Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3948 Anno 2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 28049 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
Da
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Oggetto: Tributi
Iva 2014 Relatore: COGNOME NOME
Operazioni
soggettivamente inesistenti
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3948 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2025
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del difensore: EMAIL
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del l’Abruzzo n. 561/07/2022, depositata in data 22 settembre 2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1. L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del l’Abruzzo aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore , avverso la sentenza n. 206/01/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara che aveva accolto il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione, giusta segnalazione dell’Ufficio Grandi Contribuenti della D.R.E. Puglia, aveva contestato, per il 2014, l’indebita detrazione di Iva in relazione a fatture emesse da società c.d. cartiere (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) -che si assumevano interposte tra la RAGIONE_SOCIALE e la cedente RAGIONE_SOCIALE – afferenti ad operazioni, soggettivamente inesistenti, di acquisto sottocosto di carburante. In particolare, nell’ambito della emersa frode Iva carosello, le società c.d. cartiere, utilizzando false lettere di intento e non versa ndo l’Iva, acquistavano il carburante da RAGIONE_SOCIALE e lo rivendevano ad un prezzo più basso della concorrenza alla RAGIONE_SOCIALE la quale, quale destinataria finale, detraeva indebitamente l’imposta medesima, realizzando il salto d’imposta .
2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che: 1) pur essendo provata l’oggettiva fittizietà dell e società fornitrici – intermediarie negli acquisti di carburante tra la RAGIONE_SOCIALE e la cedente RAGIONE_SOCIALE l’Amministrazione non aveva fornito elementi idonei a comprovare la conoscenza o conoscibilità da parte della contribuente della contestata frode Iva carosello; in particolare, le assunte anomalie soggettive delle società interposte (tranne la verificabile mancata presentazione del bilancio dal 2013 in poi da parte della RAGIONE_SOCIALE) non erano idonee a comprovare in capo alla contribuente la consapevolezza dell’inesistenza soggettiva delle contestate operazioni commerciali essendo gli elementi indiziari in dicati dall’Ufficio (messa in liquidazione di RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE; mancata presentazione del bilancio da RAGIONE_SOCIALE dal 2015) relativi all’anno 2015 e, dunque, afferenti ad un contesto temporale successivo rispetto all’accertamento in questione; né gli assunti ‘inadempimenti di natura fiscale’ riferibili alle società fittizie intermediarie potevano costituire indici rivelatori della frode atteso che ‘il compito di verifica di irregolarità o evasione dei singol i soggetti operatori spettava all’Autorità tributaria’ , non potendosi esigere dal destinatario delle fatture verifiche che non gli competevano; peraltro, la RAGIONE_SOCIALE aveva concluso le operazioni commerciali ‘dopo avere verificato l’assenza di rilievi provenienti dall’Amministrazione finanziaria in ordine al contenuto delle dichiarazioni d’intento predisposte dai cessionari e inviate telemat icamente all’Agenzia delle entrate dalla s.p.a. RAGIONE_SOCIALE; anche la contestata carenza di una sede compatibile con l’attività del fornitore (con riguardo alla RAGIONE_SOCIALE non era indice rilevatore di una frode Iva, avendo la contribuente evidenziato di avere intrattenuto con la detta società ‘rapporti prettamente telematici per il tramite del proprio consulente tecnico NOME COGNOME; peraltro, l’assunto acquisto del carburante a prezzi sensibilmente ribassati rispetto a quelli applicati dai fornitori tradizionali non poteva rivelarsi un indice di consapevolezza di RAGIONE_SOCIALE in ordine alla contestata inesistenza soggettiva dei propri contraenti, considerando che
RAGIONE_SOCIALE aveva praticato, per il periodo giugno- dicembre 2015, delle quotazioni simili a quelle relative alle contestate operazioni commerciali, per cui la contribuente non poteva avere avuto ‘ alcun sentore delle presunte irregolarità ‘ essendo i prezzi praticati in tali occasioni risultati in linea con quelli del mercato di riferimento.
3. La società contribuente resiste, con controricorso, illustrato con memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, 2697 e 2729 c.c. per avere la CTR nell’annullare l’avviso in questione ritenuto che l’Amministrazione non avesse assolto all’onere a suo carico di dimostrare la conoscenza e/o conoscibilità da parte della contribuente della frode Iva sebbene quest’ultima avesse evidenziato una serie di anomalie soggettive delle società intermediarie (mancata presentazione del bilancio da parte di RAGIONE_SOCIALE dal 2013 in poi; avvio di attività di commercio di petrolio solo nel 2014 e contraddittorietà tra i dati del bilancio relativo al 2014 e quelli delle dichiarazioni Iva e dei redditi senza alcun versamento delle imposte dovute da parte di RAGIONE_SOCIALE; anomala esplosione di fatturato, sestuplicato nel 2014, evidenziato nel bilancio 2014 , inizio solo nel 2014 dell’attività di import-export petrolifero, dichiarazione Iva artificiosamente a credito, utilizzo in compensazione di indebiti crediti di imposta per inesistenti investimenti in aree svantaggiate, inesistenza della sede e irreperibilità dell’amministratore con riferimento a RAGIONE_SOCIALE rivelatrici della fittizietà soggettiva delle contestate operazioni di acquisto sottocosto di carburante, ravvisabili, già nel 2014, dalla contribuente con una semplice interrogazione camerale e con una minima diligenza; al riguardo, ad avviso della ricorrente, la CTR sarebbe incorsa in evidente contraddizione nell’annullare in toto l’avviso in questione pur riconoscendo, quantomeno per una delle società fornitrici (RAGIONE_SOCIALE) che la contribuente avrebbe potuto verificare, nel 2014, la mancata presentazione da
parte di quest’ultima del bilancio; peraltro, la CTR avrebbe escluso l’acquisto di carburante sottocosto sulla base dell’analisi di prezzi di un periodo d’imposta (2015) diverso da quello oggetto di accertamento (2014) pur avendo la stessa RAGIONE_SOCIALE ammesso nel ricorso introduttivo di avere acquistato carburante ad un prezzo inferiore a quello previsto dalla quotazione giornaliera internazionale. Inoltre, ad avviso della ricorrente, il giudice di appello aveva ritenuto anche assolto da parte della con tribuente l’onere della prova ( a contrario ) circa la propria buona fede, facendo riferimento: 1) all’avvenut a verifica da parte di quest’ultima del l’assenza di rilievi d e ll’Amministrazione finanziaria in ordine al contenuto delle dichiarazioni di intento predisposte dai cessionari, sebbene tale circostanza non avesse alcuna rilevanza afferendo ai rapporti tra le società cartiere e la cedente RAGIONE_SOCIALE; 2) alla relazione dell’arch. NOME COGNOME (il quale aveva valutato come affidabili le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) sebbene la stessa potesse provare la validità commerciale de ll’operazione ma non già la buona fede d i RAGIONE_SOCIALE
1.1.Il motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate.
1.2.Sulla scia della giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C277/14), questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: ‘In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l ‘ oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione
volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi’ (Cass. Sez. 5, n. 9851 del 20/04/2018; Sez. 5, n. 27566 del 30/10/2018; Cass, sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33598; Cass. Sez. 5, Ord. n. 15369 del 20/07/2020; n. 28562 del 2021); come chiarito da questa Corte (Cass., sez. 5, 20/04/2018, n. 9851), la prova che deve essere fornita dall’Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale, ossia che il soggetto formale non è quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione I.V.A. e, a tale ultimo fine, non è necessaria la prova della partecipazione all’evasione, ma è sufficiente e necessario che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole.
1.3.Con riguardo a tale ultima circostanza, secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia, deve essere soddisfatta l’esigenza di tutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può essere sanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, se non sapeva o non avrebbe potuto sapere che l’operazione si collocava nell’ambito di un’evasione commessa dal fornitore o che un’altra operazione facente parte delle cessioni, precedente o successiva a quella da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell’I.V.A. (Corte di Giustizia 6 luglio 2006, Kittel, C439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, COGNOME e NOME, C-80/11 e C-142/11; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14).
1.4 .Con riguardo al ‘tipo’ di prova incombente sull’Amministrazione si è precisato che essa può ritenersi raggiunta se quest’ultima fornisce attendibili indizi idonei ad integrare una presunzione semplice e, dunque, non occorre la prova “certa” e incontrovertibile di ogni operazione e dettaglio: l’Amministrazione può assolvere al suo onere probatorio anche mediante
presunzioni, come prevede per l’I.V.A. il D.P.R. n. 633 del 1973, art. 54, comma 2, e mediante elementi indiziari (Cass., sez. 5, 5/12/2014, n. 25778; Cass., sez. 5, 24/09/2014, n. 20059; Cass., sez. 6-5, 7/06/2017, n. 14237; Corte di Giustizia 6 luglio 2006, Kittel, C439/04 e C-440/14; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, COGNOME e NOME, C-80/11 e C-142/11) che il contribuente al momento in cui ha acquistato il bene o il servizio sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente, con l’emissione della relativa fattura, aveva evaso l’imposta o partecipato a una frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei a “porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente” (Corte di Giustizia, 6 dicembre 2012, Bonik, C285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C 277/14, par.50). L ‘ onere dell’Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario deve dunque essere ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obbiettivi e specifici, che spetta alla Amministrazione individuare e contestare, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’I.V.A. e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell’ordinaria diligenza, tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell’affare (Cass. n. 9851 del 2018, cit .; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27566; Cass., sez. 5, n. 15369 del 2020). Pertanto, sebbene al destinatario non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell’esigibile, in presenza di indici personali ed operativi anomali dell’operazione commerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuate ovvero tali da evidenziare irregolarità ed ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale e professionale della presenza dell’imprenditore nel settore del mercato in cui opera e l’aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo (Cass., sez. 5, 2/12/2015, n. 24490). In via esemplificativa, poiché la valutazione va in ogni caso ancorata alla concreta vicenda, possono costituire
elementi di rilevanza sintomatica: « l’acquisto dei beni ad un prezzo inferiore di mercato; la limitatezza dell’eventuale ricarico; la presenza di una varietà e pluralità di soggetti promiscuamente indicati nella documentazione di trasporto e nella fatturazione; la scelta di operare secondo canali paralleli di mercato (che esige una più attenta e approfondita valutazione dei propri interlocutori, proprio per verificarne l’effettività), poco importa se giustificata da esigenze di accelerazione e di margini produttivi; la tempistica dei pagamenti, in ispecie se incrociati od operati su conti esteri a fronte di interlocutori nazionali, ovvero se effettuati cash; la qualità del concreto intermediario con il quale sono state intrattenute le operazioni commerciali; il numero, la qualità e la durata delle transazioni, in ispecie a fronte di rapporti contigui e frequentazioni reiterate con i titolari della cartiera, ovvero nel caso in cui il contribuente abbia rapporti commerciali con una pluralità di soggetti aventi la quantità di cartiera » (Cass. sez.5 n. 9851 del 2018). Ne consegue che la sussistenza di indizi, che consentano di sospettare l’esistenza di irregolarità o di evasioni nella sfera dell’emittente, deve indurre l’operatore avveduto ad assumere le opportune informazioni sul soggetto dal quale intenda acquistare beni o servizi (Cass., Sez. V, 4 luglio 2022, n. 21072; Cass., Sez. V, 2 dicembre 2021, n. 38012; Cass., Sez. V, 16 novembre 2021, n. 34531; Cass., Sez. VI, 3 giugno 2021, n. 15356; Cass., Sez. V, 3 marzo 2021, n. 5748; Cass., Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 25779). Il contenuto della massima diligenza esigibile nei confronti di un accorto operatore, al fine di non essere parte di una frode IVA, si incentra sulle opportune informazioni circa l’effettiva esistenza del fornitore, da acquisirsi direttamente (in relazione alla struttura organizzativa dello stesso), sia indirettamente, attraverso l’esame delle modalità con le quali si è estrinsecato il rapporto commerciale con l’emittente (Sez. 5, Ordinanza n. 28165 del 2022).
1.5.Questa Corte ha precisato che, in tema di evasione dell’IVA a mezzo di frodi carosello, quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo
tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuentecessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta (Cass. n. 10120 del 2017; Cass. sez. 5, n. 35591 del 2023).
1.6.Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente l’onere di dimostrare, oltre all’effettività del cedente, la propria buona fede, ossia di ” avere agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto – secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto – al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a far insorgere il sospetto “, stante la inesigibilità di ulteriori verifiche (Cass. Sez. U, 12/09/2017, n. 21105; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27566; Cass., sez. 5, 20/07/2020, n. 15369; Cass., sez. 6-5, n. 13409 del 2021).
1.7. Il contribuente, in altri termini, può dimostrare sia l’anomalia degli elementi posti in evidenza dal Fisco, sia l’attività preventiva posta in essere da cui emergeva l’effettività ed operatività dell’impresa interposta. Risulta, invece, priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale delle scritture e sulle evidenze contabili dei pagamenti, quanto sull’inesistenza di un dimostrato vantaggio, e ciò in quanto le prime circostanze sono già insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, mentre l’ultima si riferisce ad un dato di fatto esterno alla fattispecie, inidoneo di per sè a dimostrare l’estraneità alla frode (Cass., sez. 5, 24/09/2014, n. 20059; Cass., sez. 5, 14/01/2015, n. 428; Cass., sez. 6-5, 5/12/2017, n. 29002; Cass., sez. 6-5, n.
13409 del 2021; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14, che afferma che “in circostanze del genere il soggetto passivo deve essere considerato… partecipante a tale evasione, e ciò indipendentemente dalla circostanza di trarre o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall’utilizzo dei servizi nell’ambito delle operazioni soggette a imposta da lui effettuate a valle “). Nessun rilievo assume poi la riscontrata congruità dei prezzi e la regolarità formale delle operazioni , poiché il primo costituisce un elemento neutro ai fini della prova della buona fede, e la seconda è addirittura utilizzata proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. 19/12/2019, n.33915; Cass. sez. 5, n. 25192 del 2022). Né, a tal fine, è sufficiente dedurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA compresa, effettivamente pagata, poiché trattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscale perpetrata mediante un’operazione soggettivamente inesistente » (Cass. n. 20059 del 2014; id. n. 10939 e n. 20060 del 2015, n. 17818 del 2016), ovvero, « di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l’estraneità alla frode» (cfr. Cass. n. 17377 del 2009; id. n. 867 e n. 5912 del 2010; n. 12802 del 2011; n. 428 del 2015; Cass. sez. 5, n. 17153 del 2018).
1.8. Nella specie a fronte della contestazione circa l’indebita detrazione Iva da parte di RAGIONE_SOCIALE in relazione a fatture emesse da società c.d. cartiere che, secondo il rilievo dell’Ufficio, compravano da RAGIONE_SOCIALE, in regime di non imponibilità senza avere i requisiti di esportatori abituali, per rivenderlo sottocosto alla contribuente che, quale destinataria finale, si detraeva indebitamente l’imposta – la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, nell’escludere che l’Amministrazione avesse fornito elementi idonei a dimostrare la conoscenza e/o conoscibilità della frode Iva da parte della contribuente ritenendo che le rilevate anomalie soggettive delle società che si assumevano interposte afferivano ad un diverso anno di imposta (2015) ad eccezione della evidenziata mancata presentazione da parte di RAGIONE_SOCIALE del bilancio dal 2013
che la contribuente avrebbe potuto verificare nel 2014; ciò senza considerare che, come si evince dallo stralcio dell’avviso di accertamento trascritto in ricorso (pag. 24) , l’Ufficio aveva posto in evidenza elementi obbiettivi e specifici verificabili già nel 2014 (con riferimento a RAGIONE_SOCIALE mancata presentazione del bilancio dal 2013 in poi; con riguardo a RAGIONE_SOCIALE inizio di attività di commercio all’ingrosso di prodotti petrolifici solo nel 2014 e contraddittorietà tra i dati del bilancio relativo al 2014 con ricavi di gestione pari a euro 53.254.419,00 e un utile di euro 2.477.156,00 e quelli delle dichiarazioni Iva con un volume di affari di euro 310.105,00 e con Iva a credito di euro 7.471,00 e della dichiarazione dei redditi con reddito pari a zero, senza alcun versamento delle imposte dovute; con riferimento a RAGIONE_SOCIALE inesistenza di alcunché presso l’indirizzo della sede legale e irreperibilità dell’amministratore NOME Antonio nonchè dichiarazione Iva artificiosamente a credito e utilizzo in compensazione di indebiti crediti di imposta per inesistenti investimenti in aree svantaggiate) che, consentendo di sospettare l’esistenza di irregolarità e/o di evasioni nella sfera delle emittenti le fatture, dovevano indurre la contribuente -usando l’ ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta ad assumere le opportune informazioni su ll’effettiva esistenza dei soggetti fornitori del carburante; ugualmente, il giudice di appello ha escluso la valenza indiziaria della consapevolezza della frode carosello in capo alla contribuente con riguardo all’elemento de l prezzo di vendita praticato dalle società fatturanti ritenendo che fosse in linea con quelli del mercato di riferimento atteso che ‘ nel periodo giugno- dicembre 2015, la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE aveva praticato alla s.r.lRAGIONE_SOCIALE Med Oil delle quotazioni simili a quelle relative alle operazioni commerciali in discussione ‘; ciò sebbene tale circostanza fosse irrilevante essendo stato evidenziato quale elemento presuntivo della consapevolezza del meccanismo fraudolento da parte della contribuente, l’incongruità dei prezzi praticati dalle società fornitrici rispetto a quelli di mercato con riferimento all’anno di imposta verificato (2014). Peraltro, va osservato che trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare (acquisto di carburante da Basile
RAGIONE_SOCIALE tramite l’interposizione di societ à cartiera) l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla conoscibilità da parte della contribuente della partecipazione ad una frode Iva è soddisfatto dalla dimostrazione della fittizietà del soggetto interposto, il che, nella specie, è riconosciuto dalla stessa CTR (‘ pur essendo provata … l’oggettiva fittizietà delle società fornitrici …con le quali la società accertata aveva avuto rapporti nell’anno 2014.. nel caso in esame difetta la prova in ordine alla conoscenza o alla conoscibilità da parte della RAGIONE_SOCIALE della condotta illecita posta in essere dalle società intermediarie nell’anno 2014 ‘). Il giudice di appello -pur ritenendo, in violazione dei principi sopra richiamati, non assolto dall’Ufficio l’onere di dimostrare – in base ad elementi, anche presuntivi, specifici ed obiettivi- la conoscenza e/o conoscibilità della frode Iva in capo alla contribuente, ha comunque invertito l’onere della prova a carico di quest’ultima ritenendo provata la sua buona fede pe r avere la MED OIL ‘ usato l’ordinaria diligenza esigibile in rapporto alla sua qualità professionale e … verificato l’assenza dei riliev i provenienti dall’Amministrazione finanziaria in ordine al contenuto delle dichiarazioni di intento predisposte dai cessionari e inviate telematicamente all’Agenzia delle entrate dalla s.p.a. RAGIONE_SOCIALE; ciò sebbene si trattasse di una circostanza irrilevante a tale fine, afferendo ai rapporti tra le società cartiere e la cedente RAGIONE_SOCIALE; inoltre , la CTR ha ritenuto che ‘ il fatto che la RAGIONE_SOCIALE interloquiva con l’Arch COGNOME per il tramite di un proprio indirizzo di posta elettronica … consentiva di affermare l’insussistenza di indizi rivelatori di eventuali evasioni fiscali in atto tali da escludere la buona fede della RAGIONE_SOCIALE‘ , sebbene si trattasse di circostanza non concludente, perché relativa ad un dato di fatto di per sé inidoneo a dimostrare l’estraneità della contribuente alla frode.
2. In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione .
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2025