Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20191 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20191 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n.12380/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
RAGIONE_SOCIALE -Servizi calabresi di logistica- s.n.c. dei f.lli COGNOME NOME e NOME, in persona del rappresentante legale NOME COGNOME -incorporante di RAGIONE_SOCIALE -; NOME COGNOME ; NOME COGNOME; tutti rappresentati e difesi, in forza di delega scritta in calce, dal prof. AVV_NOTAIO NOME COGNOME, pec: EMAIL, fax: NUMERO_TELEFONO; dal prof. NOME COGNOME (pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO)e dall’AVV_NOTAIO (pec:
tributi
EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO), elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, nello studio dello stesso AVV_NOTAIO;
-controricorrenti- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 222/04/23, depositata il 19/01/2023, non notificata. Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Direzione Provinciale di RAGIONE_SOCIALE ha sottoposto a controllo la posizione fiscale RAGIONE_SOCIALE societ à RAGIONE_SOCIALE, per l’anno di imposta 2007, a seguito di indagine RAGIONE_SOCIALE Guardia di Finanza Nucleo Polizia Tributaria di RAGIONE_SOCIALE, conclusasi con p.v.c. del 10.07.2008;
dalla verifica emergeva:
indebita detrazione di costi di manutenzione (quota ammortizzata) per € 9.931,04 e relativa indebita detrazione IVA ammontante ad € 10.177,37, scaturente dalle fatture n. 1186 e 1312 RAGIONE_SOCIALE ditta RAGIONE_SOCIALE NOME, fattura n. 22 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e fattura n. 10 RAGIONE_SOCIALE ditta RAGIONE_SOCIALE;
b) u tilizzo di fatture per € 5.000,00 (con IVA pari ad € 1.000,00) per operazioni inesistenti relative alla fornitura di condizionatori da parte RAGIONE_SOCIALE societ à RAGIONE_SOCIALE
i ndebita detrazione di costi per € 722.223,27 per operazioni di acquisto merci dalla ditta RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME considerate inesistenti;
i n particolare, con riferimento a questo rilievo, l’ ufficio evidenziava di avere effettuato controlli incrociati con la societ à RAGIONE_SOCIALE NOME e la ditta individuale RAGIONE_SOCIALE NOME, fornitore di quest’ultima ;
RAGIONE_SOCIALE, in qualit à di cliente, aveva acquistato merce per un totale fatture di € 310.029,04 nell’anno 2007 e d, in qualit à di fornitore, aveva venduto alla RAGIONE_SOCIALE merce per € 789.969,83 ;
le fatture, per ò , descrivevano i medesimi prodotti compravenduti, mentre i prezzi di vendita sui medesimi prodotti differivano significativamente tra loro (quasi sempre era la RAGIONE_SOCIALE che acquista ad un prezzo maggiore);
altres ì , l’ufficio evidenziava che la societ à RAGIONE_SOCIALE rappresentava l’unico cliente per la RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME;
nonostante la mole imponente di fatturato attivo e passivo tra le due societ à , non esisteva traccia sicura n é RAGIONE_SOCIALE provenienza RAGIONE_SOCIALE merce, n é dei pagamenti, tanto da far presumere l’impossibilità RAGIONE_SOCIALE vendita di prodotti di cui non si pu ò disporre, perch é mai ricevuti e mai pagati;
irregolare integrazione di fatture relative ad acquisti intracomunitari con evasione d’imposta IVA di complessive € 1.269,99;
o messa autofatturazione con IVA pari ad € 191,60 ;
p ertanto, l’Ufficio notificava, in data 24.09.2011, alla societ à avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007 ed, altres ì , ai soci separati avvisi di accertamento, con cui recuperava il maggior reddito di partecipazione derivante dall’avviso di accertamento emesso a carico RAGIONE_SOCIALE societ à (al socio COGNOME NOME, con quota di partecipazione dell’1 per cento, avviso di accertamento, notificato in data 27.09.2012; al socio COGNOME NOMENOME con quota di partecipazione del 49,50 per cento, avviso di accertamento, notificato in data 27.09.2012; al socio COGNOME NOME, con quota di partecipazione del 49,50 per cento, avviso di accertamento, notificato in data 25.09.2012);
la societ à ed i soci impugnavano con separati ricorsi gli avvisi di accertamento a ciascuno notificati;
la Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 25/02/2014, depositata in data 13.01.2014, previa riunione dei ricorsi, accoglieva parzialmente i medesimi, confermando i rilievi non contestati relativi alle fatture emesse dalla ditta RAGIONE_SOCIALE, alla fattura emessa dalla ‘RAGIONE_SOCIALE e la violazione di cui al punto c) circa l’irregolare integrazione di fatture per acquisti intracomunitari;
a nnullava, invece, l’atto impugnato in relazione al rilievo relativo al recupero di costi per € 722.223,66, riguardanti l’acquisto di merci dalla ditta RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, nonch é il recupero del costo di cui alla fattura n. 22 emessa dalla ditta RAGIONE_SOCIALE e del costo di cui alla fattura n. 11 emessa dalla ditta RAGIONE_SOCIALE;
in particolare, con riferimento al rilievo pi ù ingente, i giudici ritenevano, <> ,di accogliere l’eccezione di cui al punto c), per difetto di prova sufficiente circa l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni;
gli elementi forniti dai verbalizzanti relativi alla posizione di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ditta RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE NOME, secondo la C.t.p., sebbene suggestivi e in parte fondati, erano in gran parte da attribuire ai diretti interessati e non potevano ricadere sulla societ à ricorrente;
l ‘uffi cio proponeva appello e la RAGIONE_SOCIALE dichiarava inammissibile l’appello dell’ ufficio per mancato deposito RAGIONE_SOCIALE ricevuta di spedizione RAGIONE_SOCIALE raccomandata contenente l’atto. ;
l’u fficio proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione RAGIONE_SOCIALE C.t.r. che si concludeva con l’o rdinanza n. 11559/06/18, che accoglieva
il ricorso dell’ ufficio e rinviava alla C.t.r. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione per la decisione dell’appello nel merito ;
i contribuenti hanno riassunto il giudizio presso la C.t.r. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell’appello dell’ u fficio e l’accoglimento del proprio appello incidentale;
anche l’u fficio si è costituito in giudizio, chiedendo la decisione dell’appello nel merito ;
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza qui impugnata, ha accolto parzialmente l’appello dell’ ufficio, confermando la legittimit à dell’accertamento ad esclusione dell’indebita deduzione dei costi per € 722.223,66 collegati ad operazioni inesistenti;
i giudici del rinvio hanno, in primo luogo, ritenuto fondato il rilievo dell’ indeducibilit à del costo di cui alla fattura n. 22/2006 emessa dalla RAGIONE_SOCIALE, sostenendo che <>;
h anno accolto anche il rilievo riguardante l’indeducibilità RAGIONE_SOCIALE fattura n.11 2007 di complessivi € 6.000,00 emessa dalla RAGIONE_SOCIALE perch é <>;
hanno, invece, ritenuto che non poteva trovare accoglimento il motivo riguardante l’indebita deduzione di costi per € 722.223,66 (oltre IVA) per operazioni di acquisto merci ritenute inesistenti, cos ì motivando: <>;
secondo la C.t.g. di secondo grado, i contribuenti avevano dato prova del pagamento degli acquisti a mezzo assegni bancari regolarmente addebitati sugli estratti conto;
avverso tale sentenza l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorre con due motivi contro la società contribuente ed i soci, che resistono con controricorso;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197;
in prossimità dell’adunanza camerale, parte contribuente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione dell’art.1 32 cod. proc. civ., dell’art.36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art.111 Cost., in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., motivazione apparente;
l’art. 36, comma secondo, nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 -la cui formulazione è quasi del tutto identica a quella dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. -prescrive che la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria deve contenere, tra l’altro, ‘ la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto ‘. ;
l’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. – sicuramente applicabile anche al nuovo rito tributario in forza del generale rinvio alle norme del codice di rito civile “compatibili” operato dall’art. 1, comma secondo, del predetto decreto delegato – stabilisce, tra l’altro (comma primo), che ‘ la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di cui all’art. 132, n. 4, del codice consiste nell’esposizione dei fatti rilevanti RAGIONE_SOCIALE causa e RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche RAGIONE_SOCIALE decisione ‘ ;
secondo la ricorrente, nel caso di specie, pur non mancando la motivazione sotto il profilo materiale e grafico, si è in presenza di una motivazione meramente apparente o, comunque, del tutto mancante da un punto di vista logico-giuridico, avendo il collegio operato un mero rinvio alla decisione di primo grado;
ciò in quanto i giudici di appello hanno dapprima affermato di ritenere corretta la sentenza di primo grado ed hanno, poi, sostenuto che l’ u fficio non aveva provato che l’operazione non era mai stata posta in essere, dando, invece, rilievo alle contestazioni RAGIONE_SOCIALE parti perch é <>;
la ricorrente rileva che non viene fornita alcuna spiegazione sul perch é gli assegni bancari di pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture costituiscano valida prova dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, idonea e sufficiente ad inficiare i rilievi dell’ ufficio – con ci ò , peraltro, ponendosi in contrasto con il consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimit à – n é
i giudici hanno espresso una autonoma valutazione sul dictum RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, limitandosi a recepirlo supinamente;
1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, 2729 e 2697 cod. civ., relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ;
secondo la ricorrente, n ell’ipotesi di operazioni inesistenti, l’operatività RAGIONE_SOCIALE stesse non pu ò essere dimostrata invocando soltanto la consegna RAGIONE_SOCIALE merce e l’esistenza dei pagamenti o dell’Iva riportata sulla fattura emessa dal terzo, ma provando, altres ì, l’effettività e d inerenza del costo sostenuto;
2.1. i motivi vanno esaminati congiuntamente perché connessi, sono fondati e vanno accolti;
preliminarmente, è opportuno chiarire che vi è la formazione del giudicato interno in ordine alle statuizioni rese a favore dell’ amministrazione, su cui le parti controricorrenti non risultano aver spiegato ricorso incidentale;
né vi è alcuna preclusione derivante dal preteso giudicato esterno invocato dalle parti private con riferimento alla pronuncia RAGIONE_SOCIALE C.t.r. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 1800/21 per l’anno d’imposta 2006 , stante il principio di autonomia degli accertamenti nei diversi anni di imposta, salvo che gli stessi non abbiano ad oggetto i fatti integranti elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALE fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente ( ex multis, Cass. n.4832/2015; Cass. n. 6953/2015; Cass. n.20257/2015; Cass. n.25516/2019; Cass. n.31084/2019; Cass. n.33596/2019), circostanza che non ricorre nel caso in esame;
passando all’esame dei motivi di ricorso, come questa Corte ha anche di recente affermato, <> (Cass. n. 9723/2024);
la dimostrazione a carico dell’amministrazione finanziaria è raggiunta qualora siano forniti validi elementi che, alla stregua dell’art. 39, comma primo, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e dell’art. art. 54, comma secondo, d.P.R. n. 633/1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto la inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero l ‘ inesattezza RAGIONE_SOCIALE indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione;
grava poi sul contribuente la dimostrazione dell’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate;
pertanto, il giudice tributario di merito, investito RAGIONE_SOCIALE controversia sulla legittimit à e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’amministrazione finanziaria, estrinsecando in motivazione i risultati del proprio giudizio;
solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravit à , precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prova contraria del contribuente;
nella specie, la societ à RAGIONE_SOCIALE si riforniva, per l’acquisto di prodotti RAGIONE_SOCIALE pesca conservati, dalla ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, il quale non esercitava alcuna attivit à commerciale e dichiarava a verbale ai verificatori di non avere venduto alcuna merce nell’anno 2007 alla societ à RAGIONE_SOCIALE;
inoltre, appariva inverosimile che la RAGIONE_SOCIALE riacquistasse a prezzi superiori la stessa merce che aveva venduto alla RAGIONE_SOCIALE a prezzi inferiori e che la RAGIONE_SOCIALE potesse vendere alla RAGIONE_SOCIALE la merce acquistata dalla ditta individuale RAGIONE_SOCIALE , che risultava essere solo una cartiera;
a fronte del richiamo a tali elementi indiziari, che dimostravano l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, la C.g.t. ha ritenuto che i contribuenti avessero fornito idonea prova contraria, dimostrando la mera regolarit à contabile RAGIONE_SOCIALE operazioni stesse, producendo le fatture e i bonifici o assegni bancari con i quali era avvenuto il pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture;
il giudice di rinvio, dunque, non ha correttamente applicato i principi sopra esposti, limitandosi ad una motivazione fondata su elementi formali e non decisivi ed incorrendo nelle denunziate violazioni di legge;
la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.g.t. di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.g.t. di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2024
Il Presidente
NOME COGNOME