Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5552 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5552 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31324/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
SUD-AUTO DI RAGIONE_SOCIALE COGNOME GIUSEPPARAGIONE_SOCIALE CONCETTA
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 1731/2018 depositata il 18/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere COGNOME
Fatti di causa
La società in accomandita semplice RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di commercio autoveicoli, e i suoi soci, impugnavano con separati ricorsi gli avvisi di accertamento emessi nei riguardi dell’ente, per l’anno 2007, mediante i quali l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un pvc del 19 novembre 2010, contestava l’utilizzo di fatture per
operazioni soggettivamente inesistenti, poste in essere con il coinvolgimento di soggetti fittizi riconducibili a tale NOME COGNOME. La CTP di Agrigento accoglieva solo parzialmente, previa loro riunione, i ricorsi anzidetti, reputando indetraibile l’Iva per l’importo di euro 15.500,00. La CTR della Sicilia ha, viceversa, accolto l’appello promosso in via principale dalla società in accomandita semplice, respingendo il gravame incidentale dell’Agenzia. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione incentrato su tre motivi. L’11 dicembre 2023 è stato depositato decreto di estinzione del giudizio per regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, co. 186 e segg., della L. n. 197 del 2022. In seguito, l’Agenzia ha fatto pervenire nota con la quale ha comunicato ‘ che con riferimento alla sig.ra NOME CODICE_FISCALE, in data 02/10/2023 è stata trasmessa in via telematica con prot. NUMERO_DOCUMENTO, la domanda n. TY5 200450/2023, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, di definizione della lite pendente indicata in oggetto ; che con riferimento al sig. NOME in data 02/10/2023 è stata trasmessa in via telematica con prot. 23100215265628241, la domanda n. TY5 200451/2023, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, di definizione della lite pendente indicata in oggetto; Tenuto conto che in relazione al giudizio in oggetto risultano essere state presentate solo le due predette domande di definizione lite e che le predette domande di definizione agevolata della controversia risultano essere regolari; Per quanto sopra, vista l’assenza di domanda di definizione lite per i rimanenti atti oggetto di contenzioso, si chiede la prosecuzione del giudizio incardinato innanzi alla Corte di Cassazione evidenziando che l’Ufficio ha interesse alla trattazione della controversia in quanto il giudizio pende in Cassazione a seguito di impugnazione
dell’Ufficio e l’eventuale estinzione del giudizio determinerebbe il passaggio in giudicato dell’ultima sentenza resa ‘.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione, a tenore dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e 109 TUIR nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto sufficienti gli elementi offerti dalla parte privata ( ‘assegni, prezzi di acquisto, prezzi di vendita delle autovetture’ ).
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in subordine, a mente dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., per avere la CTR apoditticamente affermato che ‘ l’A.E. oppone esclusivamente elementi soltanto indiziari e mancanti di concreti aspetti probatori ‘.
Con il terzo motivo si assume, in via di ulteriore subordine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 D.Lgs. n. 36 del 1992, poiché, a fronte di molteplici ed univoci elementi idonei a integrare presunzioni gravi, precise e concordati a sostegno dell’inesistenza soggettiva delle operazioni, la CTR ha reso una motivazione apodittica.
Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento delle altre due censure.
In via preliminare si deve osservare che il mezzo, quale esplicitato in concreto, deve essere riqualificato, secondo il principio di diritto che ‘ L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato ‘ (Cass. n. 4036 del 2014; Cass. n. 26310 del 2017).
L’Agenzia fiscale infatti ha nella sostanza sviluppato la critica, evidenziando come il quadro articolato di elementi dedotti dalla difesa erariale a supporto della sintomatica fittizietà delle
operazioni sia rimasto sorvolato e negletto nell’economia della decisione.
Rileva questa Corte come in effetti la CTR si sia limitata assiomaticamente ad affermare che ‘ la documentazione prodotta consente infatti di dedurre l’estraneità della RAGIONE_SOCIALE agli illeciti attribuiti. L’insieme degli elementi dedotti (assegni, prezzi di acquisto, prezzi di vendita della autovetture, ecc.), consente infatti di concludere per la regolarità delle operazioni contestate; di contro l’A.E. oppone esclusivamente elementi soltanto indiziari e mancanti di concreti aspetti probatori. L’IVA riferita alle fatture emesse da ditte inesistenti, risulta altresì regolarmente assolta dalla RAGIONE_SOCIALE appellante ‘.
Invero, rappresenta principio ormai consolidato quello per cui, ove vengano contestate al contribuente operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere all’onere di provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici (Cass. n. 9851 del 2018; Cass. n. 9588 del 2019; Cass. n. 24471 del 2022).
La motivazione adottata dalla CTR si pone in urto frontale con il quadro dei principi nomofilattici espressi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, sorvolando deliberatamente sui profili di matrice presuntiva dedotti dall’Ufficio a sostegno della prospettata fittizietà della ‘ ditta COGNOME Rocco ‘. Invero, l’Agenzia allegava plurimi profili sintomatici dell’inesistenza soggettiva delle operazioni, tra cui: l’assenza di documenti di trasporto che testimoniassero della consegna delle autovetture asseritamente acquistate da parte del COGNOME; la circostanza che il COGNOME, nel lungo lasso temporale, fra il 2004 e il 2008 abbia effettuato acquisti di merci da Paesi UE, senza mai provvedere a versamenti d’imposta; l’omesso, reiterato deposito, da parte del COGNOME, di
dichiarazioni fiscali; l’assenza di una sede operativa della ditta COGNOME, ubicata in una palazzina ad uso civile abitazione a due piani; la coincidenza fra sede della società e domicilio personale del COGNOME; la ‘totale assenza di locali adibiti a magazzino’ o altrimenti idonei ad ospitare gli autoveicoli acquistati; la connotazione del COGNOME come soggetto ‘ nullatenente ‘, non in grado di disporre di ‘ mezzi economici necessari per pagare i propri fornitori ‘; la circostanza che il pagamento fosse regolato dall’odierna contribuente nei confronti diretti dei fornitori esteri; la declinazione dell’attività svolta, consistente ‘ nell’acquisto cartolare da fornitori aventi sede nell’Unione Europea di autoveicoli e nella immediata rivendita in Italia degli stessi ‘ e strutturata in ‘ contatti telefonici ‘ o ‘ via internet o via fax ‘, con consegne dirette ai clienti nazionali; la mancanza della ‘ minima organizzazione ‘ in capo al COGNOME; l’assenza di collaboratori.
Benché la prova dell’inesistenza soggettiva sia suscettibile d’essere raggiunta qualora l’Amministrazione fornisca attendibili indizi, idonei ad integrare una presunzione semplice, come prevede per l’IVA l’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 (v. Cass. n. 14237 del 2017; Cass. n. 20059 del 2014; 8 Cass. n. 10414 del 2011; Corte Giust. Kittel, C-439/04; Corte Giust. COGNOME e NOME, C80/11 e C142/11), nell’economia della decisione d’appello il compendio degli elementi indiziari non è stato in alcun modo vagliato e soppesato.
Il ricorso va, in ultima analisi, accolto in relazione al primo, riqualificato mezzo, con assorbimento delle altre due censure. La sentenza d’appello va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, cui va demandata anche la regolazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbite le altre due censure. Cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, cui va demandata anche la regolazione delle spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 04/12/2024.