Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33732 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33732 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
Oggetto: iva – operazioni ogg. inesistenti – prova – rapporti con proc. penale.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8339/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , tutti elettivamente rappresentati e difesi, in virtù di procure speciali in atti dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale PEC: EMAIL;
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 5759/15/2023 depositata in data 16/10/2023; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE, per gli anni 2003 e 2004, era stata destinataria di due avvisi di accertamento, conseguenti ad una verifica operata dalla Guardia di Finanza di Tivoli sia nei confronti della stessa società che in quelli della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a mezzo dei quali l’Ufficio, accertato l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti da parte della società, emesse dal COGNOME, ne aveva disconosciuto sia la deducibilità dei costi che la detraibilità dell’IVA, recuperando a tassazione le relative maggiori imposte;
-il socio di maggioranza (97%) della ridetta società, COGNOME NOME aveva impugnato gli avvisi di Accertamento aventi ad oggetto il maggior reddito di partecipazione accertato nei suoi confronti;
-la CTP accoglieva i ricorsi; a fronte dell’appello dell’Ufficio il giudice di secondo grado dichiarava legittimi gli atti impugnati;
-questa Corte di cassazione, adita dai contribuenti, con ordinanza n. 7815/19, depositata il 20/03/2019 dichiarava la nullità dell’intero giudizio per difetto di litisconsorzio necessario;
-riassunto il giudizio e integrato il contraddittorio con la socia di minoranza (3%) COGNOME NOME, il giudice di primo grado accoglieva i ricorsi riuniti incluso quello proposto da COGNOME NOME, che aveva impugnato, chiedendone l’annullamento, la cartella di pagamento n. 097 2012 02213540 83/001; ne derivava l’annullamento di tutti gli atti impugnati;
-l’Ufficio appellava;
-con la sentenza qui gravata, la CGT di secondo grado del Lazio ha accolto l’impugnazione;
-ricorrono quindi i contribuenti con atto affidato a due motivi;
-resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria;
-il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio a fronte della quale parte ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio;
Considerato che:
-il primo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 21 (comma 7) e 54 del d.P.R. n.633/1972 nonché dell’art. 39 del d.P.R. n.600/1973 nonché dell’art. 7, comma 5 bis, del d. Lgs. n.546/1992 e degli artt. 2697 – 2727 -2728 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, I comma, n.3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione delle norme disciplinanti i presupposti di fatto e di diritto fondanti la pretesa impositiva, erronea e/o omessa valutazione degli elementi probatori contrari forniti dal contribuente avverso le ‘presunzioni semplici’ fondanti la pretesa tributaria impugnata, violazione o falsa applicazione delle norme sul riparto dell’onere della prova in tema di operazioni oggettivamente inesistenti’, denuncia l’assenza di prove e/o indizi di prova contrari forniti dall’ente impositore;
-il motivo non può essere accolto;
-la censura, per buona parte espressiva di doglianze di merito e auto-qualificantesi espressamente come diretta a far valere ‘l’erronea valutazione delle inequivoche risultanze probatorie’ (il che la renderebbe per ciò solo inammissibile) è comunque manifestamente infondata sotto altro profilo;
-invero, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la CTR ha fatto buon governo delle norme che regolano il riparto dell’onere probatorio in materia di operazioni inesistenti: in materia di operazioni inesistenti, ‘in tema di IVA, l’onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione Finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l’assenza di una struttura idonea organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia’ (Cass. Sez. V, Ordinanza 9723/2024). Nel caso di specie, l’Amministrazione Finanziaria ha provato che la RAGIONE_SOCIALE era priva di una qualsivoglia organizzazione di mezzi, personale e struttura e che la RAGIONE_SOCIALE in questione non aveva mai presentato alcuna dichiarazione fiscale, né era in possesso dei libri contabili (vedasi soprattutto a pag. 6 della sentenza impugnata); a fronte di ciò il contribuente non ha fornito prova della effettiva realizzazione in rebus delle prestazioni (‘…passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate’, scrive correttamente la CGT di secondo grado);
-all’esito di tale valutazione delle prove in atti non suscettibile di revisione in questa sede di Legittimità -il giudice ha ritenuta provata l’inesistenza delle operazioni contestate;
-il secondo motivo si incentra sulla violazione o falsa applicazione della Legge n. 130/2022 e dell’art. 20 comma I lett. a) n.3 della Legge n. 111/2023 nonché degli artt. 167-168178-220226 Direttiva U.E. 2006/112 in relazione all’art. 360 n.3 e 5 c.p.c., sull’omessa ed erronea valutazione delle risultanze del procedimento penale nel processo tributario, conclusosi con il decreto di archiviazione del GIP del 2.04.2009;
-il motivo è manifestamente infondato;
-in merito ai rapporti tra giudizio penale e giudizio tributario è ormai principio consolidato quello secondo cui ‘il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all’esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell’art. 654 c.p.p.’ (Cass. n. 16649/2020). Né viene il rilievo il disposto dell’art. 21 bis del d. Lgs. n. 74 del 2000 introdotto dalla L. n. 87 del 2024, che fa riferimento unicamente alle ‘sentenze irrevocabili di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento’ come atti aventi forza di giudicato nel processo tributario;
-in conclusione, quindi, il ricorso va rigettato;
-le spese processuali seguono la soccombenza;
-poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va
applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un., n. 28540/2023; Cass. Sez. Un., n. 27195/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez.3, n. 31839/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 – bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente;
-debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 2.900,00 a carico delle parti soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1.450,00 sempre a carico dei ricorrenti da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna le parti ricorrenti in via solidale tra di loro al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00, oltre a spese prenotate a debito; condanna i ricorrenti al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.900,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. sempre in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 1.450,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME