Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17366 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17366 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 20847-2016, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente e controricorrente incidentale CONTRO
FALLIMENTO DI RAGIONE_SOCIALE , cf. P_IVA, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO –
Controricorrente e ricorrente incidentale
Avverso la sentenza n. 338/08/2016 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE ‘Emilia -Romagna, depositata l’ 8.02.2016; adunanza camerale del 17 gennaio udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell’ 2024 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
A seguito di verifica fiscale relativa all’anno d’imposta 200 7, l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE, successivamente dichiarata
IVA -Operazioni oggettivamente inesistenti
fallita, l’ avviso d’accertamento con cui, contestando l’emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, determinò il maggior imponibile ai fini Ires ed Iva, con conseguente maggiore imposta, ed irrogò sanzioni.
Con l’atto impositivo furono sollevati due rilievi, il primo relativo: a) all’acquisto di merce (telefonini) da lla società RAGIONE_SOCIALE, con contestuale rivendita a società sedenti in Sanmarino, in regime di non imponibilità; b) all’acquisto di materiale elettronico ed elettrodomestici da tre società, cui a distanza di breve tempo il medesimo materiale risultava rivenduto. Furono pertanto contestate operazioni oggettivamente inesistenti. Il secondo rilievo era invece relativo alla appostazione in bilancio, chiuso al 31 dicembre 2007, di rimanenze finali e giacenze iniziali di merce, la cui variazione positiva, per differenza, era stata dichiarata in € 250.195 ,00, laddove dall’accertamento era risultata d’importo pari ad € 601.077,00, con conseguente maggior imponibile e maggior debito d’imposta .
L’atto impositivo fu impugnato dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, che con sentenza n. 1542/09/2014 accolse il ricorso con riguardo al primo rilievo, ritenendo insussistente la prova RAGIONE_SOCIALEa inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni, e confermò invece l’accertamento quanto alle maggiori rimanenze di magazzino.
La pronuncia fu appellata da entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente. La Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE‘Emilia -Romagna, con sentenza n. 341/08/2016, rigettò entrambi gli appelli.
Il giudice regionale, dopo aver riportato i principi di diritto regolanti la materia, ha ri gettato le censure mosse dall’Amministrazione finanziaria, sull’assunto RAGIONE_SOCIALEa non raggiunta prova RAGIONE_SOCIALEa partecipazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, intesa come consapevolezza, alla frode perpetrata mediante rivendita RAGIONE_SOCIALEa merce (telefonini) in esenzione d’imposta e, quanto al commercio di elettrodomestici e materiale elettrico, avendo riconosciuto e valorizzato alcuni degli elementi allegati al giudizio, quali l’esistenza d i costi sostenuti per il trasporto RAGIONE_SOCIALEa merce commercializzata tra le società, l’esistenza di una struttura amministrativa adeguata, capace di dare corso alla movimentazione di merci, l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese da COGNOME NOME, perché riferite al solo anno 2009, gli esiti assolutori di alcuni processi penali istruiti nei confronti di amministratori di società, con le quali la RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata coinvolta nelle condotte frodatorie.
La sentenza è stata censurata dall ‘RAGIONE_SOCIALE con tre motivi, posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di cassazione. La società ha resistito con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso, ed ha spiegato ricorso incidentale con due motivi. Ha inoltre depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis.1, cod. proc. civ.
La Procura generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e del secondo motivo di quello incidentale.
Nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024 la causa è stata discussa e decisa.
Considerato che
Esaminando, nell’ordine , il ricorso RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE, questa ha denunciato:
con il primo motivo la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La pronuncia, che con riguardo alla contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti quanto alle fatture d’acquisto di telefonini, poi rivenduti a società sanmarinesi in esenzione d’imposta , sarebbe priva di una reale motivazione. L’ufficio sostiene che, nonostante avesse denunciato l’oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, il giudice d’appello si sarebbe limitato ad escludere la consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa società di partecipare ad una frode, in ciò disattendendo l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, secondo cui non ha rilevanza la buona fede del cessionario o committente quando le operazioni sono assenti.
Il motivo è infondato.
Il giudice regionale, dopo aver rappresentato i fatti, con riferimento al primo rilievo elevato con l’atto impositivo (che riguardava tanto il commercio di telefonini acquistati e poi subito rivenduti a società sanmarinesi in regime di esenzione d’imposta, quanto il commercio di elettrodomestici e materiale elettrico con più società), ha prima affermato che «non possa dirsi raggiunta in forza di un quadro indiziario grave, preciso e concordante, la prova RAGIONE_SOCIALEa consapevolezza in capo alla società, del meccanismo fraudolento realizzato dalle altre società partecipi… ». Quindi ha ritenuto di escludere la
compartecipazione RAGIONE_SOCIALEa contribuente alla circolazione in frode, a tal fine elencando alcuni elementi a conforto RAGIONE_SOCIALEa estraneità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Ebbene, deve intanto rammentarsi che, come chiarito da questa Corte, sussiste l’apparente motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sull’esattezza e logicità del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). In sede di gravame la decisione può essere legittimamente motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni RAGIONE_SOCIALEa conferma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni RAGIONE_SOCIALE parti e RAGIONE_SOCIALEa loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALE norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819).
Nel caso di specie la Commissione regionale, nel pronunciarsi sulla vicenda, dopo aver richiamato i principi giuridici che presidiano le regole di riparto RAGIONE_SOCIALEa prova in tema di operazioni inesistenti, ha apprezzato le emergenze probatorie allegate al processo, giungendo alle conclusioni contestate dall’RAGIONE_SOCIALE.
A prescindere dalla condivisibilità RAGIONE_SOCIALE conclusioni cui il giudice d’appello perviene, del tutto inconferente è la denuncia di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione apparente perché incompleta o poco chiara. Essa, al contrario, è sorretta da un ragionamento logico, fondato su premesse giuridiche riconducibili ai principi di diritto, che presidiano il riparto degli oneri probatori in materia, e su quegli elementi che evidentemente sono stati ritenuti apprezza bili e rilevanti dal collegio d’appello per la decisione RAGIONE_SOCIALEa causa. Nessuna nullità può pertanto riconoscersi e le critiche mosse dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, quando insistono nell’affermare come fosse chiaro il coinvolgimento RAGIONE_SOCIALEa società in operazioni oggettivamente inesistenti, non solo non colpiscono il ragionamento del giudice regionale, ma, quando tentano di stabilire una verità giuridica diversa da COGNOME ricostruita logicamente da quel collegio, finiscono per impingere nel merito, così da rivelarsi inammissibili.
A differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, la decisione è invece sorretta da un iter logico-argomentativo che manifesta un supporto motivazionale che ne esclude l’apparenza. Il motivo va pertanto rigettato.
Con il secondo ed il terzo motivo l’ufficio si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, e ‘dei principi generali in materia di prova’, in relazione all’art. 3 60, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La Commissione regionale avrebbe erroneamente applicato le regole di governo RAGIONE_SOCIALEa prova in ordine alla detraibilità RAGIONE_SOCIALE‘Iva (e alla deducibilità dei costi) per l’ipotesi di contestazione d i operazioni oggettivamente inesistenti.
Dai passaggi RAGIONE_SOCIALEa difesa RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria è dato evincere che in sede di verifica era emerso che le operazioni contestate con la prima tipologia del primo rilievo (commercio di telefonini) erano oggettivamente inesistenti, perché la merce, formalmente ceduta, non lo risultava realmente, così che gli acquisti dovevano considerarsi meramente fittizi, finalizzati a costituire un monte iva a credito, senza iva a debito per la
rivendita alle società sanmarinesi in esenzione d’imposta. Parimenti oggettivamente inesistenti dovevano considerarsi gli acquisti di elettrodomestici e di materiale elettrico da alcune società (seconda tipologia di frode contestata con il primo rilievo), materiale poi successivamente rivenduto alle medesime società (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE).
I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché connessi dalla comune critica indirizzata alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Commissione regionale, laddove essa avrebbe applicato principi di diritto non pertinenti alla fattispecie RAGIONE_SOCIALE operazioni oggettivamente inesistenti, sono infondati.
Soffermando intanto l’attenzione su quelli che in tema di fatturazione di operazioni inesistenti sono gli approdi RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, e tralasciando tuttavia le regole afferenti alla deducibilità dei costi, così come disciplinati dal l’art. 14, comma 4 bis, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta con l’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012 cit., atteso che relativamente alle fattispecie contestate con il primo rilievo non si fa questione di imposte dirette, ma solo di Iva, in riferimento a quest’ultima imposta , quanto alla prova di operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno in una frode carosello, questa Corte ha affermato che qualora l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga a tale tipo di operazioni, incombe sulla stessa l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza nel destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione d’imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione RAGIONE_SOCIALEa qualità professionale ricoperta, RAGIONE_SOCIALEa sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851; 30 ottobre 2018, n. 27566; 20 luglio 2020, n. 15369).
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME COGNOME le operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria che contesti al contribuente l’indebita detrazione, ha invece l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere,
indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l’assenza RAGIONE_SOCIALE‘operazione, non è configurabile la buona fede di quest’ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo (Cass., 14 settembre 2016, n. 18118; 18 ottobre 2021, n. 28628).
Peraltro, una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, spetta al contribuente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa detrazione RAGIONE_SOCIALE‘IVA e/o RAGIONE_SOCIALEa deduzione dei relativi costi, offrire la controprova RAGIONE_SOCIALE‘effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione RAGIONE_SOCIALEa fattura, ovvero in ragione RAGIONE_SOCIALEa regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass., 13 marzo 2013, n. 6229; 14 settembre 2016, n. 18118 cit.; 18 ottobre 2021, n. 28628 cit.).
Quanto alla disciplina prevista dall’art. 21, comma 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato evidenziato che in caso di operazione inesistente, in difetto di rettifica o annullamento RAGIONE_SOCIALEa fattura, sussiste l’obbligo di versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta per l’intero ammontare indicato in fattura, in quanto l’emissione del documento contabile determina l’insorgenza del rapporto impositivo, senza che ciò contrasti con il principio di neutralità RAGIONE_SOCIALE‘IVA, prevalendo la funzione ripristinatoria conseguente alla eliminazione del difetto di rettifica o annullamento RAGIONE_SOCIALEa fattura, a meno che non sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale derivante dall’esercizio del diritto alla detrazione (Cass., 11 dicembre 2020, n. 28263; 12 marzo 2021, n. 6983; 19 agosto 2020, n. 17335).
La giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa CGUE ha infatti chiaramente affermato che «dal solo fatto che l’amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica indirizzato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto da esso dichiarata, non si può dedurre che tale amministrazione abbia riconosciuto che detta fattura corrispondeva a un’operazione imponibile effettiva». E che «i principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del legittimo affidamento devono essere interpretati nel
senso che non ostano a che il destinatario di una fattura si veda negare il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto a monte a causa RAGIONE_SOCIALE‘assenza di un’operazione imponibile effettiva, anche se, nell’avviso di accertamento in rettifica indirizzato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non è stata rettificata. Se, tuttavia, tenuto conto di evasioni o irregolarità commesse da tale emittente o a monte RAGIONE_SOCIALE‘operazione dedotta a fondamento del diritto all a detrazione, tale operazione è considerata come non effettivamente realizzata, si deve dimostrare, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario RAGIONE_SOCIALEa fattura verifiche alle quali non è tenuto, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel quadro di un’evasione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare» (CGUE, in C-642/11, del 31 gennaio 2013).
Quanto invece all’Iva, dai principi enunciati si evince che, per l’ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, non vi è necessità di una prova RAGIONE_SOCIALEa ‘partecipazione’, perché, accertata l’ assenza RAGIONE_SOCIALE‘operazione, non è necessaria la dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa buona fede del contribuente, consapevole RAGIONE_SOCIALEa natura fittizia di quanto riportato nelle fatture, e sul quale pertanto incombe la prova, contraria, RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa ‘effettività’ di quelle operazioni.
Così perimetrato il quadro generale RAGIONE_SOCIALEa disciplina regolatrice RAGIONE_SOCIALEa materia, ai fini RAGIONE_SOCIALEa comprensione RAGIONE_SOCIALEa presente vicenda è utile evidenziare che la difesa RAGIONE_SOCIALEa società ha sempre contestato l ‘ oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, avendo anzi impostato la propria difesa proprio sull ‘effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali, ricondotte invece dall’Amministrazione finanziaria nella costruzione, del tutto artificiosa, di operazioni mai venute in essere.
Ebbene, dal tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, ed a differenza di quanto diversamente argomentato per contestazioni relative alla medesima società, ma per differenti annualità, emerge che il giudice regionale non si sia limitato ad apprezzare la mancanza di una prova piena sulla ‘partecipazione’ RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE alla frode messa in atto, ma abbia invece vagliato gli elementi allegati dalle parti al processo, giungendo a conclusioni opposte.
In particolare, tanto con riguardo alla prima tipologia di frode contestata al
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME COGNOMECOGNOME relativa ai telefonini), quanto alla seconda, relativa
commercializzazione di materiale elettrico ed altri elettrodomestici, la quarta e la quinta facciata RAGIONE_SOCIALEa sentenza (le cui pagine non risultano numerate) il giudice regionale ha riconosciuto la presenza di strutture operative ed amministrative, come la presenza di mezzi di trasporto, tali da consentire l’attività logistica di circolazione dei beni venduti ; la complessità organizzativa RAGIONE_SOCIALEa società, dotata di dipendenti, depositi e punti vendita; l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dal NOME NOME, fratello RAGIONE_SOCIALE‘amministratore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, perché riguardanti il solo anno d’imposta 2009 e non anche il 2007, oggetto invece RAGIONE_SOCIALEa presente causa.
Da tutto ciò si evince che nel ragionamento del giudice regionale si manifesta il convincimento che le operazioni contestate dall’RAGIONE_SOCIALE, quand’anche riconducibili a condotte frodatorie, trovassero collocazione tra quelle soggettivamente e non oggettivamente inesistenti.
In tal senso assume rilevanza la prova, anche indiziaria, RAGIONE_SOCIALEa consapevolezza, quanto meno nella forma RAGIONE_SOCIALEa non colpevole ignoranza, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in ordine alla condotta illecita, posta eventualmente in essere dalle altre società, e proprio sotto questo profilo appare che le censure mosse dall’ufficio non abbiano colto nel segno.
Né la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda, illustrata dalla ricorrente nel secondo e terzo motivo, può scalfire le valutazioni e argomentazioni del giudice regionale.
Sulla prova presuntiva questa Corte ha chiarito che con riguardo alle modalità di utilizzo e valorizzazione RAGIONE_SOCIALE prove indiziarie, di cui le censure denunciano sostanzialmente un malgoverno, compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione nomofilattica, il controllo RAGIONE_SOCIALEa corretta applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 cod. civ. alla fattispecie concreta, poiché, se è devoluto al giudice di merito la valutazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criteri giuridici in tema di formazione RAGIONE_SOCIALEa prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (Cass., 26 gennaio 2007, n. 1715; 5 maggio 2017, n. 10973; 15 novembre 2021, n. 34248; cfr. anche, 13
ottobre 2005, n. 19984).
Peraltro, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo degli indizi, mentre la gravità, precisione e concordanza degli stessi permette di acquisire una prova presuntiva, che, anche sola, è sufficiente nel processo tributario a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti accertati dalla amministrazione (Cass., 8 aprile 2009, n. 8484; 15 gennaio 2014, n. 656; 26 settembre 2018, n. 23153; 28 aprile 2021, n. 11162), quando manca tale convergenza qualificante è necessario disporre di ulteriori elementi per la costituzione RAGIONE_SOCIALEa prova.
Ebbene, nel caso di specie il convincimento RAGIONE_SOCIALE‘organo giudicante è appunto sorretto da specifici indizi, tra quelli allegati dalle parti, che il collegio ha ritenuto più significativi e pertinenti alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda. E tale convincimento è sorretto da argomentazioni logiche, consequenziali, che non risultano affatto scalfite dalle critiche mosse dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa contribuente.
Insistere peraltro in una ricostruzione diversa RAGIONE_SOCIALEa vicenda, come pretende l’Amministrazione finanziaria, equivale a pretendere un riesame del merito RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, attività inibita in sede di legittimità.
In conclusione il giudice non ha disatteso i principi di diritto elaborati in materia e i motivi del ricorso principale vanno pertanto rigettati.
Il rigetto del ricorso principale esime dalla necessità di esaminare quello incidentale condizionato proposto dalla società, venendo meno l’interesse RAGIONE_SOCIALEa società al vaglio RAGIONE_SOCIALE critiche, a sua volta articolate avverso la decisione, ed in particolare relative alla denuncia RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5, 7 e 17 del d.lgs. n. 472 del 1997 e degli artt. 1, 5 e 6, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla domanda RAGIONE_SOCIALEa società, relativa alla legittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate e del quantum RAGIONE_SOCIALE medesime; ed alla denuncia RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., degli artt. 36 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 3, 5, 7 e 17 del d.lgs. n. 472 del 1997 e degli artt. 1, 5 e 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulle sanzioni e soprattutto per non aver tenuto conto del l’art. 15, comma 1, lett. e), n. 3, del d.lgs. n. 158 del 2015 , intervenuto nelle more, che ha rimodulato le sanzioni, riducendole nell’importo minimo, come in quello massimo.
All ‘esito RAGIONE_SOCIALEa causa segue la soccombenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nelle spese del giudizio di legittimità, nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, dichiara inammissibile quello incidentale condizionato proposto dal fallimento RAGIONE_SOCIALEa società. Condanna l’ufficio soccombente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore del controricorrente, nella misura che liquida in € 10.800,00 per competenze, € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, determinate nel 15% RAGIONE_SOCIALE competenze, e accessori come per legge. Così deciso in Roma, il giorno 17 gennaio 2024