Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 476 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 476 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2026
Oggetto: società ristretta base sociale -operazioni inesistenti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28200/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
nonché
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., COGNOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dal l’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 560/25/2017 depositata il 9/05/2017 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 560/25/2017 veniva accolto parzialmente l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 77/6/13 della Commissione tributaria provinciale di Padova, vertente su tre avvisi di accertamento, di cui uno per IRES, IRAP, IVA sanzioni e interessi relativamente al periodo di imposta 2005 notificato alla società RAGIONE_SOCIALE e uno notificato a ciascuno dei due soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, ai fini IRPEF.
1.1. Si legge nella sentenza impugnata che, a seguito di una verifica fiscale, mediante l’esame di documentazione prodotta in risposta a inviti e a contradittorio, l’RAGIONE_SOCIALE contestava alla società la contabilizzazione di una fattura passiva relativa a una provvigione ritenuta riconducibile ad un’operazione inesistente, un acquisto di un terreno in data 8.9.2005 al prezzo di euro 645.000 rivenduto nella medesima data al prezzo di euro 920.000 e il cui corrispettivo era oggetto della fattura emessa dall’intermediario . L’operazione veniva contestata dall’RAGIONE_SOCIALE come oggettivamente inesistente con conseguente indeducibilità del costo e indetraibilità dell’IVA .
1.2. In secondo luogo, veniva ripreso ad imposizione un finanziamento soci senza giustificazione e ritenuto utile societario occultato al fisco. All’avviso di accertamento societario facevano seguito due ulteriori avvisi di accertamento per maggior reddito di partecipazione in capo alle due persone fisiche, soci al 50% ciascuno della società a ristrettissima base sociale.
L’ avviso di accertamento notificato a NOME COGNOME conteneva, oltre all’imputazione del maggior reddito societario in corrispondenza della quota, anche una rettifica reddituale della ditta individuale esercente l’attività di mediazione immobiliare, ai fini IRAP, IRPEF e IVA, oltre a sanzioni.
Il giudice di prime cure riteneva dimostrata l’effettività dell’attività di intermediazione di cui alla fattura contestata come relativa ad operazione inesistente e, pure, riteneva giustificato il finanziamento della società, con conseguente integrale accoglimento dei ricorsi introduttivi riuniti.
3.1. Il giudice d’appello, in primo luogo, dava atto del giudicato interno con riferimento all’accoglimento dei ricorsi introduttivi RAGIONE_SOCIALE persone fisiche. Quanto alla posizione della società, riformava la decisione di
primo grado limitatamente all’operazione contestata come inesistente, essendo la fatturante evasore totale, in assenza di contratto scritto e in presenza di presunti pagamenti in contanti di parte del corrispettivo fatturato. Confermava la decisione della CTP sulla seconda ripresa, per utilizzo da parte della contribuente di disponibilità personali dei soci e affidamenti bancari. A riguardo il giudice affermava che le movimentazioni finanziarie della società non erano giustificate, ma stabiliva che nel giudizio le parti avevano fornito prova della restituzione da parte della società dei finanziamenti ricevuti.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società affidato a tre motivi. Ha inoltre proposto ricorso successivo l’RAGIONE_SOCIALE, da qualificarsi incidentale, per due motivi, cui replicano con controricorso la società e i soci.
Considerato che:
Con nota di deposito del 10.10.2023 NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno formulato istanza di parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a seguito di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti ex art.1 commi 186 e ss. della legge n.197/2022. Ha fatto seguito nota di deposito dell’RAGIONE_SOCIALE del 20.2.2024 che conferma l’intervenuta definizione della lite quanto alla posizione dei soci in relazione ai due avvisi loro notificati . L’Amministrazione finanziaria ha invece insistito per la pr osecuzione della lite in relazione all’avviso di accertamento societario. Dev’essere perciò senz’altro dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, nei limiti sopra indicati.
1.1. Inoltre, alla luce di quanto precede, il primo motivo del ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE, che censura il capo della sentenza d’appello che ha affermato l’esistenza del giudicato interno con riferimento all’annullamento degli avvisi di accertamento notificati ai soci , diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art.100 cod. proc. civ..
Con il primo motivo del ricorso principale, in relazione a ll’art.360 , primo comma, n.3, cod. proc. civ. , in riferimento all’operazione contestata come inesistente e circa l’effettività dell’intermediazione svolta, viene dedotta la falsa applicazione dell’art.21, primo comma, d.P.R. n.633/72, l’errore di sussunzione della fattispecie e la violazione degli artt.2727 cod. civ. e 168 Dir. 2006/112, come interpretato dalla Corte di Giustizia, con domanda subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte del Lussemburgo.
2.1. In particolare, si contesta l’accertamento del giudice a pag.11 della sentenza nella parte in cui afferma che «è la stessa difesa di parte contribuente a fornire la prova dell’emissione di una fattura senza che vi fosse certezza sul nominativo del committente e la data del documento e quindi di una palese violazione dell’art.21 ».
Il motivo è infondato e non vi sono inoltre gli estremi per il chiesto rinvio interpretativo pregiudiziale ex art.267 TFUE.
3.1. Il meccanismo della detrazione dell’IVA assicura il principio di neutralità dell’imposta armonizzata che, come previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva n. 2006/112/CE (‘direttiva rifusione’), deve essere applicata fino al consumo finale del bene o del servizio acquistato. I principi fissati dal diritto unionale in tema di detrazione, stabiliti agli articoli 167 e seguenti e 178 della direttiva di rifusione, sono recepiti nell’ordinamento nazionale dagli articoli 19 e seguenti del d.P.R. n. 633 del 1972.
3.2. L’art. 168 della direttiva precisa che, «nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello RAGIONE_SOCIALE membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi (…)».
Perciò, un primo fondamentale requisito per l’esercizio del diritto alla detrazione è di tipo sostanziale, e consiste nell’intervenuta esigibilità
dell’imposta armonizzata, che scatta nel momento in cui si realizza il «fatto generatore dell’imposta», ossia intervengono le condizioni affinché l’erario possa esigere, nei confronti del debitore, il diritto al pagamento dell’imposta.
3.3. A questo requisito sostanziale si deve però accompagnare anche un ulteriore requisito, di tipo formale. Già dal combinato disposto degli artt. 18, n. 1, lett. a), e 22, n. 3, della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (‘sesta direttiva’) , si evince che l’esercizio del diritto alla deduzione previsto dall’art. 17, n. 2 è, di regola, connesso al possesso dell’originale della fattura o del documento che, in base ai criteri stabiliti dallo RAGIONE_SOCIALE membro interessato, può essere considerato equivalente (CGUE 5 dicembre 1996, causa C-85/95, Reisdorf , punto 22).
Il successivo art.178 della direttiva di rifusione conferma la modulazione per l’esercizio del diritto, prevedendo, tra le condizioni cui è subordinato l’esercizio della detrazione da parte del soggetto passivo, il possesso di una valida fattura registrata. È tale la fattura redatta in conformità a quanto previsto al titolo XI, capo 3, sez. 3-6 della citata direttiva.
La nascita del diritto alla detrazione è perciò ancorato all’esigibilità dell’imposta che, ai sensi dell’art. 10, n. 2, della ‘sesta direttiva’, matura all’atto della cessione di beni o della prestazione di servizi (v. CGUE 8 giugno 2000, causa C-400/98, Breitsohl , punto 36).
Sul versante interno, l’articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, sebbene non menzioni testualmente il lemma ‘fatto generatore’ dell’imposta, nozione presente nella direttiva, individua il momento di effettuazione RAGIONE_SOCIALE operazioni attraverso specifici criteri validi per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Ai sensi del quinto comma del citato articolo,
l’imposta diviene esigibile nel momento di effettuazione dell’operazione, ad eccezione dei casi specificamente previsti dall’articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 o da altre disposizioni di legge. È quello il momento in cui viene in essere la condizione de ll’esigibilità dell’IVA, e coincide, di regola, con il momento di effettuazione dell’operazione economica.
A conferma di quanto sopra ricostruito, sul versante dell’interpretazione giurisprudenziale, la compresenza RAGIONE_SOCIALE due condizioni sopra esposte è icasticamente sintetizzata dalla Corte di Giustizia UE (29 aprile 2004, C-152/02, RAGIONE_SOCIALE ), nei seguenti termini: «il diritto alla deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due requisiti prescritti da tale disposizione, vale a dire che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi abbia avuto luogo e che il soggetto d’imposta sia in possesso della fattura o del documento che possa considerarsi equivalente secondo i criteri fissati dallo RAGIONE_SOCIALE membro interessato». 5.1. Non è affatto prevista la dimostrazione anche del pagamento della fattura, circostanza che, se ammessa a condizione per l’esercizio del diritto, assurgerebbe a un terzo requisito per accedere alla detrazione, non previsto dalla normativa e idoneo ad incidere sulla neutralità dell’imposta armonizzata.
5.2. Infine, quanto al riparto della prova, in caso di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’onere della dimostrazione della compresenza RAGIONE_SOCIALE due condizioni per l’esercizio del diritto alla detrazione non può che ricadere, ex art.2697 cod. civ. e per un principio di prossimità della prova, su chi lo fa valere, ossia il soggetto passivo.
Orbene, la sentenza impugnata è rispettosa di questo riparto probatorio e accerta in fatto che la fattura è stata emessa «senza che vi fosse certezza sul nominativo del committente e la data del documento e
quindi di una palese violazione dell’art.21 » cit. Non vi è inoltre spazio per il chiesto rinvio pregiudiziale interpretativo perché è costante la giurisprudenza della Corte di Giustizia nell’ affermare che il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall’IVA di cui sono debitori l’IVA dovuta o versata a monte per i beni acquistati e per i servizi ricevuti ai fini RAGIONE_SOCIALE loro operazioni soggette ad imposta costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA istituito dalla normativa dell’Unione. Come ripetutamente dichiarato dalla Corte, il diritto a detrazione previsto dagli articoli 167 e seguenti della direttiva IVA costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni (cfr. sentenza Corte Giustizia UE del 16 ottobre 2019, RAGIONE_SOCIALE , C -189/18, punto 33 e giurisprudenza ivi citata; sentenza 4 giugno 2020 RAGIONE_SOCIALE , nella causa C-430/19). Infatti, «Il sistema comune dell’IVA garantisce, in tal modo, la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dalle finalità o dai risultati RAGIONE_SOCIALE medesime, purché siffatte attività siano, in linea di principio, esse stesse soggette all’IVA (sentenza del 3 luglio 2019, The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge , C -316/18, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). Ciò posto, la lotta contro frodi, evasione fiscale ed eventuali abusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttiva IVA, e la Corte ha più volte dichiarato che i soggetti dell’ordinamento non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente RAGIONE_SOCIALE norme del diritto dell’Unione. Pertanto, è compito RAGIONE_SOCIALE autorità e dei giudici nazionali negare il beneficio del diritto a detrazione ove sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che lo stesso diritto è invocato fraudolentemente o abusivamente (sentenza del 16 ottobre 2019, RAGIONE_SOCIALE , C -189/18, punto 34) o che l’operazione sottostante non esiste, come accertato dal giudice del merito.
7. Con il secondo motivo la società ricorrente principale, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., sempre in riferimento all’operazione contestata come inesistente, prospetta l’ error in iudicando , e la violazione degli artt.2709, 2710 e 2734 cod. civ., la conseguente violazione dell’art.2697 cod. civ., la violazione dell’art.2909 cod. civ. in relazione ai capi della sentenza di primo grado che lo stesso giudice d’appello riconosce passati in giudi cato.
7 .1. La censura si appunta sull’ulteriore passaggio alle pagg.11 e 12 della sentenza, in cui il giudice afferma che «non risultano dimostrati nemmeno il pagamento di RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE o del RAGIONE_SOCIALE. La stessa società ammette che la maggior parte dei pagamenti sono avvenuti per contanti ed a tale scopo fornisce la prova di numerosi prelevamenti dai conti correnti bancari (…) tut tavia nulla è dimostrato sull’utilizzo di tali provviste di denaro e soprattutto manca la prova che i contanti siano stati consegnati al RAGIONE_SOCIALE».
8. Il motivo è infondato.
Il Collegio rammenta che, quando le riprese sono per operazioni contestate come oggettivamente inesistenti, come nel caso di specie, «una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.» (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 17619 del 05/07/2018). La prova dei pagamenti è perciò irrilevante nell’ambito della contestazione in questione, perché facilmente retrovertibili.
Con il terzo motivo la società, in riferimento all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., sempre quanto all’operazione contestata come inesistente, prospetta l’ error in iudicando e la violazione dell’art.2697 cod. civ. da parte del giudice. Ad avviso della ricorrente la combinazione e il peso dei dati fattuali, come definiti ed accertati dal giudice del merito, non ne consentono la sottrazione dalla fattispecie legale dell’art.19 d.P.R. n. 633/1972 e 109, comma 5, d.P.R. n.917/1986.
Il motivo è inammissibile.
10.1. Va innanzitutto rammentato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza RAGIONE_SOCIALE riprese: la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall’altro in vicendevole completamento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria. 10.2. Inoltre, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti, nella fattispecie il fatto storico
Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso è stato considerato e la censura tende ad ottenere un rinnovato apprezzamento del quadro istruttorio.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale , l’RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art.360 , primo comma, n.4, cod. proc. civ., lamenta la violazione de ll’ art. 36 d.lgs. n.546/1992 e il vizio di motivazione apparente commesso dal giudice quanto alla seconda ripresa, in tema di finanziamento dei soci.
11.1. Va dato atto che, nel controricorso al ricorso incidentale, viene sollevata eccezione di inammissibilità della censura, che si risolverebbe in una pura e semplice contestazione sull’apprezzamento svolto dal giudice d’appello RAGIONE_SOCIALE prove documentali off erte in giudizio e al più in una contestazione di insufficienza della motivazione non compatibile con il quadro normativo processuale vigente, questione scrutinabile unitamente al mezzo di impugnazione.
Il motivo è fondato.
12.1. Si reitera la costante giurisprudenza della Corte (Cass. Sez. U, sentenza n. 8053 del 07/04/2014) secondo la quale la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016).
12.2. Il mezzo di impugnazione non è diretto ad ottenere un nuovo apprezzamento della prova né a criticare la mera insufficienza della motivazione, ma efficacemente censura la contraddizione insanabile nella motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ripresa in questione.
Da un lato, il giudice nella sua breve motivazione accerta la mancata giustificazione analitica RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie contestate in presenza di società a ristrettissima base sociale per cui sussiste una giurisprudenza molto rigorosa in punto di prova che escluda l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili (tra le tante, v. Cass. n.15274 del 2025; Cass. n.33976 del 2019).
Dall’altro , poche parole dopo, la motivazione reca una ulteriore generica affermazione sulla presunta restituzione dei finanziamenti, priva di riferimenti individuati e dunque non controllabile sulla base della documentazione agli atti.
12.3. Il motivo trova perciò accoglimento e sussiste il denunciato “error in procedendo”, poiché, benché graficamente esistente, la motivazione non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni radicalmente contrastanti tra loro, obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture.
13. La sentenza impugnata è cassata per quanto accolto e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di accertamento notificati ai soci;
per il resto, accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE, inammissibile il primo motivo dell’incidentale , rigettato il ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 15 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME