Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27430 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 27430 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6765/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3855/2022, depositata l’ 11 ottobre 2022.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi l’avvocato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -L’RAGIONE_SOCIALE notificava alla società RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto un recupero a fini IVA relativo all’anno d’imposta 2013. In particolare, la pretesa impositiva risultava fondata sulla contestazione RAGIONE_SOCIALE inesistenza oggettiva di alcune transazioni relative alla compravendita di energia elettrica all’ingrosso, intercorse tra RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘). Ritenuti inesistenti gli acquisti di energia elettrica effettuati da RAGIONE_SOCIALE, l’Ufficio disconosceva la detraibilità dell’I VA applicata dal fornitore RAGIONE_SOCIALE e recuperava a tassazione l’imposta, applicando le sanzioni per infedele dichiarazione e illegittima detrazione.
La contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano.
La Commissione tributaria provinciale adita, con sentenza n. 5110/2019, depositata il 2 dicembre 2019, accoglieva parzialmente l’appello, riducendo del 25% la sanzione applicata.
-Avverso tale pronuncia l’Ufficio proponeva atto di appello. Resisteva la contribuente con appello incidentale.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 3855/2022 depositata in data 11
ottobre 2022, rigettava l’appello principale dell’Ufficio, accoglieva l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE contribuente e condannava l’Ufficio al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio.
-Avverso tale pronuncia l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
Resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso, riproponendo i motivi rimasti assorbiti.
La Procura generale ha depositato una requisitoria scritta.
La contribuente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Preliminarmente va disattesa la richiesta di riunione, essendovi trattazione nella medesima udienza dei procedimenti per cui è stata avanzata l’istanza, giacché le controversie sono relative ad atti di accertamento diversi.
Nel giudizio di cassazione, le finalità di economia processuale e di uniformità RAGIONE_SOCIALE decisioni relative a casi identici, cui è ispirato l’obbligo RAGIONE_SOCIALE riunione previsto dall’art. 151 disp. att. c.p.c., come sostituito dall’art. 19, lett. f), del d.lgs. n. 40 del 2006, possono utilmente essere perseguite, in mancanza di un espresso riferimento RAGIONE_SOCIALE predetta disposizione al giudizio di legittimità, anche attraverso la trattazione di più cause riunibili nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice, verificandosi in tale evenienza una situazione sostanzialmente assimilabile a quella del simultaneus processus in senso tecnico (Cass. n. 25288/2023).
-Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4 c.p.c., per non aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado esaminato l’eccezione preliminare con cui l’Ufficio rilevava la tardività dell’appello incidentale sella società, poi accolto.
2.1. -Il motivo è infondato.
L’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso
di mancato esame di domande od eccezioni di merito (Cass. n. 26913/2024).
L’inammissibilità è una invalidità specifica RAGIONE_SOCIALE domande e RAGIONE_SOCIALE eccezioni RAGIONE_SOCIALE parti ed è pronunciata nel caso in cui manchino dei requisiti necessari a renderle ritualmente acquisite al tema del dibattito processuale; pertanto, se il giudice di merito omette di pronunciarsi su un’eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è impugnabile per l’omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamente per l’invalidità già vanamente eccepita, in quanto ciò che rileva non è il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia impugnata, bensì l’eventuale esistenza appunto di tale invalidità. (Cass. n. 15100/2024).
-Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 334 c.p.c., 49 e 54 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c. per non aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dichiarato l’inammissibilità dell’appello incidentale in quanto tardivo.
3.1. -Il motivo è infondato.
L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione può sorgere dall’impugnazione principale o da un’impugnazione incidentale tardiva (Cass. n. 31679/2024; Cass., Sez. Un., n. 8486/2024). L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo RAGIONE_SOCIALE decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l’iniziativa RAGIONE_SOCIALE controparte, volta a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio RAGIONE_SOCIALE cd. parità
RAGIONE_SOCIALE armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (Cass. n. 26139/2022).
-Con il terzo motivo si prospetta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 c.c., 19 d .P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c., per non aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dato rilievo ed esaminato le circostanze, pacifiche, valorizzate dall’Ufficio per sostenere l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate. In particolare, per aver valorizzato soltanto le circostanze, addotte dalla contribuente, inerenti al funzionamento del mercato dell’energia elettrica senza contestualizzarle in relazione al caso specifico ed omettendo di valutarle anche alla luce del complesso indiziario fornito dall’Ufficio.
Con il quinto motivo si prospetta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per omesso esame di punti di fatto decisivi e controversi, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 5 c.p.c., per aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado omesso di considerare gli elementi di fatto addotti dall’Ufficio al fine di sostenere l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate.
4.1. -I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati.
In tema di IVA, l’onere RAGIONE_SOCIALE prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l’assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini RAGIONE_SOCIALE detrazione dell’IVA e RAGIONE_SOCIALE deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione RAGIONE_SOCIALE fattura ovvero in ragione RAGIONE_SOCIALE regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. n. 9723/2024).
Quanto al governo RAGIONE_SOCIALE regole su cui si fonda la prova presuntiva, anche in riferimento alla distribuzione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova, compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzione nomofilattica, il controllo RAGIONE_SOCIALE corretta applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729, c.c., alla fattispecie concreta, poiché se è devoluta al giudice di merito la valutazione RAGIONE_SOCIALE ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criteri giuridici in tema di formazione RAGIONE_SOCIALE prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (Cass. n. 29802/2022; Cass. n. 10973/2017).
La giurisprudenza di legittimità ha peraltro tracciato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi, in particolare affermando che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente), anche se preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e a un tempo trae vigore dall’altro in vicendevole completamento (Cass. n. 9059/2018; Cass. n. 12002/2017). Ciò che rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa, salvo l’ampio diritto del contribuente di fornire la prova contraria.
Sulla base di tali premesse, va osservato che la questione di fondo che il giudice del gravame avrebbe dovuto esaminare aveva riguardo alla sussistenza di elementi di prova presuntiva sulla cui
base l’amministrazione finanziaria aveva prospettato che le operazioni di acquisto dell’energia elettrica da parte RAGIONE_SOCIALE società contribuente fossero oggettivamente inesistenti, sicché era illegittima la detrazione dell’ IVA da essa operata.
Nel caso di specie, la pronuncia ha sì fornito una motivazione ma il suo ragionamento risulta lesivo del riparto dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova, giacché l’RAGIONE_SOCIALE aveva fornito diversi elementi a sostegno dell’inesistenza oggettiva, che non sono stati considerati.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate aveva evidenziato che tutte le società che intrattenevano rapporti di compravendita di energia con RAGIONE_SOCIALE, ivi compresa RAGIONE_SOCIALE, avessero, nel lungo periodo dal 2009 al 2013, effettuato con quella compravendite ‘circolari’, nel senso che l’energia apparentemente venduta dal primo cedente veniva infine retrocessa a quest’ultimo, e che tali compravendite per ciascuna RAGIONE_SOCIALE società coinvolte avvenissero sempre ‘alla pari’, nel senso che l’energia acquistata, e i corrispettivi pagati per tali acquisti, sistematicamente corrispondevano all’energia venduta e ai corrispettivi incassati per tali vendite, con un sistematico saldo ‘zero’, che escludeva qualsiasi profitto o intento speculativo. In questo modo, sfruttando le modalità operative del mercato telematico dell’energia elettrica, si escludeva la necessità di consegnare l’energia elettrica risultante dal saldo attivo tra energia acquistata ed energia venduta, posto che acquisti e vendite si compensavano integralmente. Da questo contesto di elementi, l’Ufficio deduceva che le operazioni fossero, in realtà, simulate, cioè oggettivamente inesistenti.
Se nel mercato elettrico si procede per compensazioni di acquisti e vendite, ciò non esclude che anche in esso possano effettuarsi operazioni fittizie.
La sentenza si sofferma sulle modalità generali di funzionamento del mercato elettrico ritenendo che la società contribuente non appartenesse al c.d. RAGIONE_SOCIALE,
senza confrontarle con le circostanze valorizzate dall’Ufficio per sostenere la fittizietà RAGIONE_SOCIALE operazioni poste in essere dalla società contribuente (a) transazioni intercorse tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nel 2013, individuate nelle tabelle reperite dai verificatori; b) RAGIONE_SOCIALE aveva preordinato un complesso sistema di operazioni incrociate e circolari di compravendita di energia elettrica con una serie di controparti (tra cui RAGIONE_SOCIALE) organizzate in modo da concludersi sistematicamente con saldo ‘zero’ sia fisico che finanziario (cioè senza movimentazione né di energia né di denaro), del quale non era chiara la finalità (probabilmente riconducibile alla necessità di accrescere fittiziamente i fatturati per acquisire un maggiore ‘merito creditizio’); c) tali transazioni non si concludevano mai con saldi attivi o passivi di energia e, correlativamente, con debiti o crediti per il corrispettivo, perché, al contrario, tali transazioni reciproche in acquisto e in vendita si inserivano in un complesso di transazioni che erano sempre perfettamente corrispondenti sia nella quantità di energia che nei corrispettivi, sicché il loro saldo era sistematicamente pari a zero; d) la società non aveva, quindi, mai dedotto né, tanto meno, fornito alcuna prova di avere dovuto consegnare o di avere ricevuto energia elettrica nei suoi rapporti con RAGIONE_SOCIALE, né di avere ricevuto da o effettuato pagamenti a questa; e) i corrispettivi RAGIONE_SOCIALE operazioni erano prestabiliti, e quindi non era credibile la tesi che le operazioni venissero effettuate per realizzare guadagni a breve sfruttando la variabilità anche infragiornaliera dei prezzi dell’energia; f) la società non aveva mai spiegato in concreto perché effettuasse tali operazioni, e si era limitata a generiche considerazioni circa l’uso di operazioni ‘nettizzate’ nel mercato elettrico).
In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, alcun rilievo infine riveste il profilo RAGIONE_SOCIALE diligenza.
-Con il quarto motivo si prospetta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado affermato che le operazioni contestate, anche se oggettivamente inesistenti, risulterebbero in sostanza fiscalmente neutre e perciò inidonee ad arrecare danno all’Erario.
5.1. -Il motivo è inammissibile.
Si tratta infatti di una censura relativa a un profilo che non risulta trattato nella pronuncia impugnata, che si incentra sull’effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni in ragione RAGIONE_SOCIALE peculiarità del mercato dell’energia e RAGIONE_SOCIALE mancata prova di un accordo fraudolento tra i soggetti intervenuti nella creazione degli strumenti societari e contabili.
-La sentenza va dunque cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte di giustizia tributaria territorialmente competente anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e il quinto motivo del ricorso principale, rigetta il primo, il secondo e il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Tributaria, il 13 maggio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME