e
soci censurano la nullità della pronuncia del giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 115, comma 2, cod. proc. civ., per aver ritenuto, fondando sulla ‘scienza’ personale dei giudici, che l’assenza di elementi organizzativi della società RAGIONE_SOCIALE, con la quale sarebbero state concluse operazioni commerciali soggettivamente inesistenti, possa essere affermata perché la società ricorrente e la partner commerciale hanno sede in un piccolo Comune.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i contribuenti criticano la violazione dell’art. 54 del Dpr n. 633 del 1972, per avere il giudice del gravame ritenuto fondato l’accertamento tributario pur nell’assenza di dati ‘individualizzanti’, relativi ai rapporti commerciali intercorsi tra le parti.
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 10 Cost., e comunque dei principi di diritto vigenti e della giurisprudenza comunitaria in materia di IVA, perché compete all’Amministrazione finanziaria dimostrare gli elementi oggettivi i quali permettano di ritenere che il soggetto accertato ‘sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione si iscriveva in un’evasione commessa dai fornitori’ (ric., p. 24).
Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i contribuenti contestano la violazione dell’art. 54, comma 2, del Dpr n. 633 del 1972, per avere la CTR ritenuto di poter affermare la fondatezza degli avvisi di accertamento pur riconoscendo che l’Ente impositore non aveva offerto precisi elementi a dimostrazione della consapevolezza, da parte della società, di avere preso parte ad operazioni commerciali inesistenti, e pertanto nell’assenza di presunzioni gravi precise e concordanti.
Mediante il sesto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti censurano la nullità della decisione impugnata, per avere il giudice di secondo grado contraddittoriamente affermato l’assenza di elementi precisi a dimostrazione della conoscenza della società di essere partecipe di una frode fiscale, ed avere poi sostenuto che sussiste la ‘presunzione grave, precisa e concordante … della consapevolezza della frode’ (ric., p. 26).
Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., società e soci criticano la violazione dell’art. 54 del Dpr n. 633 del 1972, in cui è incorsa la CTR con riferimento all’operazione commerciale ritenuta oggettivamente inesistente, fatturata per il valore di Euro 30.000,00 e relativa all’esposizione di uno striscione alle partite della squadra campione d’Italia di calcio a cinque, sebbene sia stata offerta prova fotografica.
Mediante l’ottavo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza dell’omessa motivazione circa le modalità di calcolo dell’Iva dovuta dalla società.
Con il nono mezzo d’impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i contribuenti contestano nuovamente la nullità della sentenza a causa dell’omessa motivazione del giudice del gravame circa la violazione del principio di neutralità dell’Iva di cui all’art. 19 del Dpr n. 633 del 1972, perché in conseguenza del disconoscimento del diritto ad un credito Iva, che però risulta non compensato, non se ne può esigere il versamento.
Mediante il decimo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i soci censurano la violazione dell’art. 47 del Dpr n. 917 del 1986, per non avere la
CTR riconosciuto che i maggiori utili accertati nei confronti della società, ed attribuiti a ciascun socio in proporzione della sua quota di partecipazione, avrebbero dovuto essere tassati nella misura del 40% e non del 100%.
Occorre preliminarmente osservare che i soci NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME hanno depositato istanza relativa alla loro adesione a normativa condonistica.
11.1. L’istanza del contribuente è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 2.10.2017, prot. 17100214491242572 1. L’RAGIONE_SOCIALE ha fatto pervenire tramite il suo difensore nota con la quale ha domandato la definizione (parziale) del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo il contribuente proposto istanza di definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 11 del Dl. n. 50 del 2017, come conv., attestando e documentando l’Amministrazione finanziaria che il COGNOME NOME ha provveduto all’integrale pagamento degli oneri previsti dalla legge.
11.2. La contribuente NOME COGNOME, a sua volta, ha depositato istanza di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia, questa volta ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 119 del 2018, come conv. L’istanza è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 31.5.2019, prot. NUMERO_DOCUMENTO, Registro Ufficiale NUMERO_DOCUMENTO. 31/05/2019 – I. La contribuente ha quindi prodotto documentazione relativa al versamento di quanto dovuto.
11.2.1. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
11.3. In relazione agli avvisi di accertamento notificati ai due soci con riferimento al reddito di partecipazione conseguito nel 2007, pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere. Per l’effetto il decimo strumento di impugnazione introdotto in questo giudizio rimane assorbito.
Le spese di lite nei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria ed i soci rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
12. Tanto premesso, i primi sei motivi di ricorso proposti dalla società, invocando la violazione di legge e la nullità della pronuncia, sono volti a criticare la decisione della CTR nella parte in cui ritengono abbia erroneamente reputato la validità dell’accertamento tributario in conseguenza della sussistenza di sufficienti elementi indiziari anche in riferimento alla consapevolezza della società circa la propria partecipazione ad operazioni commerciali soggettivamente inesistenti.
In particolare, con i motivi primo, quinto e sesto, la RAGIONE_SOCIALE censura la contraddittorietà della motivazione adottata dal giudice dell’appello che ha prima affermato l’assenza di elementi precisi forniti dall’Ente impositore a dimostrazione della conoscenza della società di essere partecipe ad una frode fiscale, ed ha poi sostenuto che sussiste ugualmente la presunzione grave, precisa e concordante della consapevolezza della frode fiscale da parte della società.
Con il secondo strumento d’impugnazione la ricorrente censura la ritenuta nullità della pronuncia del giudice dell’appello, per aver deciso non sul fondamento di quanto provato dalle parti, bensì della scienza personale dei giudici, i quali hanno sostenuto che l’assenza di elementi organizzativi della società RAGIONE_SOCIALE, impresa con la quale sarebbero state concluse operazioni commerciali soggettivamente inesistenti, possa essere affermata
perché la società ricorrente e la partner commerciale hanno sede nel piccolo Comune di Arzignano (VI).
Con il terzo motivo di ricorso la contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame per aver ritenuto legittimo l’accertamento tributario pur nell’assenza di dati ‘individualizzanti’, relativi ai rapporti commerciali intercorsi tra le parti.
Mediante il quarto strumento d’impugnazione la ricorrente società lamenta genericamente, come correttamente rivelato dal P.M. nelle sue conclusioni scritte, che pure la giurisprudenza comunitaria afferma competa all’Amministrazione finanziaria assicurare la prova, anche presuntiva, della consapevolezza dell’operatore economico di aver preso parte ad operazioni commerciali soggettivamente inesistenti.
I primi sei mezzi d’impugnazione presentano elementi di connessione e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di chiarezza e di sintesi espositiva.
13. Invero la ricorrente interpreta in maniera non condivisibile la decisione adottata dalla CTR. Quest’ultima effettivamente scrive che ‘l’A.E. non ha portato precisi elementi a dimostrazione della conoscenza, da parte della ricorrente, della ‘truffa’ operata dalla ‘cartiera” (sent. CTR, p. V), ma tali espressioni, come evidenziato in modo inequivoco dal complesso della pronuncia, sono riferite alla mancanza di una prova piena e diretta della consapevolezza della partecipazione ad operazioni soggettivamente inesistenti da parte della RAGIONE_SOCIALE. Detta prova è stata assicurata, però, secondo la condivisibile valutazione espressa dal giudice dell’appello, a livello indiziario, pertanto mediante il ricorso alle presunzioni.
Risulta ampiamente provato, e peraltro non è contestato, che il partner commerciale, la società RAGIONE_SOCIALE, fosse una società c.d. ‘cartiera’, pertanto incapace di svolgere effettiva
attività d’impresa, essendo tra l’altro priva di dipendenti e di beni strumentali, disponendo solo di un immobile in cui non vi era neppure l’allacciamento alla rete elettrica. È vero pure che la CTR rileva la vicinanza di sede tra l’odierna ricorrente e la partner commerciale, peraltro esaminando la questione relativa alla contestazione di un’operazione oggettivamente inesistente, e lo ritiene un ulteriore elemento indiziario della consapevolezza della ricorrente di essere stata partecipe di operazioni commerciali inesistenti, ma si tratta soltanto di un elemento tra gli altri, fondato su dati oggettivi, la vicinanza RAGIONE_SOCIALE sedi nell’ambito non di una vasta metropoli, bensì della cittadina di Arzignano, che ha circa venticinquemila abitanti.
13.1. In sostanza la CTR, nell’esprimere il giudizio sul fatto processuale che le compete, ha ritenuto che la prova della consapevolezza della odierna ricorrente di prendere parte ad operazioni commerciali soggettivamente inesistenti debba ritenersi raggiunta sul fondamento di una pluralità di elementi indiziari, tra i quali primeggia la accertata natura di ‘cartiera’ della società RAGIONE_SOCIALE con la quale aveva intrattenuto intensi rapporti commerciali nell’anno 2007, concludendo plurime transazioni per il valore di ben 709.919,00 Euro.
Il giudice del gravame, avendo ritenuto formata la prova indiziaria della partecipazione della ricorrente alle operazioni commerciali soggettivamente inesistenti, ha quindi correttamente provveduto a verificare se la RAGIONE_SOCIALE avesse assicurato la prova contraria. In proposito la CTR ha rilevato che nessun elemento indiziario della sua inconsapevolezza è stato fornito dalla società che possa indurre a ritenere la soggettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali contestate, e neppure in ordine alla propria inconsapevolezza della circostanza. La Top Letaher, scrive il giudice dell’appello, ‘non ha nemmeno spiegato come avvenivano le consegne RAGIONE_SOCIALE merci fatturate, né dimostrato con documenti di
trasporto l’effettività RAGIONE_SOCIALE medesime, né portato un solo rigo, lettera, preventivo, ordini di commesse, fax, intercorsi con la società RAGIONE_SOCIALE né ha spiegato le modalità con cui si realizzavano le ordinazioni di forniture … ed è tale assoluta inerzia che avvalora (ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972) la presunzione grave precisa e concordante dell’Ufficio della consapevolezza della frode da parte del cessionario e della sua partecipazione all’evasione dell’imposta’ (sent. CTR, p. V).
13.2. La decisione assunta dal giudice di secondo grado si rivela quindi chiaramente motivata e non manifesta i vizi contestati dalla ricorrente, risultando anche coerente con l’indirizzo interpretativo seguito da questa Corte regolatrice. Si è avuto modo di chiarire, infatti, anche operando riferimento agli orientamenti della giurisprudenza unionale, che ‘in tema di IVA, il diritto del contribuente alla relativa detrazione costituisce principio fondamentale del sistema comune europeo – come ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenze 6 luglio 2006, in C-439/04 e C-440/04, 6 dicembre 2012, in C285/11, 31 gennaio 2013, in C-642/11) – e non è suscettibile, in linea di principio, di limitazioni. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria, ove ritenga che il diritto debba essere negato attenendo la fatturazione ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare, anche avvalendosi di presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate o, nella seconda ipotesi, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore, fermo restando che, nelle ipotesi più semplici (operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare)’, come quella in esame in questo giudizio, ‘detto onere può esaurirsi, attesa l’immediatezza dei rapporti, nella prova che il soggetto interposto è
privo di dotazione personale, mentre in quelle più complesse di “frode carosello” (contraddistinta da una catena di passaggi, in cui sono riscontrabili fatturazioni per operazioni sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti, con strumentali interposizioni anche di società “filtro”) occorre dimostrare gli elementi di fatto caratterizzanti la frode e la consapevolezza di essi da parte del contribuente’, Cass. sez. V, 30.10.2013, n. 24426; e non si è del resto mancato di specificare che ‘in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni (solo) soggettivamente inesistenti e neghi il diritto del contribuente a portare in detrazione la relativa imposta, deve provare, anche in via indiziaria, che la prestazione non è stata resa dal fatturante, spettando, poi, al contribuente l’onere di dimostrare, anche in via alternativa, di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità RAGIONE_SOCIALE operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto, oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all’attività professionale svolta, di non essere stato in grado di superare l’ignoranza del carattere fraudolento RAGIONE_SOCIALE operazioni degli altri soggetti coinvolti. Né, a tal fine, è sufficiente dedurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA compresa, effettivamente pagata, poiché trattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un’operazione soggettivamente inesistente’, Cass. sez. V, 24.9.2014, n. 20059; e più di recente non si è omesso di ribadire il concetto, ancora operando riferimento pure agli orientamenti assunti in proposito dalla giurisprudenza unionale, che ‘in tema di detrazione dell’IVA correlata ad operazioni inesistenti, la prova che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione dei beni si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia (Corte giustizia 22 ottobre 2015, C-277/14), può essere fornita dall’Amministrazione
anche mediante presunzioni – come espressamente prevede l’art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – valorizzando, nel quadro indiziario, quali elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante, l’assenza della minima dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione, l’immediatezza dei rapporti (cedente/prestatore fatturante interposto e cessionario/committente), una conclamata inidoneità allo svolgimento dell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell’operazione’, Cass. sez. V, 27.2.2020, n. 5339.
I primi sei motivi di ricorso sono pertanto infondati, e devono perciò essere respinti.
14. Con il settimo strumento d’impugnazione la società critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per aver valutato oggettivamente inesistente l’operazione commerciale conclusa con l’RAGIONE_SOCIALE, che gestiva la pubblicità di prestigiosa squadra di calcio a cinque, fatturata per il valore di Euro 30.000,00 e relativa all’esposizione di uno striscione alle partite della squadra campione d’Italia, sebbene sia stata offerta prova fotografica.
14.1. Rileva in proposito la CTR che le indagini svolte dalla Guardia di Finanza, e compendiate nel Processo verbale di costatazione del 28.3.2011, avevano permesso di acclarare che la RAGIONE_SOCIALE era una società c.d. ‘cartiera’. I suoi esponenti, COGNOME NOME e COGNOME NOME, avevano dichiarato ai verbalizzanti che la società era uno schermo giuridico per consentire a terzi l’evasione RAGIONE_SOCIALE imposte dirette come dell’Iva. I due avevano spiegato quindi il meccanismo frodatorio. Le fatture erano emesse ed onorate, ma gli importi erano successivamente restituiti ‘per percentuali intorno all’80% del fatturato’ (sent. CTR, p. VI). Quindi la CTR non ha mancato di evidenziare pure che l’importo di Euro 30.000,00, che la ricorrente avrebbe stato pagato per l’esposizione
di uno striscione, appariva non verosimile, e neppure vi era prova che lo striscione fosse stato esposto nell’anno d’imposta.
14.2. Non si confronta con la decisione della RAGIONE_SOCIALE la società, che insiste soltanto nel riproporre i propri argomenti. Non chiarisce come abbia provato che la prestazione sia stata effettivamente fornita, non illustra quale prova abbia assicurato circa il tempo in cui l’esposizione RAGIONE_SOCIALE striscione è avvenuto, non illustra perché il prezzo che avrebbe pagato non dovrebbe essere ritenuto non verosimile.
Il settimo strumento di impugnazione appare quindi anch’esso infondato e deve essere perciò respinto.
15. Mediante l’ottavo strumento di impugnazione la ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza dell’omessa motivazione circa le modalità di calcolo dell’Iva dovuta dalla società. Con il nono motivo di ricorso la società invoca nuovamente la nullità della sentenza della CTR a causa dell’omessa motivazione circa la violazione del principio di neutralità dell’Iva perché, a suo parere, in conseguenza del disconoscimento del diritto ad un credito Iva, che però risulta non compensato, non se ne può esigere il versamento. I motivi di ricorso presentano ragioni di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
15.1. In materia il giudice dell’appello ha statuito che ‘con riferimento all’accertamento di una maggior imposta sul valore aggiunto dovuta di € 149.035,00, non riscontra il Collegio alcun errore da parte dell’Ufficio, fermo restante, se legittimo e non controverso, il credito annuale d’imposta dichiarato per l’anno 2007 da parte della RAGIONE_SOCIALE‘ (sent. CTR, p. VI). La motivazione sul punto della CTR, per quanto succinta, è comunque presente e chiaramente intellegibile. Peraltro l’Amministrazione finanziaria ha ribadito, nel suo controricorso, le modalità con le quali è stata
calcolata la maggiore imposta Iva, che il giudice dell’appello ha ritenuto corrette.
15.2. Oppone la contribuente che se è disconosciuto un credito Iva non compensato, non se ne può esigere il versamento, perché altrimenti si integrerebbe una violazione del principio della neutralità dell’Iva. Questo argomento non appare convincente, e si è già avuto modo di chiarire, condivisibilmente, che ‘in tema di IVA la sovrafatturazione di operazioni commerciali oggettivamente inesistenti, in attuazione del principio di “cartolarità” sancito dall’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo modificato dall’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2015), determina l’insorgenza del rapporto impositivo a fronte della semplice “emissione” del documento contabile, in quanto suscettibile di essere utilizzato a fini fiscali ove non sottratto tempestivamente al commercio giuridico, senza che ciò violi il principio di neutralità dell’IVA che informa la disciplina unionale, prevalendo la funzione ripristinatoria conseguente all’eliminazione dell’anomalia creata in difetto di rettifica od annullamento della fattura concernente dati difformi dalla realtà dell’operazione economica’, Cass. sez. VI -V, 14.2.2019, n. 4344; non essendosi mancato di specificare che ‘in tema d’IVA, in caso di operazione inesistente, in difetto di rettifica o annullamento della fattura, sussiste l’obbligo di versamento dell’imposta per l’intero ammontare indicato in fattura, in quanto l’emissione del documento contabile determina l’insorgenza del rapporto impositivo, senza che ciò contrasti con il principio di neutralità dell’IVA, prevalendo la funzione ripristinatoria conseguente alla eliminazione del difetto di rettifica o annullamento della fattura, a meno che non sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale derivante dall’esercizio del diritto alla detrazione’, Cass. sez. V, 11.12.2020, n. 28263.
Anche l’ottavo ed il nono motivo di ricorso risultano pertanto infondati, e devono perciò essere respinti.
Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso come introdotto dai soci NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME, mentre il ricorso, come proposto dalla società, deve essere respinto.
Le spese processuali, nei rapporti tra la società e l’Amministrazione finanziaria, seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni affrontate e del valore della causa.
17.1. Occorre ancora dare atto che ricorrono le condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso introdotto dalla RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , e condanna detta ricorrente al pagamento in favore della costituita controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che liquida in complessivi Euro 9.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente società, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere nei confronti dei soci COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2024.