Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33505 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33505 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22333/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
(C.F. P_IVA) già NOME RAGIONE_SOCIALE in persona del liquidatore
-intimata –
Oggetto: tributi operazioni soggettivamente inesistenti
–
avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, n. 3652/18/23 depositata in data 8 giugno 2023 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 5 novembre 2024
RILEVATO CHE
La società contribuente NOME RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, già Alfonso RAGIONE_SOCIALE, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2010 con il quale, a seguito di PVC -per quanto qui ancora rileva – si accertava l’indebita emissione di fatture in esenzione di imposta ex art. 8 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni ritenute inesistenti in quanto effettuate in favore di soggetti privi di organizzazione.
La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso. La CTR della Campania ha accolto l’appello della società contribuente . La sentenza di appello è stata cassata con rinvio da questa Corte (Cass., Sez. V, 9 agosto 2022, n. 24471) per nuovo esame. La CGT di secondo grado della Campania, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello della società contribuente, ritenendo che l’Ufficio non ha assolto all’onere della prova su di esso gravante.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; la società contribuente intimata non si è costituita in giudizio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ., per avere il giudice del rinvio ritenuto che l’Ufficio non avrebbe assolto al proprio onere della prova. Osserva parte ricorrente che il giudice rescindente ha accertato che l’Ufficio aveva addotto molteplici elementi a sostegno dell’inesistenza soggettiva delle operazioni e della consapevolezza della società contribuente di avere
preso parte a una frode IVA, laddove il giudizio di rinvio si sarebbe dovuto incentrare sull’assolvimento della prova contraria.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729, 2697 cod. civ., nonché degli artt. 19 e 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Osserva il ricorrente che la giurisprudenza consente all’Ufficio che contesti l’insussistenza delle operazioni sottostanti di adottare presunzioni e che il giudice del rinvio avrebbe, sotto questo profilo, dato rilievo decisivo al decreto di archiviazione, laddove si sarebbe dovuto fare applicazione del principio del doppio binario tra processo tributario e processo penale.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. Ove l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti ai fini del disconoscimento della detrazione sull’IVA a monte da parte del contribuente, incombe sulla stessa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione di imposta. Ciò comporta che incombe all’Ufficio dimostrare che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a tale onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta a evadere l’IVA, la diligenza m assima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass., 20 dicembre 2021, n. 40690; Cass., Sez. V, 17 agosto 2021, n. 22969; Cass., Sez. V, 3 agosto 2021, n. 22107; Cass., Sez. V, 20 luglio 2021, n. 20648; Cass., Sez. V, 8 luglio 2021, n. 19387; Cass., Sez. VI, 11 novembre 2020, n. 25426; Cass., Sez. V, 20 luglio 2020, n. 15369; Cass., Sez. V, 28 febbraio
2019, n. 5873; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27566; Cass., Sez. V, 24 agosto 2018, n. 21104; Cass., Sez. V, 20 aprile 2018, n. 9851; Cass., Sez. V, 19 aprile 2018, n. 9721; Cass., Sez. U., 12 settembre 2017, n. 21105).
Questi principi sono conformi al diritto dell’Unione , secondo cui l’evasione tributaria ai fini IVA si configura anche nel caso in cui un soggetto passivo avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l’operazione di cui trattasi e, in particolare, con il proprio acquisto, a un’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA commessa dal fornitore o da un altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena di cessione (Corte GUE, 18 maggio 2017, Litdana, C624/15, punto 33; Corte GUE, 18 dicembre 2014, N. 1272 .G. 6di 11 Est. F. RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, C-131/13, C-163/13 e C164/13, punti 49 e 50; Corte GUE, 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11, punti da 38 a 40; Corte GUE, 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona, C273/11, punto 54; Corte GUE, 21 giugno 2012, COGNOME e NOME, C-80/11 e C/142/11, punto 46; Corte GUE; 6 luglio 2006, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, C- 439/04 e C440/04, punti 45, 46, 56, richiamata dal ricorrente). Il contribuente deve, pertanto, conformarsi a standard di diligenza rigorosi, ritenendosi esigibile in capo al contribuente l’adozione di tutte le misure che si possano richiedere a un accorto operatore commerciale al fine di assicurarsi che l’operazione effettuata non lo conduca a partecipare a una evasione di imposte (Corte GUE, 17 dicembre 2020, n. RAGIONE_SOCIALE, C-656/19, punto 80; Corte GUE, 17 ottobre 2019, Unitel, C-653/18, punto 33; Corte GUE, 28 marzo 2019, Vin, C-275/18, punto 33; Corte GUE, 8 novembre 2018, RAGIONE_SOCIALE, C-495/17, punto 41; Corte GUE, Litdana, cit., punto 34).
Quanto al decreto di archiviazione, esso costituisce uno dei tanti elementi di valutazione del giudice tributario, non rientrando il decreto di archiviazione nell’ambito di applicazione dell’art. 21 -bis d. lgs. 10
marzo 2000, n. 74. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 5 novembre 2024