Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8914 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8914 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
Oggetto: Tributi
Operazioni soggettivamente
Iva 2010 inesistenti
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 8000 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura
speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Roma, al INDIRIZZO;
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 5103/11/2017, depositata in data 7 settembre 2017, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
rilevato che:
-l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza n. 1812/20/2016 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società, esercente attività di commercio all’ingrosso di metalli preziosi, avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F.- Nucleo Polizia Tributaria di Arezzo a carico di una società terza (RAGIONE_SOCIALE), aveva recuperato a tassazione costi indebitamente detratti, ai fini Iva, per il 2010, in relazione a fatture fittizie emesse dalla società milanese RAGIONE_SOCIALE afferenti ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti di compravendita di metalli preziosi che vedevano, nell’ambito di una vasta frode carosello, la RAGIONE_SOCIALE, quale ‘ società filtro’ nell’attività di rivendita formale della merce a RAGIONE_SOCIALE, beneficiaria finale RAGIONE_SOCIALE operazioni ed acquirente, in realtà, da due società svizzere che, a loro volta, risultavano formali fornitori di RAGIONE_SOCIALE;
-in punto di diritto, la CTR ha annullato l’avviso in quanto l’RAGIONE_SOCIALE non aveva provato la natura di cartiera della società contribuente, l’inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell’Iva con modalità preordinata al conseguimento di un utile del meccanismo fraudolento; in particolare: 1) il p.v.c. conteneva una serie di supposizioni circa il ruolo di società
di filtro di COGNOME, del tutto regolare sotto l’aspetto formale, ma di fatto, asseritamente interposta nella catena commerciale a cascata tra fornitori esteri, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (in particolare, si affermava che le provviste finanziarie che avevano alimentato i conti della società milanese RAGIONE_SOCIALE provenivano dal conto corrente intestato a COGNOME e, in particolare, dall’estinzione di assegni bancari emessi all’ordine ‘ m.m. ‘, girati dall’ amministratore e negoziati direttamente da lui, dal figlio NOME COGNOME, o da altri collaboratori come pagamenti RAGIONE_SOCIALE fatture passive intestate a RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE; che il platino e il palladio venduto da COGNOME a NOME era stato documentato in acquisto dalle fatture intestate ai fornitori RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE ; che dall’esame dei movimenti, ne risultava la simulazione di operazioni internazionali in vendita per camuffare cessioni imponibili, provenendo le risorse finanziarie per il pagamento dei metalli esclusivamente dai conti correnti RAGIONE_SOCIALE aziende romane – tra cui la RAGIONE_SOCIALE – alle quali dovevano essere imputate in contabilità tali risorse, quali riscossioni RAGIONE_SOCIALE fatture dei fornitori svizzeri); 2) il p.v.c. esponeva una serie di tabelle sulla commercializzazione di platino e palladio ma tali tabelle non offrivano spunti circa una preordinata creazione di una ‘società filtro’ e , dunque, circa la malafede della società contribuente nel disporre pagamenti fittizi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti; 3) come già osservato, in altra sentenza della CTP di Roma relativamente all’impugnativa di altro avviso a carico della società appellante, recante contestazioni analoghe, per altra annualità, in assenza di dimostrazioni documentali da parte dell’Ufficio, la liceità RAGIONE_SOCIALE operazioni effettuate risultava dal prodotto registro acquisti Iva dell’anno in questione, senza che l’Amministrazione avesse formulato controdeduzioni concretamente contrarie in sede procedimentale e giudiziale;
la società contribuente resiste con controricorso;
Considerato che
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art . 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio per avere la CTR ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE non avesse provato in capo alla società contribuente ‘ la natura di cartiera e l’inesistenza di una struttura autonoma operativa ‘ senza
considerare che, come risultava dallo stesso p.v.c., la gestione de facto della RAGIONE_SOCIALE e della fatturante RAGIONE_SOCIALE era riferibile ad una medesima ‘cabina di regia’ facente capo a NOME COGNOME e NOME COGNOME (figlio e padre) , il che, ad avviso dell’Ufficio, denotava la mancanza di una struttura operativa autonoma in capo alla RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633/72 e dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR annullato l’avviso in ragione dell’assenza di ‘ dimostrazioni documentali ‘ da parte dell’Ufficio a fronte de l ‘ deposito del registro acquisti Iva ‘ da parte della contribuente , sebbene, in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, da un lato, gravi sull’Ufficio l’onere di fornire la prova della natura fittizia RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate anche mediante presunzioni semplici e, dall’altro, l’onere della prova incombente sul contribuente circa la propria estraneità a partecipare ad un’operazione fraudolenta non possa risolversi nella mera regolarità formale e fiscale RAGIONE_SOCIALE operazioni documentate.
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso, atteso che, con esso, viene dedotto, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni dell’art. 366 , comma 1, n. 6, c.p.c. e dell’ art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., l’omesso esame d a parte del giudice di appello di una circostanza di fatto- qual era la comune amministrazione RAGIONE_SOCIALE due società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE da parte di un’unica ‘cabina di regia’ facente capo a COGNOME NOME NOME NOME ( figlio e padre) denotante la mancanza di una struttura operativa autonoma in capo a COGNOME -controversa, emergendo dallo stesso p.v.c. posto a fondamento dell’avviso, e decisiva ovvero potenzialmente idonea , risultante dal processo e non sottoposta ad adeguata critica da parte del giudicante, a determinare una decisione diversa, esponendo chiaramente, sotto tale profilo, il rapporto di derivazione diretta tra l’omesso esame e la decisione, a lui sfavorevole, della controversia.
4.Deve essere altresì disattesa l’eccezione d’inammissibilità del secondo motivo di ricorso prospettata in base alla considerazione che l’RAGIONE_SOCIALE tenderebbe ad ottenere la rivalutazione del merito; in realtà, la ricorrente non ha contestato la
ricostruzione in fatto operata in sentenza, ma la violazione RAGIONE_SOCIALE norme in tema di formazione del giudizio sulla prova presuntiva nonché dei criteri distributivi dell’onere della prova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti.
5. I motivi- da trattare congiuntamente per connessione- sono fondati.
6. La controversia in questione involge la verifica della legittimità di un avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE, previo p.v.c. della G.d.F., aveva ripreso a tassazione nei confronti di RAGIONE_SOCIALE costi indebitamente detratti, ai fini Iva, in relazione a fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE afferenti ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti di compravendita di metalli preziosi, che vedevano COGNOME, soggetto interposto nella catena commerciale a cascata tra i fornitori svizzeri, RAGIONE_SOCIALE e NOME, effettiva beneficiaria degli acquisti.
7.Sulla scia della giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C277/14), questa Corte ha chiarito che ‘ In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi’ (Sez. 5 , Cass. n. 9851 del 2018; n. 27566 del 30/10/2018; Sez. 6-5, n. 5873 del 28/02/2019; Cass. Sez. 5, Ord. n. 15369 del 20/07/2020; n. 28562 del 2021; Sez. 5, n. 8366 del 2023).
8. Quanto al denunciato vizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.- come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporisesso concerne l’omesso esame di un fatto storico , principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni dell’art. 366 , comma 1, n. 6, c.p.c. e dell’ art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra l e parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015). In tema di ricorso per cassazione, il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni è sindacabile nei ristretti limiti di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., e cioè per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l’effetto di invalidare l’efficacia probatoria RAGIONE_SOCIALE altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, nonché quando la motivazione non sia rispettosa del minimo costituzionale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito, in un caso riguardante la responsabilità della banca per operazioni compiute dal proprio funzionario, aveva affermato di non poter trarre elementi di prova presuntiva dalle risultanze di un giudizio penale, pur mostrando di non averle in concreto esaminate) ( Sez. 1 – , Ordinanza n. 10253 del 19/04/2021; v. anche nello stesso senso Cass. n. 21223 del 2018, cui adde n. 18598 del 2020, n. 13399 del 2018, n. 13922 del 2016).
9.Nella sentenza impugnata la RAGIONE_SOCIALE non ha fatto buon governo dei suddetti principi, in quanto, da un lato, ha ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE non avesse assolto
l’onere probatorio in ordine alla ‘natura di cartiera’ e dunque ‘ al l’inesistenza di una struttura autonoma operativa’ in capo a RAGIONE_SOCIALE, quale assunta società filtro nella catena a cascata RAGIONE_SOCIALE operazioni di acquisto di metalli preziosi (fornitore svizzero, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE), in quanto nel p.v.c. si era genericamente attribuita tale veste alla contribuente affermandosi: 1) che le provviste finanziarie che avevano alimentato i conti della società milanese RAGIONE_SOCIALE provenivano dal conto corrente intestato a COGNOME e, in particolare, dall’estinzione di assegni bancari emessi all’ordine ‘m.m.’, girati dall’amministratore e negoziati direttamente da lui, dal figlio NOME COGNOME, o da altri collaboratori come pagamenti RAGIONE_SOCIALE fatture passive intestate a RAGIONE_SOCIALE (ed RAGIONE_SOCIALE); 2) che il platino e il palladio venduto da COGNOME a COGNOME era stato documentato in acquisto dalle fatture intestate ai fornitori RAGIONE_SOCIALE (ed RAGIONE_SOCIALE); 3) che dall’esame dei detti movimenti, ne risultava la simulazione di operazioni internazionali in vendita per camuffare cessioni imponibili, provenendo le risorse finanziarie per il pagamento dei metalli esclusivamente dai conti correnti RAGIONE_SOCIALE aziende romane (tra cui la RAGIONE_SOCIALE) alle quali dovevano essere imputate in contabilità tali risorse, quali riscossioni RAGIONE_SOCIALE fatture dei fornitori svizzeri); peraltro, ad avviso del giudice di appello, il p.v.c. esponeva una serie di tabelle sulla commercializzazione di platino e palladio senza che le stesse offrissero spunti circa una preordinata creazione di una ‘società filtro’ e, dunque, circa la malafede della società contribuente nel disporre pagamenti fittizi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti; con ciò, il giudice di appello ha omesso di considerare un fatto controverso e decisivo qual era la comune amministrazione di fatto RAGIONE_SOCIALE due società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, risultante dal p.v.c. della G.d.F. (riportato, negli stralci di interesse, in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza) ad opera di COGNOME NOME e COGNOME NOME (figlio e padre), quale possibile indice presuntivo della assenza in capo alla contribuente di una struttura operativa autonoma (con riguardo alla gestione di fatto di RAGIONE_SOCIALE da parte di COGNOME NOME: ‘ Il contenuto RAGIONE_SOCIALE testimonianze rese confortato da alcune risultanze oggettive emerse nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini fanno emergere il ruolo d i prestanome di COGNOME NOME e, dall’altro, l’effettiva gestione societaria in capo a COGNOME NOME
coadiuvato da COGNOME NOME. Le dichiarazioni trovano conferma ( … ) nel fatto che nessun documento, fatture, documenti di trasporto comunque rinvenuti intestati a RAGIONE_SOCIALE recano firme riconducibili a COGNOME NOME, anzi ve ne sono alcuni che recano firme apparentemente riconducibili a COGNOME NOME e COGNOME NOME (…) nella circostanza che, sempre COGNOME NOME era delegato, ancorchè non ricoprisse alcuna carica formale all’interno della società né figurasse socio della stessa, ad operare sui conti correnti ..dell’RAGIONE_SOCIALE‘, come da pagg. 17-23 del p.v.c. trascritte in in ricorso; con riguardo alla gestione di fatto di COGNOME da parte di COGNOME NOME, ‘ le provviste finanziarie che hanno alimentato i conti correnti della società milanese e da questa utilizzate per il pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture di acquisto del fornitore AURIFIN di Chiasso (Svizzera) provenivano tutte da disponibilità del conto corrente n. 139 acceso presso la BNL Ag. 22 di Roma, intestato alla COGNOME ed in particolare dall’estinzione di assegni bancari emessi all’ordine ‘m.m’ girati dall’amministratore e negoziati direttamente da lui, dal figlio NOME e/o dal collaboratore .. Tali uscite sono state giustificate contabilmente come pagamenti RAGIONE_SOCIALE fatture passive intestate Eurdent e quelle intestate RAGIONE_SOCIALE…ma da questa non contabilizzate tra le vendite; ..tutto il platino e il palladio che la RAGIONE_SOCIALE ha venduto alla RAGIONE_SOCIALE è stato documentato in acquisto dalla fatture intestate agli altri fornitori e, inoltre, il conto corrente n. 139 risulta alimentato esclusivamente da risorse finanziarie provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE ..Le indagini finanziarie attivte nei confronti della società hanno permesso di rilevare l’esistenza di n. 2 conti correnti intestati alla COGNOME ed operativi nel periodo in esame … n. 2509135 e n. 139..Anche su questi conti correnti … era delegato ad operare COGNOME NOMENOME Entrambi i conti sono stati utilizzati per la gestione dell’impresa nel suo insieme comprese le movimentazioni finanziarie RAGIONE_SOCIALE operazioni cartolari a cascata. In merito si fa rilevare come per queste ultime operazioni sia stato utilizzato prevalentemente il c.c. n. 139 dove si rilevano accrediti provenienti per la quasi totalità dalla RAGIONE_SOCIALE.. e addebiti per emissione di assegni di conto corrente intestati m.m. e negoziati dall’amministratore, COGNOME NOME ..le cui somme sono confluite nei conti correnti della RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE ‘ , come da pagg. 55-58 del p.v.c.
riportate in ricorso); da qui il vizio del ragionamento presuntivo della CTR quanto al ritenuto mancato assolvimento da parte dell’Ufficio dell’onere probatorio circa il carattere di società ‘ filtro ‘ in capo a COGNOME non potendosi ‘ non rilevare l’assenza di dimostrazioni documentali ‘ e invertendo, comunque, l’onere della prova a carico della contribuente, ritenendolo assolto, in base alla produzione del registro acquisti Iva dell’anno in questione, sebbene alla luce dei consolidati principi sopra richiamati, non assumessero rilievo, al fine della prova contraria, la regolarità della contabilità e dei pagamenti.
10.In conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma in data 8 novembre 2023