Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5627 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5627 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente sul ricorso n. 22619/2015 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, unipersonale, nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della SICILIA, n. 637/01/15, depositata in data 19 febbraio 2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza n. 91/7/12 aveva rigettato il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, unipersonale, nei confronti dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso per l’anno 2006, a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza del 15 luglio 2009, con il quale erano stati recuperati ad imposizione costi indeducibili per un imponibile di euro 132.000,00 e l’indebita detrazione dell’ Iva ad essi relativa per euro 26.400,00, afferenti la fattura n. 74 del 30 dicembre 2006, emessa per prestazioni di nolo a freddo «dell’Autocarro con Gru tipo RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE targato TARGA_VEICOLO» dalla ditta individuale RAGIONE_SOCIALE e ritenuta relativa ad operazione inesistente.
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello proposto dalla società contribuente, affermando la genericità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni addotte dall’RAGIONE_SOCIALE e la non corretta produzione dei documenti richiamati e ritenendo che non sussisteva alcun elemento utile a sostenere la contestazione principale di «operazione inesistente», essendo, peraltro, sempre recuperabile l’Iva non versata da parte dell’emittente della fattura in questione.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi.
La società RAGIONE_SOCIALE, unipersonale, resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 36 del decreto legislativo n. 546/1992 e 132, comma 2, numero 4), cod. proc. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., in rapporto all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.. La decisione impugnata era frutto di un esame superficiale dell’appello dell’Ufficio, poiché, a fronte di precisi elementi probatori analiticamente dettagliati dalla P.A. nel proprio appello e tipici della falsa fatturazione, i giudici di secondo grado si erano limitati ad una mera enunciazione apodittica circa l’infondatezza della pretesa tributaria in quanto, a loro dire, non sorretta da adeguata produzione di elementi probatori, omettendo qualsiasi vaglio critico degli stessi elementi offerti a supporto della contestazione.
Il secondo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 39 e 40 del d.P.R. n. 600/ 73, degli articoli 19, 21, e 54 del d.P.R. n. 633/72, nonché dell’articolo 2697 cod. civ., in rapporto all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.. La decisione impugnata si poneva in contrasto con quanto previsto dalle norme sopra rubricate che legittimavano l’Amministrazione finanziaria a procedere alla rettifica del reddito imponibile, quando l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività deducibili era desumibile, ex art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633/72, anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Il terzo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., anche in relazione all’art. 2697 cod. civ. (e, dunque in connessione con il motivo sub 2). La Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto debitamente tenere conto del nutrito corredo probatorio addotto dall’Ufficio, nonché in maniera specularmente opposta, della significativa carenza in tal senso ascrivibile all’originario ricorrente.
In via preliminare, occorre rilevare che la sentenza impugnata è stata pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’RAGIONE_SOCIALE in osservanza dell’art. 40, comma 4, del decreto legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023 e che, tuttavia, dal predetto elenco non risultano indicazioni su eventuali versamenti, sicché appare necessario acquisire informazioni presso l’RAGIONE_SOCIALE in ordine alla regolarità della domanda di adesione agevolata e della sopravvenuta estinzione della pretesa erariale per effetto della presentazione di detta domanda.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo e onera l’RAGIONE_SOCIALE di fornire entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione della presenta ordinanza, le informazioni indicate in parte motiva.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18 ottobre 2023 e, a