Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7212 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7212 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10104/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall ‘ RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia -Romagna n. 818/2017 depositata il 24/02/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Come si apprende dagli atti, ad esito di verifica condotta nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in data 25/10/2012 , notificava alla società l’ avviso di accertamento n, NUMERO_DOCUMENTO, con il quale disconosceva la deduzione di costi per l’importo complessivo di euro 470.474,00, di cui euro 96.350,00, per
fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti, emesse dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
1.1. L’Ufficio ipotizzava, in particolare, che la società RAGIONE_SOCIALE utilizzasse, nell’ambito di appalti ricevuti, le società a lei collegate (“RAGIONE_SOCIALE” e “RAGIONE_SOCIALE“) quali sub-appaltanti con emissione di fatture per operazioni inesistenti le quali, contabilizzate come costi, le consentivano di abbattere i propri utili e acquisire un considerevole vantaggio fiscale. Le società ‘cartiera’, quindi, omettevano di adempiere agli obblighi fiscali.
Inoltre, essendo la società RAGIONE_SOCIALE costituita da due soli soci, con stretti legami familiari, e pertanto a ristretta base azionaria, l’RAGIONE_SOCIALE, in data 15/11/2012 procedeva a notificare ai suddetti soci, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con recupero a tassazione di un reddito di capitale pari ad euro 84.685,00 e l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con recupero a tassazione di un maggior reddito di capitale pari ad euro 103.504,00.
RAGIONE_SOCIALE e soci impugnavano gli atti impositivi e la CTP di Reggio Emilia, riuniti i ricorsi, li accoglieva.
Quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR dell’Emilia -Romagna rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’Amministrazione finanziaria con due motivi e la società RAGIONE_SOCIALE ed i soci resistono con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è infondata l’eccezione esplorativa -dei controricorrenti, avente ad oggetto l’improcedibilità del ricorso per eventuale omesso tempestivo deposito di copia autentica del provvedimento impugnato: si rileva che esso è presente nel fascicolo
d’ufficio, e dai registri telematici risulta essere stata depositato in uno con il ricorso per cassazione.
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973, 109 comma 5 Tuir, 19 d.P.R. n. 633/72 e 2697, 2727 e 2729 c.c., denunciando la violazione dei principi in materia di riparto degli oneri probatori tra Amministrazione e contribuente in caso di fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti.
2.1. Osserva, in particolare, che l’Ufficio aveva addotto idonei elementi presuntivi in merito alle società emittenti le fatture, e di cui la sentenza della CTR ha dato conto, tra i quali: la messa in stato di liquidazione della RAGIONE_SOCIALE dal 20/12/2006 a fronte della costituzione, nel RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE ; l’omissione da parte di entrambe le società, a partire da tale anno, della presentazione della dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva; che la RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALE non usufruiva di personale dipendente e struttura organizzativa idonea a rendere i servizi fatturati ed aveva presentato la comunicazione annuale Iva per il RAGIONE_SOCIALE indicando operazioni attive molto inferiori (euro 23.480,00) rispetto a quelle fatturate a RAGIONE_SOCIALE (euro 374.124,00); che la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE avevano le caratteristiche di ‘ cartiere ‘ ed infatti RAGIONE_SOCIALE non aveva prodotto la documentazione comprovante i rapporti commerciali intercorsi con le prime e l’effettivo pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture.
2.2. Osserva, quindi, che, a fronte degli elementi addotti, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto integrata la prova contraria da parte della società contribuente con riferimento ad elementi che non possiedono il valore indiziario loro attribuito: contratti formalmente regolari, documentazione riguardante i rapporti tra la contribuente e la
committente dei lavori, ed altri documenti privi di capacità probatoria, o addirittura connotati da valenza probatoria contraria.
Il motivo, contrariamente a quanto eccepito da parte controricorrente, è ammissibile sia sotto il profilo della sua sussunzione nel vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sia ove con esso si denuncia la violazione della disciplina in materia di onere della prova, e ciò con particolare riguardo alla prova RAGIONE_SOCIALE operazioni inesistenti; le doglianze non hanno pertanto contenuto meritale, non essendo intese ad ottenere una ricostruzione fattuale differente rispetto a quella operata dal giudice del merito.
Il motivo è, inoltre, fondato.
4.1. In tema di prova di operazioni oggettivamente inesistenti, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che incombe all’Amministrazione l’onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell’operazione, spettando poi al contribuente fornire rigorosa prova contraria (cfr., tra le tante, Cass. 15/06/2022, n. 19214).
4.2. Si è aggiunto che ove la fattura costituisca in tutto o in parte mera espressione cartolare di un’operazione commerciale mai posta in essere da alcuno, l’Amministrazione ha l’onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva, del fatto che la stessa non è reale; di seguito spetta al contribuente l’onere di dimostrarne l’effettiva esistenza; tale prova, tuttavia, non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (tra le più recenti Cass. 18/12/2024, n. 33126 che, a propria volta, richiama copiosa giurisprudenza).
4.3. La CTR non si è conformata ai richiamati principi laddove ha svalutato i pregnanti elementi sintomatici addotti dall’Ufficio e ha attribuito
valore di prova contraria a mere emergenze formali quali bolle di trasporto, contratti di appalto, prospetti mensili di contabilità di cantiere, buste paga, contributi versati, interessi riconosciuti per la cessione in factoring RAGIONE_SOCIALE fatture di SAL emesse da RAGIONE_SOCIALE alla committente RAGIONE_SOCIALE
5 . Con il secondo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la n ullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.с. e 36 d.lgs. 546/1992.
5.1. Osserva la ricorrente che la sentenza ha omesso di prendere in considerazione il secondo motivo d’appello formulato dall’Ufficio, il quale evidenziava la mancata contestazione, e, anzi, la pacifica ammissione da parte della controparte della ripresa a tassazione di due fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE e dedotte da RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe riconosciuto, in merito alla registrazione di tali documenti, un errore di contabilizzazione.
5.2. Il motivo risulta assorbito a seguito dell’ accoglimento della precedente censura, che impone al giudice del rinvio il riesame dell’intero compendio probatorio, alla luce degli ora richiamati principi.
5.3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Emilia-Romagna affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Emilia-Romagna affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.
La Presidente NOME COGNOME