Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10845 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10845 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del curatore fallimentare, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in allegato al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito EMAIL, avendo la controricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Catania;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 4685, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 15.4.2021, e pubblicata il 14.5.2021;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
OGGETTO:
Irpeg
Iva
2004/2006 – RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE
inesistenti – Oneri probatori-
Motivazione della sentenza.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE, gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, n. NUMERO_DOCUMENTO, e n. NUMERO_DOCUMENTO, con i quali, ai fini RAGIONE_SOCIALE Imposte Dirette e dell’Iva, rettificava il reddito dichiarato dalla società in relazione agli anni 2004, 2005 e 2006, recuperando a tassazione la prima rata di un contributo ex legge n. 488 del 1992, erogato per la realizzazione di un nuovo impianto produttivo, fondando sulla indebita deduzione di componenti negativi di reddito, conseguenti alla partecipazione ad operazioni inesistenti soggettivamente e, in parte, anche oggettivamente, come ritenuto accertato mediante Processo Verbale di Costatazione del 30.7.2007, relativo a più annualità e redatto dalla Guardia di Finanza.
La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, che rigettava il suo ricorso.
La società spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, che reputava fondate le critiche proposte, riteneva che l’Amministrazione finanziaria non avesse assicurato la prova del giusto fondamento della pretesa tributaria, ed in conseguenza riformava la decisione di primo grado ed annullava gli atti impositivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha quindi introdotto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a due motivi di ricorso. La società resiste mediante controricorso ed ha pure depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 37, comma 3, del Dpr n. 600 del
1973, e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che non sia stata assicurata la prova della partecipazione della società ad operazioni inesistenti soggettivamente e, in parte, anche oggettivamente.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la nullità della impugnata sentenza, in conseguenza della violazione dell’art. 36, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 132 cod. proc. civ., per avere il giudice del gravame adottato una motivazione puramente apparente, che non consente di comprendere l’iter logico seguito, in materia di prova della elusione fiscale contestata alla società.
Occorre preliminarmente rilevare che la controricorrente ha contestato la ‘irricevibilità/illegittimità derivata del ricorso’ per cassazione introdotto dall’Amministrazione finanziaria perché risulta tardivamente proposto il collegato ricorso, pendente presso la Corte di Cassazione, RGN 23191/2016. Nella prospettazione della parte ‘il giudizio NRG 23191/2016 pendente innanzi a RAGIONE_SOCIALE Corte, dunque, accerterà sicuramente tale irricevibilità del ricorso e con esso la definitiva illegittimità del verbale della Guardia di Finanza su cui si basa anche il presente ricorso’ (controric., p. VI).
3.1. Invero non risulta comprensibile il ‘collegamento’ che la parte invoca in relazione ad accertamenti tributari relativi ad anni diversi, e neppure si comprende perché l’eventuale ‘irricevibilità’ di un ricorso dovrebbe comportare l’accertamento della illegittimità di un ‘verbale’ della Guardia di Finanza. In ogni caso il procedimento NRG 23191/2016, pendente tra le stesse parti, è stato trattato simultaneamente nell’odierna udienza, ed il ricorso proposto dell’Ente impositore è stato giudicato tempestivo.
3.1.1. In relazione al presente ricorso, poi, può rilevarsi che la decisione della CTR è stata depositata il 14.5.2021, dando atto
l’Amministrazione finanziaria che la sentenza le è stata notificata il 20.5.2021, ed il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE è stato notificato a mezzo PEC, sia alla parte che al suo difensore, in data 15.7.2021, pertanto senz’altro tempestivamente.
Tenuto conto della natura della contestazione proposta, occorre quindi esaminare prioritariamente il secondo motivo di ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria, che ha contestato la nullità della decisione adottata dal giudice del gravame in conseguenza della mera apparenza della motivazione proposta.
La tesi dell’Amministrazione finanziaria è che siano stati assicurati sufficienti elementi di prova, innanzitutto, che il preteso partner commerciale della RAGIONE_SOCIALE, cioè la RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva fatturato le prestazioni da cui dipendevano le pretese deduzioni dei costi da parte della RAGIONE_SOCIALE, in realtà non aveva fornito alcuna prestazione, perché i lavori riportati nelle fatture erano stati effettuati dalla ditta RAGIONE_SOCIALE NOME, e peraltro solo in parte, in conseguenza alcune RAGIONE_SOCIALE fatture risultavano relative ad operazioni oggettivamente inesistenti.
4.1. La CTR ha in primo luogo ricordato che la società aveva segnalato l’esito favorevole che aveva conseguito nel giudizio relativo all’accertamento notificatole in relazione all’anno 2003, che era fondato sul medesimo PVC. Quindi ha rilevato che ‘dall’esame degli atti, si evincono le ragioni della contribuente che insiste sulla insufficienza degli elementi ai fini della fondatezza degli atti impositivi … invero, dall’esame del p.v.c. si costata che, in effetti, la verifica si occupa in gran parte della situazione e dei rilievi riguardanti la ditta emittente (RAGIONE_SOCIALE) le fatture contestate ma poco dice sulla effettiva sussistenza RAGIONE_SOCIALE opere di cui alle suddette fatture collegate al contributo erogato. Né gli avvisi di accertamento hanno motivazioni più convincenti al riguardo … questa CTR, nella citata sentenza n. 325/18/15, ha rilevato, sulla
stessa situazione, la non imputabilità a soggetti terzi, quali la società oggi appellante, RAGIONE_SOCIALE irregolarità contestate ad altri soggetti, quale la ditta RAGIONE_SOCIALE e la ditta individuale collegata . In definitiva, mentre agli atti risultano fondati i rilievi nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, non appaiono elementi tali nei confronti della ricorrente ai fini dell’accertamento per recupero a tassazione della rata del contributo. Non è sufficiente evidenziare i collegamenti tra le due società senza rilevare le effettive implicazioni per ognuna di esse’ (sent. CTR, p. II).
4.2. Nel suo ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria provvede ad ampia citazione di massime della giurisprudenza di legittimità in materia di distribuzione dell’onere della prova in caso di contestazione di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti.
Indica poi una serie di elementi, esposti nel primo motivo di ricorso e richiamati nel secondo, essenzialmente desunti dal PVC redatto dalla Guardia di Finanza, che ritiene siano idonei a dimostrare come tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE non possano essere intervenute reali operazioni commerciali. Richiama, ad esempio, gli elementi raccolti e ritenuti idonei a fondare una valutazione di mancato esercizio di qualsivoglia attività commerciale da parte della RAGIONE_SOCIALE, perché ‘non sono state rinvenute strumentazioni, attrezzi edili, macchinari o beni strumentali … Non esiste un recapito telefonico riferibile alla società … non sono stati prodotti documenti certi sulla effettiva operatività della RAGIONE_SOCIALE‘ (ric., p. 18). L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha quindi rinnovato la propria contestazione secondo cui ‘dal punto di vista oggettivo, solamente una parte dei lavori descritti nelle fatture è stata realmente eseguita dal sig. COGNOME e non dall’apparente RAGIONE_SOCIALE‘ ( ibidem ).
4.3. La contribuente, nel suo controricorso, sottolinea l’esistenza di un regolare contratto d’appalto per la realizzazione del capannone industriale stipulato con la RAGIONE_SOCIALE, con dettagliata indicazione RAGIONE_SOCIALE opere a compiersi, del computo metrico e dei prezzi. Ancora, invoca lo stato finale del programma di investimenti del Banco di Sicilia, con allegata documentazione fotografica, e si conclude con la proposta di riconoscere il diritto al contributo. Evidenzia, soprattutto, che gli stessi verificatori dell’RAGIONE_SOCIALE, nei loro rilievi del 28.4.2005, attestano che ‘su una estensione di terreno di circa mq. 22.000 … insiste: 1) un capannone industriale di circa mq. 1.800 con annesso uno spazio tettoia di circa mq. 600; 2) una palazzina uffici su due piani per complessivi mq. 200 circa’ (controric., p. VIII).
4.3.1. La società, inoltre, insiste nell’affermare di non aver avuto alcuna consapevolezza di eventuali irregolarità fiscali di cui si sarebbero resi responsabili partners commerciali.
4.4. Invero, nella prospettazione dell’Ente impositore, i riscontri raccolti permettevano di ritenere accertato che nessuna operazione commerciale fosse stata realmente posta in essere tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, in quanto quest’ultima non era in grado di svolgere attività d’impresa, ed anche perché gli unici lavori di cui si sia trovato un riscontro sono stati eseguiti dalla ditta RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che tutte le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE devono comunque considerarsi soggettivamente inesistenti, con ogni conseguenza di legge in materia di ripartizione dell’onere della prova.
4.5. A fronte di un simile quadro indiziario, di cui si sono riassunti soltanto i principali elementi di prova, devono ritenersi inadeguati i generici e scarni argomenti proposti dalla CTR, secondo cui ‘dagli atti risultano fondati i rilievi nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, non appaiono elementi tali nei confronti della ricorrente ai fini dell’accertamento per il recupero a tassazione della
rata del contributo. Non è sufficiente evidenziare i collegamenti tra le due società senza rilevare le effettive implicazioni per ognuna di esse’ (sent. CTR, p. II).
Se infatti un partner commerciale non è in grado di svolgere attività d’impresa, anche la committente risulta coinvolta nella partecipazione ad operazioni commerciali soggettivamente inesistenti. Peraltro la CTR neppure indica quali siano gli elementi addotti dall’Amministrazione finanziaria per affermare che talune fatture risultavano oggettivamente inesistenti, e tanto meno li esamina, esprimendo il proprio giudizio sul se sia stata raggiunta la prova in proposito.
4.6. Questa Corte regolatrice ha recentemente e condivisibilmente confermato, in materia, che ‘in tema di detrazione dell’IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente; incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi’, Cass. sez. V, 9.8.2022, n. 24471; e non si è mancato di specificare, anche operando riferimento alla giurisprudenza europea, che ‘in tema di IVA, il diritto del contribuente alla relativa detrazione costituisce principio fondamentale del sistema comune europeo –
come ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenze 6 luglio 2006, in C-439/04 e C-440/04, 6 dicembre 2012, in C-285/11, 31 gennaio 2013, in C-642/11) – e non è suscettibile, in linea di principio, di limitazioni. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria, ove ritenga che il diritto debba essere negato attenendo la fatturazione ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare, anche avvalendosi di presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate o, nella seconda ipotesi, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore, fermo restando che, nelle ipotesi più semplici (operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare), detto onere può esaurirsi, attesa l’immediatezza dei rapporti, nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale , mentre in quelle più complesse di “frode carosello” (contraddistinta da una catena di passaggi, in cui sono riscontrabili fatturazioni per operazioni sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti, con strumentali interposizioni anche di società “filtro”) occorre dimostrare gli elementi di fatto caratterizzanti la frode e la consapevolezza di essi da parte del contribuente’, Cass. sez. V, 30.10.2013, n. 24426 (evidenza aggiunta).
Non si era del resto omesso di chiarire, già in precedenza, che ‘questa Corte – in decisioni recenti ha rilevato … che la prova, fornita dall’Amministrazione, che la prestazione non è stata effettivamente resa dal fatturante, perché sfornito della, sia pur minima, dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione, costituisce, di per sè, per la sua pregnanza dimostrativa, idoneo elemento sintomatico dell’assenza di “buona fede” del contribuente. L’immediatezza dei rapporti (cedente o
prestatore – fatturante – cessionario o committente) induce, invero, ragionevolmente ad escludere in via presuntiva – a fronte di una conclamata inidoneità allo svolgimento dell’attività economica l’ignoranza incolpevole del cessionario o committente circa l’avvenuto versamento dell’IVA a soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta. In tal caso, sarà – di conseguenza – il contribuente a dover provare, in applicazione di principi ordinari sull’onere della prova vigenti nel nostro ordinamento (art. 2697 c.c.), di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri, dovendosi altrimenti negare il diritto alla detrazione dell’IVA versata’, Cass. sez. V, 2.4.2014, n. 7650.
4.6.1. In caso di operazioni commerciali contestate come soggettivamente inesistenti, pertanto, allorquando l’Amministrazione finanziaria abbia provato che il partner commerciale del soggetto accertato è quantomeno privo di dotazione personale – ma la RAGIONE_SOCIALE era pure priva, a tacer d’altro, di utenze intestate e beni strumentali, tutti elementi oggettivi – spetta al soggetto accertato fornire la prova contraria di aver agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
4.7. Nel caso di specie l’Amministrazione finanziaria ha quindi fornito pregnanti elementi indiziari per ritenere che le operazioni commerciali dichiarate come concluse con la AGS erano soggettivamente inesistenti, poiché quest’ultima società non era operativa, e non era in grado di concludere operazioni commerciali effettive. Avrebbe allora dovuto essere la contribuente accertata, la RAGIONE_SOCIALE, ad assicurare la prova di aver usato la diligenza richiesta per evitare di essere coinvolta in fatti di evasione fiscale, ma la ricorrente neppure allega di avere fornito una simile
dimostrazione, e la CTR non esamina in qual modo questa prova sarebbe stata assicurata.
4.8. Merita ancora di essere ricordato come questa Corte regolatrice abbia già avuto modo di chiarire che ‘ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa. (Sulla base dell’enunciato principio, la SRAGIONE_SOCIALE. ha quindi cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che gli elementi addotti dall’amministrazione finanziaria a sostegno della pretesa tributaria oggetto di giudizio, pure diligentemente elencati, fossero inidonei a provare la tesi dell’Ufficio, senza tuttavia illustrare le ragioni di tale conclusiva valutazione)’, Cass. sez. V, 23.1.2006, n. 1236.
4.9. Appare pertanto corretta anche la censura dell’RAGIONE_SOCIALE che lamenta la lacunosità dell’indagine del giudice del gravame, perché quest’ultimo avrebbe dovuto esprimersi circa ‘la sussistenza degli indizi motivanti l’atto’ impositivo, ‘esaminandoli sia singolarmente sia nel loro complesso, ed esponendo adeguatamente l’esito di tale giudizio nella motivazione della sentenza’ (ric., p. 11).
La motivazione della pronuncia proposta dalla RAGIONE_SOCIALE risulta pertanto meramente apparente, ed il secondo strumento di impugnazione proposto dall’Amministrazione finanziaria è perciò fondato e deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Sicilia, sezione staccata di Catania, perché proceda a nuovo giudizio. Il primo motivo di ricorso rimane assorbito.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e, assorbito il primo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9.2.2024.